TRATTENIMENTO ISPETTIVO PRESSO LE SEDI DI
POLIZIA IN ITALIA
In Italia a volte
si può essere ispezionati dalle Forze dell’Ordine mentre si sta in luoghi
pubblici e se per caso il relativo documento d’identità può portare ad un reale
sospetto che questo sia falso o contraffatto, la corrispondente persona può
essere tradotta presso una sede di Polizia al fine di svolgere tutti i connessi
accertamenti veritieri. Però, tale trattenimento non può essere nel complesso
superiore alle ventiquattrore. Il tutto garantito dall’articolo 11 della Legge 191/1978.
Naturalmente,
sottolineo che la suddetta traduzione e trattenimento presso le sedi di Polizia
possono essere eseguire esclusivamente quando si hanno fondati motivi che i
documenti visionati possano essere non veritieri; non certo quando i medesimi
sono stati controllati e verificati più volte con relativo esito negativo.
Se per caso si
verificasse l’azione suddetta in via abituale oppure quasi continuativa,
nonostante i corrispondenti dubbi fossero assolti da precedenti accertamenti in
questione, si potrebbe ipotizzare un chiaro reato d’abuso d’ufficio, previsto
dall’articolo 323 del Codice Penale
italiano.
Si elencano di seguito
le branche normative succitate.
Art.
11 Legge 191/1978: "Gli ufficiali e gli
agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone,
rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo
strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre
le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica
anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle
dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei
documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in
cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica,
il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi
precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al procuratore della
Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona
accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto".
Art.
323 Codice Penale: (Abuso d'ufficio). "Salvo
che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è
aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di
rilevante gravità".
Scritto l’11 giugno 2019