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TRATTENIMENTO ISPETTIVO PRESSO LE SEDI DI POLIZIA IN ITALIA

 

 

In Italia a volte si può essere ispezionati dalle Forze dell’Ordine mentre si sta in luoghi pubblici e se per caso il relativo documento d’identità può portare ad un reale sospetto che questo sia falso o contraffatto, la corrispondente persona può essere tradotta presso una sede di Polizia al fine di svolgere tutti i connessi accertamenti veritieri. Però, tale trattenimento non può essere nel complesso superiore alle ventiquattrore. Il tutto garantito dall’articolo 11 della Legge 191/1978.

Naturalmente, sottolineo che la suddetta traduzione e trattenimento presso le sedi di Polizia possono essere eseguire esclusivamente quando si hanno fondati motivi che i documenti visionati possano essere non veritieri; non certo quando i medesimi sono stati controllati e verificati più volte con relativo esito negativo.

Se per caso si verificasse l’azione suddetta in via abituale oppure quasi continuativa, nonostante i corrispondenti dubbi fossero assolti da precedenti accertamenti in questione, si potrebbe ipotizzare un chiaro reato d’abuso d’ufficio, previsto dall’articolo 323 del Codice Penale italiano.

Si elencano di seguito le branche normative succitate.

 

 

 

 

Art. 11 Legge 191/1978"Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto".

 

Art. 323 Codice Penale(Abuso d'ufficio). "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

 

 

 

 

 

 

Scritto l’11 giugno 2019