Ancora UN’ALTRA LUCCIOLA VINCE CON IL TAR
Ancora un’altra
prostituta ha vinto la sua battaglia contro l’ormai famoso Foglio di Via Obbligatorio
previsto dalla Legge 1423/1956 grazie al Tribunale Amministrativo Regionale di
Milano. In questa occasione la detta magistratura rileva come la prostituzione tra maggiorenni non è
reato e non può essere pericolosa per la pubblica sicurezza. In effetti, la
prostituzione anche se esercitata sulla pubblica via non è prevista ancora come
fatto illecito penale e quindi non può rientrare nella fattispecie dei soggetti
che compiono reati e nemmeno un pericolo per la sicurezza dei cittadini.
Si riporta di
seguito il testo della detta Sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71
e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2009, proposto da:
E. D. P., rappresentata e difesa dall'avv. F. C., con domicilio eletto presso
lo studio di quest’ultimo in (Omissis);
contro
Ministero
dell'Interno, in persona del Ministro pro tremore, rappresentato e difeso ex
lege dall'Avvocatura Distr.le dello Stato,
domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in (Omissis);
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
del
provvedimento n. 686/2^/04/Div.Ant./MP" emesso
in data 13.07.09, notificato in data 2.7.09, con il quale il Questore della
Provincia di Milano, visti gli artt.1 e 2 della Legge 27.12.1956 n. 1423,
modificati dagli artt. 2 e 3 della Legge n. 327 del 3.8.88, ordinava alla
ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio al comune di sua
abituale dimora, inibendo alla predetta di fare ritorno nel Comune di Cisliano
senza la preventiva autorizzazione, per un periodo di tre anni..
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 il dott. S. C. C. e uditi per
le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate
le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71,
introdotto dalla legge n. 205/2000;
Con
ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugna il
provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Questore della Provincia di
Milano ha disposto nei suoi confronti il rimpatrio con foglio di via
obbligatorio al comune di abituale dimora inibendole di fare ritorno al Comune
di Cisliano per un periodo di anni tre.
Nel
provvedimento si legge che la ricorrete è soggetto con diversi alias, che è
stata indagata per sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico
Ufficiale sulla propria identità personale, e che la medesima è stata più volte
controllata dalle forze dell’ordine in atteggiamento dedito alla prostituzione,
creando notevole pericolo ed intralcio alla circolazione stradale.
Contro
tale atto, l’interessata solleva due motivi di ricorso.
Con
il primo viene censurata la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, non
avendo l’autorità intimata provveduto all’invio della comunicazione di avviso
di avvio del procedimento.
Con
il secondo motivo si deduce l’illegittimità del provvedimento per eccesso di
potere e falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge
n. 1423/56, nonché degli artt. 2 e 3 della legge n. 327/88.
Ritiene
preliminarmente il Collegio che la presente controversia possa essere definita
con sentenza resa in forma semplificata ai sensi degli artt. 21, decimo comma,
e 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1973 n. 1034.
Ciò
premesso deve rilevarsi che il ricorso è fondato essendo fondato il secondo
motivo avente carattere assorbente.
I
presupposti per l’emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via
obbligatorio sono contenuti negli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n.
1423.
Stabilisce
l’art. 2 di tale legge che “qualora le persone indicate nell'articolo
precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei
luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e
con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal
quale sono allontanate”.
Affinché
possa essere adottato il provvedimento di rimpatrio è dunque necessario che:
a) il
soggetto nei cui confronti l’atto viene emesso rientri in una delle categorie
di “persone indicate nell’articolo precedente”;
b)
che tale soggetto sia pericoloso per la sicurezza pubblica;
c)
che lo stesso si trovi fuori dal luogo di residenza.
Primo
indefettibile presupposto è pertanto quello dell’appartenenza del destinatario
del provvedimento ad una delle categorie di persone di cui all’art. 1 della
citata legge n. 1423/56.
Occorre
dunque accertare quali siano tali categorie di persone.
Stabilisce
l’art. 1 della legge n. 1423/56 che le misure di prevenzione possono essere
applicate a :
1)
coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2)
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
3)
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o
la tranquillità pubblica.
Elemento
comune di tutte e tre le figure è dato dalla provata, o perlomeno ipotizzata,
commissione di atti che integrino fattispecie di reato previste dalla legge:
infatti nel primo caso il possibile destinatario del provvedimento deve essere dedito
a traffici delittuosi; nella seconda ipotesi, si deve ritenere che lo stesso
viva abitualmente con proventi di attività delittuose; mentre nella terza
ipotesi è necessario che l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità,
la sicurezza o la tranquillità pubblica siano offese o minacciate attraverso la
commissione di reati.
Alla
luce di queste premesse, si deve ritenere che in mancanza di una norma nel
nostro ordinamento che punisca la prostituzione come fattispecie di reato, non
è possibile emanare nei confronti delle prostitute, per il solo fatto di
esercitare attività di meretricio, le misure di prevenzione previste dalla più
volte citata legge n. 1423/56.
La
mancanza del reato rende infatti impossibile ascrivere la loro condotta al
novero di quelle indicate dall’art. 1 della predetta legge, con il conseguente
venir meno di uno dei presupposti suindicati, indispensabili per l’adozione dei
provvedimenti in argomento.
In
particolare, non essendo la prostituzione una fattispecie delittuosa, non è
possibile ritenere che chi la esercita viva abitualmente con proventi di
attività delittuose; neppure è decisivo evocare (come vorrebbe suggerire
l’amministrazione intimata nei propri documenti difensivi) la possibilità che
l’esercizio della prostituzione possa di per sé mettere in pericolo l’integrità
morale dei minorenni, giacché, anche volendo condividere tale assunto, la norma
richiede comunque che questo pericolo sia cagionato da coloro che siano “dediti
alla commissione di reati”.
L’amministrazione
pertanto, nei propri provvedimenti, deve indicare con precisione quali siano le
fattispecie di reato che, al di là del mero esercizio della prostituzione (che
reato non è), ritenga possano essere integrate, e che possano far ritenere la
prostituta soggetto pericoloso.
Tale
è l’orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza seguita anche da
questo Tribunale, che ha avuto modo, pure in tempi recenti, di affrontare la
questione e di ribadire i principi appena illustrati (cfr. TAR Piemonte, sez.
II, 21/02/2009 n. 497; TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/04/2008 n. 1259; id,
07/05/2008 n. 1353).
Da
quanto sopra discende che deve condividersi la doglianza sollevata da parte
ricorrente laddove lamenta la falsa applicazione delle norme che disciplinano
la materia, non avendo l’amministrazione in alcun modo chiarito in che modo la
ricorrente possa essere annoverata in una delle categorie previste dall’art. 1
della citata legge n. 1423/56.
Deve
inoltre rilevarsi che, come anticipato, il provvedimento impugnato, oltre a far
riferimento all’attività di prostituzione, richiama alcuni precedenti di
polizia concernenti l’interessata, risultando la stessa indagata per
sostituzione di persona e falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria
identità personale.
Anche
in tal caso tuttavia i richiami sono generici, giacché non mettono
assolutamente in luce a quale delle categorie di persone, di cui all’art. 1
della legge n. 1423/56, la destinataria del provvedimento sarebbe per ciò
ascrivibile, né in che modo tali precedenti possano far ritenere che la stessa
sia attualmente pericolosa per la sicurezza pubblica. Colgono pertanto nel
segno le doglianze che lamentano, sotto tale profilo, il difetto di motivazione
dell’atto in questa sede gravato.
In
conclusione il ricorso deve essere accolto.
Le
spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Condanna
l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali quantificate in
Euro 600,00 oltre IVA e c.p.a. se dovuti, fermo
l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato
dal comma 6 bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato
dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10/09/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
S. C. C., Presidente FF, Estensore
D. S., Referendario
F. F., Referendario
IL
PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
17/09/2009
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
SEGRETARIO
Sentenza T.A.R. Lombardia di
Milano 17 settembre 2009, n. 4679.
Scritto il 20 settembre 2009