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ARTICOLO 7 LEGGE “MERLIN”

 

Per chi non lo sa ancora, la prostituzione tra maggiorenni in Italia non poteva essere tassata pur non essendo reato nella sua esecuzione. Questo grazie alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 “Merlin”, che all’articolo 7 stabiliva anche ai fini fiscali e che stabilisce tutt’ora per gli altri differenti motivi, che “nessuna autorità pubblica può registrare le donne come prostitute o presunte tali”. Spesso si tende a dimenticare tale branchia legislativa.

Sulla tassabilità del meretricio tra adulti, la Suprema Corte di Cassazione ha emanato la Sentenza n. 20528/2010, con la quale è stato dichiarato possibile il prelievo fiscale sulle prestazioni sessuali a pagamento. Però, tale pronuncia non ha tenuto conto della branchia normativa dettata dalla suddetta legge. Successivamente la medesima Corte Giudicante ha stabilito con la Sentenza n. 10578/2011 che i dettami della succitata normativa italiana riguardante il meretricio devono essere derogati nei fini fiscali ai sensi dell’articolo 36 comma 34 bis, Legge 248/2006. Di conseguenza la prostituzione in Italia è diventata tassabile. Ovviamente, questa attività può essere riconosciuta per le donne solo ed unicamente ai fini fiscali, non negli altri vari campi.

 

 

Legge italiana 20 febbraio 1958, n. 75, articolo 7: “Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.”

 

 

 

 

Scritto il 21 marzo 2010 ed aggiornato il 5 marzo 2012

 

 

 

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