ARTICOLO 7 LEGGE “MERLIN”
Per chi non lo sa ancora, la prostituzione tra maggiorenni in Italia non
poteva essere tassata pur non essendo reato nella sua esecuzione. Questo grazie
alla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 “Merlin”,
che all’articolo 7 stabiliva anche
ai fini fiscali e che stabilisce tutt’ora per gli altri differenti motivi, che
“nessuna autorità pubblica può registrare
le donne come prostitute o presunte tali”. Spesso si tende a dimenticare
tale branchia legislativa.
Sulla tassabilità del meretricio tra adulti, la Suprema Corte di Cassazione
ha emanato la Sentenza n. 20528/2010,
con la quale è stato dichiarato possibile il prelievo fiscale sulle prestazioni
sessuali a pagamento. Però, tale pronuncia non ha tenuto conto della branchia
normativa dettata dalla suddetta legge. Successivamente la medesima Corte
Giudicante ha stabilito con la Sentenza n. 10578/2011
che i dettami della succitata normativa italiana riguardante il meretricio
devono essere derogati nei fini fiscali ai sensi dell’articolo 36 comma 34 bis, Legge 248/2006. Di conseguenza la
prostituzione in Italia è diventata tassabile. Ovviamente, questa attività può
essere riconosciuta per le donne solo ed unicamente ai fini fiscali, non
negli altri vari campi.
Legge italiana 20
febbraio 1958, n. 75, articolo 7: “Le
autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra
autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od
indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di
donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né
obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E'
del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.”
Scritto il 21 marzo 2010
ed aggiornato il 5 marzo 2012