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CONSIGLIO DI STATO, DEFINIZIONE DI CONTINGIBILE ED URGENTE

 

Con la Sentenza n. 774/2017, il Consiglio di Stato (= supremo Organo Giudicante della Giustizia Amministrativa Italiana), in ambito di provvedimento “Contingibile ed Urgente”, ha ribadito nella sua giurisprudenza costante che per tale s’intende un “qualcosa di necessario a fronteggiare un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti affrontabile con i mezzi ordinari dell'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento medesimo, non essendo pertanto possibile adottare gli stessi decreti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile. Inoltre, è stato puntualmente rilevato che il potere d’ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione ed in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale”.

Di conseguenza, le suddette Ordinanze Sindacali, con obbligo di contingibilità ed urgenza, non solo devono essere extra ordinem (= normativa non prevista da quelle ordinarie), ma non possono affatto essere emanate per risolvere problematiche di tipo permanente, o comunque a cadenza prevedibile-stagionale ed ordinarie (come la prostituzione su strada o nei luoghi chiusi), oltre che naturalmente avere un divieto semplice e meramente motivato, bensì concreto, circoscritto e proporzionale alla situazione in discussione, necessario in via estrema per risolvere le condizioni di pericolo in questione, le quali a loro volta devono essere evidenziate da una corrispondente preliminare istruttoria approfondita.

Difatti, il provvedimento, esaminato dalla Sentenza in argomento, disciplinava “una situazione duratura e senza alcun limite di durata, a fronte di situazioni preventivamente più che notorie”.

Quindi, una semplice data di scadenza, menzionata nel testo del medesimo documento ed anche una limitazione spaziale in merito, non sono affatto sufficienti per giustificare la fattispecie obbligatoria di “contingibilità ed urgenza” delle così dette Ordinanze Sindacali sulla salubrità locale e/o sulla sicurezza urbana (art. 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 TUEL).

Si riporta di seguito il testo della succitata pronuncia.

 

 

 

 

 

Pubblicato il 21/02/2017

N. 00774/2017REG.PROV.COLL.

N. 05043/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5043 del 2015, proposto da: (Omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dagli avvocati C. D., G. C. e S. G., con domicilio eletto presso lo studio (Omissis);

contro

(Omissis), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L. V. con domicilio eletto presso (Omissis); Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L. D. L. con domicilio eletto presso l’avvocato L. N. (Omissis); Regione Campania, non costituita in giudizio; Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, non costituito in giudizio; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in (Omissis);

nei confronti di

(Omissis), (Omissis), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore., rappresentati e difesi dall'avvocato A. M. D. L., con domicilio eletto presso lo studio (Omissis);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III n. 3011/2015, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della (Omissis), del Comune di Anacapri, di (Omissis), (Omissis) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti gli appelli incidentali proposto dal Comune di Capri, dalla (Omissis) e dalla (Omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2017 il Cons. R. P. e uditi per le parti gli avvocati S. G., L. V., L. D. L., M. T., V. C., su delega dell'avv. D. L., e B. D., dell’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La (Omissis), in qualità di impresa esercente la navigazione marittima per trasporto di merci e passeggeri, il traffico locale e le escursioni turistiche, sul presupposto di aver commissionato la costruzione di due imbarcazioni del costo di € 750.000, oltre IVA ciascuna (e di aver ottenuto per la prima di esse, denominata “Augusto”, il certificato di stazza provvisorio del 15 aprile 2014 dal RINA, il certificato di classe dal medesimo istituto in data 29 maggio 2014, il certificato di sicurezza della Capitaneria di porto di Viareggio e la licenza di navigazione del 5 giugno 2014) e ricordato di aveva inviato il 19 dicembre 2013 al Comune di Capri, all’Ufficio circondariale marittimo di Capri e alla Regione Campania una comunicazione ai fini dell’attivazione del servizio di svolgimento di attività turistico – ricreativa intorno all’isola di Capri (rimasta sostanzialmente priva di riscontro, salva la nota (Omissis) che indicava nell’Autorità Marittima la funzione di verifica della idoneità tecnica delle eventuali unità navali da adibire a trasporto passeggeri e di regolamentazione delle banchine e degli spazi portuali) e successivamente in data 20 marzo 2014 una formale comunicazione di inizio di attività all’Ufficio circondariale marittimo ed alla Regione Campania (dichiarando ex art. 76, D.P.R. n. 445 del 2000 il possesso dei requisiti per svolgere l’attività di navigazione marittima non di linea), impugnava innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania l’ordinanza contingibile ed urgente n. 54 del 23 aprile 2014 con cui il Sindaco del Comune di Capri, ex art. 50 del T.U.E.L., aveva autorizzato - in via temporanea e fino a revoca - la (Omissis), (Omissis) e (Omissis) all’effettuazione del servizio di battellaggio da e per la Grotta Azzurra e lungo il perimetro dell’isola e del giro dell’isola, nonché la delibera prot. 6480 del maggio 2014 del Comune di Anacapri con la quale, nelle more della definizione della procedura per l’adozione di apposito regolamento inerente il trasporto marittimo passeggeri non di linea, si sospendeva il rilascio di qualsiasi autorizzazione per tale attività e l’analoga delibera prot. 9578 del maggio 2014 del Comune di Capri.

L’impugnativa era affidata a cinque motivi di censura, così rubricati: “I. Violazione di legge-Violazione e falsa applicazione dell’art. 50 T.U. Enti locali D. Lgs. 267/2000 smi – Violazione e falsa applicazione del principio di legalità sostanziale – Eccesso di potere – Carenza del presupposto della residualità – Difetto di istruttoria – Sviamento di potere”; “II. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 68 Cod. Nav. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 L. 241/90 smi – Violazione e falsa applicazione del canone costituzionale e comunitario della libertà di circolazione delle persone – Eccesso di potere”; “III. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione del principio di legalità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2084 c.c. – Violazione e falsa applicazione del regolamento CEE n. 3577/92 – Violazione del principio di libertà di iniziativa economica art. 41 Cost. - Violazione e falsa applicazione del canone costituzionale e comunitario della libertà di circolazione delle persone – Eccesso di potere”; “IV. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione della L.R. Campania 54/80 art. 19 – Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 112/98 – Violazione e falsa applicazione della L. 84/1994 art. 14 – Eccesso di potere”; “V. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione art. 7 comma 2 Legge 241/90 ora art. 21 quater L. 241/90 smi – Eccesso di potere”.

2. L’adito tribunale, sez. III, nella resistenza del Comune di Capri, del Comune di Anacapri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio - Circondariale Marittimo di Capri, della (Omissis), di (Omissis) e di (Omissis), con la sentenza n. 3011 del 18 giugno 2015, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e respinte le eccezioni di carenza di interesse e di difetto di legittimazione, di inammissibilità dell’azione di accertamento e di difetto di giurisdizione, sollevate dal Comune di Capri, ha accolto il ricorso ed annullato il provvedimento impugnato, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

In estrema sintesi i primi giudici hanno ritenuto del tutto insussistenti i presupposti, normativi e fattuali, per l’emanazione dell’impugnata ordinanza contingibile ed urgenza, ritenendo che le attività oggetto di controversia siano sostanzialmente liberalizzate e soggette al regime della segnalazione certificata di inizio attività. di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990 e che comunque non erano rinvenibili nel caso di specie motivi imperativi idonei a rendere inapplicabile il regime di liberalizzazione.

3. Con atto di appello notificato il 9 giugno 2015 la (Omissis) ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo innanzitutto che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, l’istruttoria relativa alle imbarcazioni della ricorrente (Omissis) non era ancora conclusa, così che essa non era nemmeno dotata di licenze di navigazione per l’unica motonave utilizzabile, con la conseguenza che essa difettava della legittimazione ad agire in giudizio, tanto più che nemmeno al momento del conseguimento della licenza - il 6 giugno 2014 – avrebbe potuto regolarizzare tale posizione giacché la licenza di navigazione riguarda la nave e non la Società, la cui attività doveva essere assimilata ai servizi di trasporto pubblico di linea, ed era pacifico che nel caso in esame era ancora da regolare nel numero dei veicoli e dei natanti, nelle modalità per il suo svolgimento, dei criteri per la determinazione delle tariffe; né la (Omissis) era in possesso del certificato di abilitazione professionale per i conducenti; inoltre il mancato possesso della disponibilità di attracco non permetteva l’inizio delle attività, senza sottacere che la regolamentazione portuale impediva ulteriori ormeggi, né in ogni caso la presentazione di una s.c.i.a. avrebbe posto la ricorrente primo grado della posizione di agire.

Secondo l’appellante i primi giudici avevano poi ignorato che la ricorrente in primo grado aveva di fatto promosso un’inammissibile azione di accertamento per l’ottenimento del diritto all’esercizio dell’attività desiderate.

Inoltre non era vero che l’ordinanza impugnata difettava dei caratteri tipici degli atti contingibili ed urgenti, poiché essa aveva natura interlocutoria e temporanea, nell’attesa dell’apposito regolamento, e gli interessi pubblici coinvolti richiamavano la necessità di un intervento immediato, tra l’altro necessitato dalle dimensioni del porto di Capri e dalla tutela della sicurezza del traffico, elementi che facevano permanere in capo ai Comuni un potere autorizzatorio dell’attività oggetto di controversia in luogo della liberalizzazione contenuta delle norme comunitarie che riguardava esclusivamente il traffico marittimo tra i porti siti nei territori nazionali, ma non specifici servizi turistici circoscritti nelle acque di una sola isola, dovendosi così escludere la sufficienza della segnalazione di inizio attività per l’esercizio del servizio di trasporto passeggeri.

4. Si è costituito in giudizio mediante appello incidentale autonomo notificato il 24 giugno 2015 il Comune di Capri, facendo proprie con maggiori dettagli le stesse censure della (Omissis) e sollevando in via subordinata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 11 bis. del d.l. 13 agosto 2011 n. 138. convertito nella l. 14 settembre 2011 n. 148.

Si sono costituite mediante appello incidentale le controinteressate in primo grado, (Omissis) e (Omissis), le quali hanno inquadrato la questione sotto il punto di vista dei motivi imperativi interesse generale e delle ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali e delle capacità tecniche disponibili, insistendo in particolare sulla necessaria regolamentazione dei servizi navigazione turistica dell’isola di Capri, con l’esclusione delle liberalizzazioni comunitarie per il tipo di servizio in questione.

All’udienza del 12 gennaio 2017 la causa è passata in decisione.

5. Devono preliminarmente dichiararsi improcedibili gli appelli incidentali spiegati dalle controinteressate (Omissis) e (Omissis), stante la espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse fattane dal loro difensore nel corso della udienza pubblica di discussione.

6. L’appello principale e quello incidentale del Comune di Capri sono infondati e devono essere respinti, potendo sul punto richiamarsi le convincenti motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare 25 giugno 2015 n. 2845, dal quale non vi è ragione per discostarsi, anche per non essere state minimamente scalfite dalle tesi difensive degli appellanti.

6.1. Invero l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo è destituita di fondamento, poiché, diversamente da quanto pur suggestivamente prospettato, non si rinvengono nel ricorso introduttivo della (Omissis) i tratti peculiari di un’azione di (mero) accertamento: oggetto del ricorso proposto dinanzi al T.a.r. della Campania è esclusivamente l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Comune di Capri intendeva inusualmente regolamentare e contingentare l’esercizio turistico della navigazione marittima in partenza dal porto locale, in violazione dei principi che disciplinano l’emanazione di tale provvedimento contingibile ed urgente e dei principi comunitari in tema di libera circolazione e liberalizzazione dell’attività de qua.

6.2. Altresì infondate sono le eccezioni inerenti la dedotta carenza delle condizioni dell’azione impugnatoria proposta dalla società (Omissis).

Da un lato il conseguimento della licenza di navigazione per una delle motonavi permetteva alla (Omissis) di poter far valere l’interesse a poter svolgere l’attività di navigazione turistica non di linea, laddove tale attività doveva considerarsi liberalizzata, inammissibilmente impedita dall’ordinanza impugnata; dall’altro l’Ufficio circondariale marittimo di Capri aveva dapprima con nota 25 aprile 2014 confermato di ritenere tecnicamente possibile sotto il profilo della sicurezza l’accosto operativo dei mezzi della (Omissis) alle infrastrutture portuali di Capri e successivamente con altra nota del 27 giugno dello stesso anno, aveva confermato l’idoneità all’accosto per gli stessi mezzi; quanto all’asserita assenza di titoli professionali per il personale navigante, anche a prescindere dalla assoluta genericità della censura, è sufficiente osservare che la licenza di navigazione ricomprendeva tali titoli, non essendo altrimenti rilasciabile (ciò senza contare che tale censura è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio, anche solo a livello indiziario).

6.3.Nel merito, quanto all’ordinanza contingibile e urgente, la Sezione non può che ribadire i consolidati principi in materia, secondo cui presupposti per la sua adozione sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

E’ stato puntualmente rilevato inoltre che il potere di ordinanza di cui si discute presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499).

Come osservato già in sede cautelare l’ordinanza impugnata difetta della necessaria adeguata motivazione proprio sui fondamentali elementi fattuali idonei a giustificarla, tanto più che consentendo l’utilizzo del porto solo ad alcune società esercenti attività turistico – ricreativa (con giro dell’isola) ed impedendole ad altre, rende implausibili gli asseriti motivi di interesse pubblico, connessi alla tutela della navigazione, che l’avrebbero legittimata, non essendo ragionevolmente comprensibile come proprio tali motivi di interesse pubblico possano impedire l’esercizio di quell’attività solo per alcuni operatori economico – turistici (come la ricorrente in primo grado) e non per tutti.

Sotto tale profilo risulta confermato anche la censura di eccesso di potere per sviamento, come correttamente rilevato dai primi giudici, trattandosi un eccezionale provvedimento urgente e temporaneo, atto a risolvere situazioni concrete, viene invece utilizzato come una sorta di atto normativo e generale, a carattere autorizzatorio per alcuni ed inibitorio per tutti gli altri, per disciplinare una situazione duratura e senza alcun limite di durata, a fronte di situazioni preventivamente più che notorie.

Non può poi sottacersi poi il profilo di violazione dei principi comunitari da cui è affetta l’ordinanza impugnata, contrastando essa con la liberalizzazione del cabotaggio marittimo operata dall’ordinamento europeo, come già espressamente rilevato nell’ordinanza cautelare, fattispecie in cui rientrano le prestazioni onerose di servizi di trasporto turistico marittimo con partenza e arrivo dal medesimo porto, nel caso Marina Grande (Corte Giust. UE, Sez. III, C-17/2013 del 27 marzo 2014); del resto, il regolamento CEE 7 dicembre 1992 n. 3577, entrato in vigore il 1 gennaio 1993 e concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri, non si presta ad equivoci laddove, all’art. 2, descrive i trasporti liberalizzati come servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro - cosiddetto cabotaggio marittimo - ed alla lett. a) prevede che questo sia indifferentemente il trasporto di passeggeri o di merci ed alla lett. c) inserisce il cabotaggio con le isole, ovverosia il trasporto via mare di passeggeri o merci fra (…) porti situati sulle isole di un solo e medesimo stato membro.

L’affidamento alla s.c.i.a. rilasciata dagli uffici regionali per tale attività d’impresa definisce il quadro di liberalizzazione che l’appellante principale ed i Comuni di Capri ed Anacapri, il primo anche appellante incidentale, cercano pertanto invano di scalfire.

Si deve anche rilevare in conclusione che le più volte richiamate esigenze di sicurezza marittima, che sarebbero poste in discussione da una concorrenza indiscriminata, rimangono pur sempre questioni attinenti la circolazione negli specchi acquei, la cui cura è rimessa agli Uffici circondariali marittimi e non rientra tra le tipiche competenze comunali.

Per completezza deve osservarsi che del tutto pretestuosa e irrilevante è la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 11 bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella l. 14 settembre 2011 n. 148 sollevata dal Comune di Capri, in quanto la disposizione in questione disciplina espressamente “veicoli” e non risulta conferente al caso in controversia.

7. Per le considerazioni esposte l’appello principale e quello incidentale del Comune di Capri devono essere respinti, mentre devono essere dichiarati improcedibili gli appelli incidentali delle (Omissis) e (Omissis), come rilevato in motivazione.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello principale della (Omissis) di Capri e sugli appelli incidentali proposti dal Comune di Capri e dalle società (Omissis) e (Omissis), così provvede:

respinge l’appello principale e quello incidentale proposto dal Comune di Capri;

dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli appelli incidentali delle (Omissis) e (Omissis);

dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

C. S., Presidente

C. C., Consigliere

P. G. N. L., Consigliere

F. F., Consigliere

R. P., Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

R. P.

C. S.

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

Scritto il 8 maggio 2018

 

 

 

 

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