CON SOLE SCARPE E BORSETTA SULLE STRADE
A volte, si notano per
le strade, anche e soprattutto in ambito di meretricio, delle persone quasi
svestite od addirittura proprio senza alcun indumento, salvo le rispettive
scarpe ed una borsetta a tracollo.
In questo frangente, mi
sono chiesto se tali persone potessero essere accusate di atti osceni e/o
contrari alla pubblica decenza, anche se i medesimi si trovano su una strada
extraurbana e di notte.
A prescindere dalle Sentenze della Cassazione n.
39860/2014 e 22475/2015 sui glutei scoperti (ovviamente, non
sulla nudità integrale in merito), lo stesso Organo Supremo Giudicante con le proprie pronunce n. 232334/2012 e
47244/2014 ha affermato rispettivamente che: “Integra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza di
cui all’art. 726 c.p. la condotta di un uomo rinvenuto nudo mentre dormiva
all’interno di un automobile. Per integrare il diverso reato di atti osceni,
infatti, occorre che la condotta abbia, intenzionalmente, una non equivoca
attinenza con la sfera sessuale. (Nel caso di specie, l’uomo non stava
compiendo alcun comportamento o gesto aventi inequivoca attinenza con la sfera
sessuale o dimostrativo di concupiscenza o di libidine, bensì teneva un
atteggiamento idoneo piuttosto ad offendere il sentimento collettivo della
costumatezza e della compostezza.) e che: “Il reato in questione poi si differenzia da quello di cui all'art. 527
cod. pen., in quanto la distinzione tra gli atti
osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i
primi offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando
nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri
erotici, mentre i secondi ledono in via esclusiva il normale sentimento di
costumatezza, generando fastidio e riprovazione”.
Quindi, secondo la
stessa Cassazione, mettersi
semplicemente vestiti di nulla sulla pubblica via non è un atto osceno (art. 527 Codice Penale), ma contrario
alla pubblica decenza (art. 726 Codice
Penale). Naturalmente, se l’azione descritta venisse svolta in ambito di
meretricio, si risponderebbe anche della violazione dell’articolo 5 della Legge 75/1958 “Merlin”.
Giustamente, ai sensi
dell’articolo 529 del Codice Penale,
il quale afferma: “Agli effetti della
legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il
comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera
d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio,
sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli
anni diciotto”.
Di conseguenza, il
Magistrato, chiamato a giudicare il relativo fatto, al fine di ritenere lesivo
o meno un evento simile, deve tenere conto del sentimento comune su cui si basa
la moralità pubblica, in situazioni particolari di tempo e spazio connesse.
Però, per questioni di ragionevolezza intrinseca,
logicità dei fatti, tassatività e determinatezza della legge (Cass.
civ., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865, art. 1 Legge 689/1981 ed articoli
23, 24 e 25 secondo comma Costituzione) lo stesso soggetto giudicante dovrebbe in prima istanza tener conto
dell’esistenza d’eventuali: leggi, regolamenti, delibere, circolari, etc.,
emanate da istituzioni locali e nazionali, al fine di stabilire se un atto
è osceno, o contrario alla pubblica decenza, ovvero non punibile.
In effetti sul caso in
esame, esisterebbero i principi generali dettati dall’articolo 34 del D.Lgs. 177/2005 Testo Unico
sulla Radiotelevisione in Italia, disciplinato dalla Delibera AGCOM 292/12/CSP Allegato A, articolo 5, primo periodo, in
riferimento ai punti 2 e 3 della
Delibera AGCOM 23/07/CSP, i quali affermano rispettivamente: “2. A tal fine, si intende per pornografica la
descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di
soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che
risulti offensiva del pudore” e “3. È
offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione,
visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o
l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle
manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione
erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità
rispetto al contesto narrativo e priva di elementi
redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza”.
Quindi,
non solo per le suddette Sentenze della Cassazione, mostrarsi semplicemente
nudi in strada è solo un atto contrario alla pubblica decenza, ma sarebbe
giustificabile anche per i principi generali appena citati.
Affermato
tutto ciò, si deve dichiarare che il giudizio sugli atti contrari alla pubblica
decenza ed adescamento scandaloso del meretricio (art. 726 Codice Penale ed articolo 5 Legge 75/1958) dovrebbero
oltretutto tenere in considerazione i dettami generali affermati dall’articolo 34 comma 2 del D.Lgs.
177/2005 e modifiche (Testo Unico Trasmissioni Radiotelevisive), il quale
rivela: “Le
trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non
contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora
di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro
accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di
diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali
programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di
trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e,
nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza
acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della
trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”.
Giustamente,
si sottolinea che i film vietati ai minori di anni 14 hanno contenuti
equivalenti agli atti contrari alla pubblica decenza, compresi quelli
dell’adescamento scandaloso del meretricio, i quali possono essere visibili
pubblicamente in maniera non censurabile, a patto che essi stessi rispettino i
parametri affermati dalla succitata branca normativa.
Per
tutti questi motivi, posso formulare che: “Non
dovrebbe essere punibile per gli illeciti di atti contrari alla pubblica
decenza, atti osceni in luogo pubblico ed adescamento scandaloso del meretricio
(art. 726 e 527 del Codice Penale ed art. 5 Legge 75/1958), la persona che si
mostra interamente nuda o quasi (vestita di sole scarpe e borsetta) su una
pubblica via in zona extraurbana (fuori dai centri abitati (= prima del
cartello bianco di località comunale)) tra le ore 23.00 e 07.00”.
In
via finale, sottolineo che chiunque venga sanzionato per il suddetto
comportamento, compiuto entro i parametri affermati, può benissimo avviare la
connessa pratica
di ricorso,
citando in merito tutto quello che è stato dichiarato.
Scritto il 28 marzo 2018