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CON SOLE SCARPE E BORSETTA SULLE STRADE

 

A volte, si notano per le strade, anche e soprattutto in ambito di meretricio, delle persone quasi svestite od addirittura proprio senza alcun indumento, salvo le rispettive scarpe ed una borsetta a tracollo.

In questo frangente, mi sono chiesto se tali persone potessero essere accusate di atti osceni e/o contrari alla pubblica decenza, anche se i medesimi si trovano su una strada extraurbana e di notte.

A prescindere dalle Sentenze della Cassazione n. 39860/2014 e 22475/2015 sui glutei scoperti (ovviamente, non sulla nudità integrale in merito), lo stesso Organo Supremo Giudicante con le proprie pronunce n. 232334/2012 e 47244/2014 ha affermato rispettivamente che: “Integra la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza di cui all’art. 726 c.p. la condotta di un uomo rinvenuto nudo mentre dormiva all’interno di un automobile. Per integrare il diverso reato di atti osceni, infatti, occorre che la condotta abbia, intenzionalmente, una non equivoca attinenza con la sfera sessuale. (Nel caso di specie, l’uomo non stava compiendo alcun comportamento o gesto aventi inequivoca attinenza con la sfera sessuale o dimostrativo di concupiscenza o di libidine, bensì teneva un atteggiamento idoneo piuttosto ad offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza.) e che: “Il reato in questione poi si differenzia da quello di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto la distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono in via esclusiva il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione”.

Quindi, secondo la stessa Cassazione, mettersi semplicemente vestiti di nulla sulla pubblica via non è un atto osceno (art. 527 Codice Penale), ma contrario alla pubblica decenza (art. 726 Codice Penale). Naturalmente, se l’azione descritta venisse svolta in ambito di meretricio, si risponderebbe anche della violazione dell’articolo 5 della Legge 75/1958 “Merlin”.

Giustamente, ai sensi dell’articolo 529 del Codice Penale, il quale afferma: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto”.

Di conseguenza, il Magistrato, chiamato a giudicare il relativo fatto, al fine di ritenere lesivo o meno un evento simile, deve tenere conto del sentimento comune su cui si basa la moralità pubblica, in situazioni particolari di tempo e spazio connesse.

Però, per questioni di ragionevolezza intrinseca, logicità dei fatti, tassatività e determinatezza della legge (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865, art. 1 Legge 689/1981 ed articoli 23, 24 e 25 secondo comma Costituzione) lo stesso soggetto giudicante dovrebbe in prima istanza tener conto dell’esistenza d’eventuali: leggi, regolamenti, delibere, circolari, etc., emanate da istituzioni locali e nazionali, al fine di stabilire se un atto è osceno, o contrario alla pubblica decenza, ovvero non punibile.

In effetti sul caso in esame, esisterebbero i principi generali dettati dall’articolo 34 del D.Lgs. 177/2005 Testo Unico sulla Radiotelevisione in Italia, disciplinato dalla Delibera AGCOM 292/12/CSP Allegato A, articolo 5, primo periodo, in riferimento ai punti 2 e 3 della Delibera AGCOM 23/07/CSP, i quali affermano rispettivamente: “2. A tal fine, si intende per pornografica la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di soggetti erotici e di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, che risulti offensiva del pudore” e “3. È offensiva del pudore la descrizione, l'illustrazione o la rappresentazione, visiva e/o verbale, di atti o attività attinenti alla sfera sessuale, o l'esibizione di organi genitali, esorbitante dalla riservatezza tipica delle manifestazioni relative alla vita sessuale, ovvero finalizzata alla eccitazione erotica o alla stimolazione dell'istinto sessuale, ovvero connotata da gratuità rispetto al contesto narrativo e priva di elementi redimenti che, alla luce dello stesso contesto, ne giustifichino la presenza”.

Quindi, non solo per le suddette Sentenze della Cassazione, mostrarsi semplicemente nudi in strada è solo un atto contrario alla pubblica decenza, ma sarebbe giustificabile anche per i principi generali appena citati.

Affermato tutto ciò, si deve dichiarare che il giudizio sugli atti contrari alla pubblica decenza ed adescamento scandaloso del meretricio (art. 726 Codice Penale ed articolo 5 Legge 75/1958) dovrebbero oltretutto tenere in considerazione i dettami generali affermati dall’articolo 34 comma 2 del D.Lgs. 177/2005 e modifiche (Testo Unico Trasmissioni Radiotelevisive), il quale rivela: “Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”.

Giustamente, si sottolinea che i film vietati ai minori di anni 14 hanno contenuti equivalenti agli atti contrari alla pubblica decenza, compresi quelli dell’adescamento scandaloso del meretricio, i quali possono essere visibili pubblicamente in maniera non censurabile, a patto che essi stessi rispettino i parametri affermati dalla succitata branca normativa.

Per tutti questi motivi, posso formulare che: “Non dovrebbe essere punibile per gli illeciti di atti contrari alla pubblica decenza, atti osceni in luogo pubblico ed adescamento scandaloso del meretricio (art. 726 e 527 del Codice Penale ed art. 5 Legge 75/1958), la persona che si mostra interamente nuda o quasi (vestita di sole scarpe e borsetta) su una pubblica via in zona extraurbana (fuori dai centri abitati (= prima del cartello bianco di località comunale)) tra le ore 23.00 e 07.00”.

In via finale, sottolineo che chiunque venga sanzionato per il suddetto comportamento, compiuto entro i parametri affermati, può benissimo avviare la connessa pratica di ricorso, citando in merito tutto quello che è stato dichiarato.

 

 

 

 

 

 

 

Scritto il 28 marzo 2018

 

 

 

 

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