Logo sito

 

 

CONVENZIONE ONU 1949/1951 SULLA PROSTITUZIONE

 

 

La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1949/1951 sulla prostituzione e la tratta delle persone è nata per stroncare principalmente questo traffico. Essa stessa delinea come l’esercizio delle Case di Prostituzione sia stato un fallimento per reprimere il detto affare malavitoso. Tale norma internazionale pone come elemento sostitutivo la libera professione di chi esercita la prostituzione nella maggiore età senza il riconoscimento di questa attività, almeno in registri o situazioni speciali e particolari inquadrate nell’ambito dello stesso affare del meretricio.

L’Italia con la Legge 20 febbraio 1958, n. 75, ha voluto recepire i dettami d’applicazione della Convenzione suddetta, la quale è stata resa esecutiva con la Legge 23 novembre 1966, n. 1173 e ratificata dallo stesso Stato nel 1980.

Sottolineo che la Convenzione ONU 1949/1951 non ha l’obbligo di essere sottoscritta, anche in via parziale, dai Paesi membri della relativa Organizzazione, poiché non è stata emanata dal Consiglio di Sicurezza di quest’ultima. Per questo motivo alcuni Stati hanno ancora i bordelli legali sui rispettivi territori.

Si riporta di seguito il testo della norma internazionale suddetta:

 

 

 

CONVENZIONI ONU

CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DELLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE

 

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949. Aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21 marzo 1950. Entrata in vigore il 25 luglio 1951.

 

Resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173 (in Gazz. Uff., 7 gennaio 1966, n. 5)

PREAMBOLO

Considerando che la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità,

considerando che per quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in vigore i seguenti strumenti internazionali:

1) accordo internazionale del 18 maggio 1904 per la repressione del traffico delle bianche, emandato dal Protocollo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 3 dicembre 1948;

2) Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 relativa alla repressione del traffico delle bianche, emandata per il sopracitato Protocollo;

3) Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini, emandata per il Protocollo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 ottobre 1947;

4) Convenzione internazionale dell'11 ottobre 1933 per la repressione del traffico delle donne adulte, emandata del sopracitato Protocollo;

considerando che la Lega delle Nazioni aveva elaborato nel 1937 una bozza della Convenzione estendendo il campo degli strumenti sopra menzionati, e

considerando che l'evoluzione dopo il 1937 permette di concludere una convenzione che unifica gli strumenti qui sopra menzionati e rafforza la sostanza della bozza della convenzione del 1937 con le modifiche desiderabili al riguardo;

di conseguenza le parti contrattuali concordano quanto segue:

 

Articolo 1

Le parti con la presente Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui:

1) procura, adesca o rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente;

2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente.

 

Articolo 2

Le parti con la presente convenzione convengono ugualmente di punire qualsiasi persona che:

1) mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;

2) conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui.

 

Articolo 3

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, tutti i tentativi e gli atti preparatori commessi in vista della preparazione dei reati previsti agli artt. 1 e 2, devono essere anch'essi puniti.

 

Articolo 4

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, la partecipazione intenzionale agli atti previsti agli artt. 1 e 2 sopradescritti è anch'essa punita.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, gli atti di partecipazione saranno considerati come reati distinti in tutti i casi in cui occorrerà procedere anche per prevenire l'impunità.

 

Articolo 5

La legislazione nazionale autorizza le persone che vengono lese nei loro diritti a costituirsi parte civile in merito ai reati previsti dalla presente Convenzione, e gli stranieri saranno ugualmente autorizzati a costituirsi parte civile con le medesime condizioni dei cittadini.

 

Articolo 6

Ciascuna delle parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica.

 

Articolo 7

Tutte le precedenti condanne pronunciate in stati stranieri per uno dei reati previsti nella presente Convenzione sarà, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, presa in considerazione:

1) per stabilire la recidività;

2) per pronunciare l'inettitudine, la sospensione o il divieto di diritti pubblici o privati.

 

Articolo 8

Gli atti previsti dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione saranno considerati come casi passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione convenzionale concluso o che sarà concluso dalle presenti parti della Convenzione.

Le parti della presente Convenzione che non riconoscono l'estradizione senza l'esistenza di un trattato devono, d'ora in avanti, riconoscere i reati indicati negli artt. 1 e 2 della presente Convenzione come casi di estradizione fra essi.

L'estradizione dovrà essere accordata conformemente alle norme dello Stato che ne fa richiesta.

 

Articolo 9

Le persone uscite da uno Stato che non ammette l'estradizione dei suoi cittadini e che sono rientrate in questi Stati, dopo aver commesso dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, devono essere perseguite e punite davanti ai Tribunali dei loro Paesi d'appartenenza.

Questa disposizione non si applica se, in un caso simile che interessa le parti della presente Convenzione, l'estradizione di uno straniero non può essere garantita.

 

Articolo 10

Le disposizioni dell' Articolo 9 non si applicano nel momento in cui l'imputato è stato giudicato in uno Stato straniero, e, in caso di condanna, nel momento in cui ha scontato la pena o beneficiato di permessi o di riduzione di pena, in conformità alle leggi di quel Paese straniero.

 

Articolo 11

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come determinante l'attitudine di una parte verso la questione generale dei limiti della giurisdizione penale nella legge internazionale.

 

Articolo 12

La presente Convenzione lascia intatto il principio che i reati a cui si riferisce devono essere in ciascun Stato definiti perseguiti e puniti in conformità con la legislazione nazionale.

 

Articolo 13

Le parti della presente Convenzione sono tenute ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai reati previsti dalla Convenzione, in conformità alla loro propria giurisprudenza nazionale e alle loro consetudini riguardanti questa materia.

La trasmissione delle commissioni rogatorie deve essere operata:

1) sia per via di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;

2) sia per corrispondenza diretta fra i Ministeri di Giustizia dei due Stati, o per comunicazione diretta da parte di un'altra autorità competente dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia del Paese a cui è rivolta la richiesta;

3) sia per l'intermediazione dell'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente nello Stato cui viene rivolta la richiesta: questo agente invierà direttamente le commissioni rogatorie all'autorità giudiziaria competente o all'autorità indicata dal Governo dello Stato cui viene fatta la richiesta, e riceverà direttamente da queste autorità i documenti costituenti l'esecuzione di queste commissioni rogatorie.

Nei casi 1 e 3, copia della commissione rogatoria sarà sempre indirazzata nello stesso tempo all'autorità superiore dell'autorità dello Stato in cui è fatta applicazione.

Ove non diversamente contenuto, la commissione rogatoria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiedente, sotto riserva che lo Stato in cui è fatta applicazione avrà il diritto di domandarne una copia tradotta nella propria lingua e certificata conforme a quella dell'autorità in cui è fatta applicazione.

Ciascuna parte della presente Convenzione dovrà conoscere attraverso una comunicazione indirizzata a tutte le altre parti il metodo ed i metodi di trasmissione sopraindicati che riconoscerà per le lettere di richiesta dello Stato ultimo.

Fino al momento in cui lo Stato farà tale comunicazione, la procedura in vigore in merito alla commissione rogatoria sarà mantenuta.

L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà dare luogo a diritti e a rimborsi di alcun genere oltre che i costi di perizia.

Niente del presente articolo dovrà essere interpretato come costituente da parte delle Parti delle presente Convenzione una promozione ad ammettere una deroga alle loro leggi per ciò che concerne le procedure e i metodi impiegati per stabilire la prova in materia repressiva.

 

Articolo14

Ciascuna delle parti della presente Convenzione deve creare o mantenere un servizio incaricato di coordinare e di centralizzare i risultati delle ricerche relative ai reati previsti dalla presente Convenzione.

Questi servizi dovranno riunire tutte le informazioni che potrebbero aiutare a prevenire e a reprimere i reati descritti dalla presente Convenzione e dovranno tenersi in contatto diretto con i servizi corrispondenti degli altri Stati.

 

Articolo 15

Nella misura in cui lo permetta la giurisprudenza nazionale e nei casi in cui essa lo ritenga utile, le autorità incaricate dei servizi menzionati all' Articolo 14 daranno alle autorità incaricate dei servizi corrispondenti negli altri Stati le informazioni seguenti:

1) delle precisazioni in merito a tutti i reati od i tentativi di reato previsti dalla presente Convenzione;

2) delle precisazioni concernenti le ricerche, le azioni giudiziarie, gli arresti, le condanne, le richieste di ammissione od espulsione delle persone accusate di uno dei reati previsti nella presente Convenzione così come le abitazioni di questi soggetti o tutte le altre informazioni utili a riconoscerli.

Le informazioni da fornire comprendono anche la segnalazione dei delinquenti, le loro impronte digitali e le loro fotografie, delle indicazioni sulle loro abitudini, i verbali di polizia ed il casellario giudiziario.

 

Articolo 16

Le parti della presente Convenzione convengono di prendere o di incoraggiare, per l'intermediazione dei loro servizi sociali, economici, di insegnamento, di igiene e di altri servizi connessi, che siano essi pubblici o privati, le misure proprie a prevenire la prostituzione e ad assicurare la rieducazione ed il reinserimento delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.

 

Articolo 17

Le parti della presente Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di prendere o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite dalla presente Convenzione, le misure destinate a combattere il traffico delle persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione.

Esse si impegnano anche:

1) a promulgare i regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che in quelli di transito;

2) a prendere delle disposizioni per organizzare una propaganda appropriata che metta il pubblico in guardia contro il pericolo di questo traffico;

3) a prendere le misure appropriate in modo che vi sia una sorveglianza appropriata all'interno delle stazioni, degli aeroporti, dei porti marittimi, in corso di viaggio e nei luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri umani ai fini della prostituzione;

4) a prendere le misure appropriate in modo che le autorità competenti siano preventivate dall'arrivo delle persone che appaiono manifestamente colpevoli, complici o vittime di questo traffico.

 

Articolo 18

Le parti della presente Convenzione si impegnano ad accogliere, conformemente alle condizioni stipulate dalla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle persone di nazionalità straniera che si concedono alla prostituzione, in vista di stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che hanno fatto lasciare il loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle autorità dello Stato d'origine dalle stesse persone in vista del loro eventuale rimpatrio.

 

Articolo 19

Le parti della presente Convenzione si impegnano, conformemente alle condizioni stipulate dalle loro legislazioni nazionali e senza pregiudizio verso le persone prostituite o verso tutte le altre azioni intentate per delle infrazioni a queste disposizioni e intanto quello che si può fare:

1) prendere le misure appropriate per provvedere ai bisogni ed assicurare un sostentamento, a titolo provvisorio, delle vittime del traffico internazionale ai fini della prostituzione, in modo che non siano sprovviste di risorse aspettando che siano prese tutte le disposizioni in vista del loro rimpatrio;

2) reimpatriare le donne vistate all'articolo 18 che lo desiderano o quelle che saranno denunciate da chi ha autorità su di loro e quelle per cui l'espulsione è decretata conformemente alla legge. Il reimpatrio non sarà effettuato prima di aver accertato l'identità e la nazionalità con lo Stato di destinazione, e il luogo e la data di arrivo alla frontiera. Ciascuna delle parti alla presente convenzione faciliterà il transito delle donne in questione sul suo territorio.

In caso in cui la donna vistata non possa rimborsare le spese del reimpatrio prima di essere reimpatriata o non abbia coniuge, nè parente, nè tutor che paghi le spese del reimpatrio, le spese saranno a carico dello Stato ove si trova fino alla frontiera, al porto di imbarco, o all'aereoporto più vicino al suo Stato d'origine, mentre oltre il confine le spese sono a carico del Paese di origine.

 

Articolo 20

Le parti alla presente Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i bambini, non siano esposti al pericolo di prostituzione.

 

Articolo 21

Le parti alla presente Convenzione comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite le loro leggi, i loro regolamenti in vigore e, in seguito annualmente, tutti i nuovi testi di legge e regolamenti relativi all'oggetto della presente Convenzione, inoltre tutte le misure che hanno preso ai fini dell'applicazione della Convenzione. Le informazioni ricevute saranno pubblicate periodicamente dal Segretario generale e indirizzate a tutti i membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri ai quali la presente Convenzione è stata ufficialmente comunicata conformemente alle disposizioni dell' Articolo 23.

 

Articolo 22

Se avviene tra le parti alla presente Convenzione un qualunque disaccordo relativo alla sua interpretazione o alla sua applicazione, e se questi disaccordi non potranno essere risolti in altro modo, sarà, a seguito della richiesta di una delle parti del disaccordo che si sottoporrà alla Corte Internazionale di Giustizia.

 

Articolo 23

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri Stati a cui il Consiglio economico e sociale avrà mandato un invito a questo proposito.

La Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli Stati menzionati al primo paragrafo, che non hanno firmato la Convenzione possono aderire.

L'adesione si farà attraverso il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Ai fini della presente Convenzione, la parola "Stato" designerà pure tutte le colonie e i territori sotto tutela dipendenti dallo Stato che firma o ratifica la Convenzione, o vi aderirà, inoltre tutti i territori che questo Stato rappresenta sul piano internazionale.

 

Articolo 24

La presente Convenzione entrerà in vigore al novantesimo giorno che seguirà la data di deposito del secondo strumento di ratificazione od adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà o aderirà dopo il deposito del secondo strumento di ratificazione od adesione, entrerà in vigore al novantesimo giorno dopo il deposito in questo Stato e del suo strumento di ratificazione o adesione.

 

Articolo 25

Alla scadenza del termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le parti alla Convenzione possono denunciare con notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La notifica avrà effetto per la parte interessata un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 26

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all' Articolo 23:

a) le firme, le ratificazioni e le adesioni ricevute in applicazione dell' Articolo 23;

b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell' Articolo 24

c) le denunce ricevute in applicazione dell' Articolo 25.

 

Articolo 27

Ogni parte alla presente Convenzione si impegna a prendere, conformemente alla sua Costituzione, le misure legislative o altro, necessario per garantire l'applicazione della Convenzione.

 

Articolo 28

Le disposizioni della presente Convenzione annullano o sostituiscono, tra le parti, le disposizioni degli strumenti internazionali menzionati ai capoversi 1, 2, 3 e 4 del secondo paragrafo del Preambolo; ognuno di questi strumenti sarà considerato come non più in vigore quando tutte le parti a questo atto saranno diventate parti della presente Convenzione.

 

 

 

Scritto il 21 marzo 2010

 

 

 

 

Back.jpg