CONVENZIONE ONU 1949/1951 SULLA PROSTITUZIONE
La Convenzione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1949/1951 sulla prostituzione e
la tratta delle persone è nata per stroncare principalmente questo traffico.
Essa stessa delinea come l’esercizio delle Case di Prostituzione sia stato un
fallimento per reprimere il detto affare malavitoso. Tale norma internazionale
pone come elemento sostitutivo la libera professione di chi esercita la
prostituzione nella maggiore età senza il riconoscimento di questa attività,
almeno in registri o situazioni speciali e particolari inquadrate nell’ambito
dello stesso affare del meretricio.
L’Italia con la Legge 20 febbraio 1958, n. 75, ha
voluto recepire i dettami d’applicazione della Convenzione suddetta, la quale è
stata resa esecutiva con la Legge 23
novembre 1966, n. 1173 e ratificata dallo stesso Stato nel 1980.
Sottolineo che la Convenzione
ONU 1949/1951 non ha l’obbligo di essere sottoscritta, anche in via
parziale, dai Paesi membri della relativa Organizzazione, poiché non è stata
emanata dal Consiglio di Sicurezza di quest’ultima. Per questo motivo alcuni
Stati hanno ancora i bordelli legali sui rispettivi territori.
Si riporta di seguito il testo della norma internazionale
suddetta:
CONVENZIONI ONU
CONVENZIONE PER LA
REPRESSIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E DELLO SFRUTTAMENTO DELLA
PROSTITUZIONE
Adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949.
Aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21 marzo 1950. Entrata in
vigore il 25 luglio 1951.
Resa esecutiva in Italia
con Legge 23 novembre 1966, n. 1173 (in Gazz. Uff., 7
gennaio 1966, n. 5)
PREAMBOLO
Considerando che la prostituzione
e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini
della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della
persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia
e della comunità,
considerando che per
quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in
vigore i seguenti strumenti internazionali:
1) accordo
internazionale del 18 maggio 1904 per la repressione del traffico delle
bianche, emandato dal Protocollo approvato dall'Assemblea generale delle
Nazioni Unite, il 3 dicembre 1948;
2) Convenzione
internazionale del 4 maggio 1910 relativa alla repressione del traffico delle
bianche, emandata per il sopracitato Protocollo;
3) Convenzione internazionale
del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini,
emandata per il Protocollo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, il 20 ottobre 1947;
4) Convenzione
internazionale dell'11 ottobre 1933 per la repressione del traffico delle donne
adulte, emandata del sopracitato Protocollo;
considerando che la Lega
delle Nazioni aveva elaborato nel 1937 una bozza della Convenzione estendendo
il campo degli strumenti sopra menzionati, e
considerando che
l'evoluzione dopo il 1937 permette di concludere una convenzione che unifica
gli strumenti qui sopra menzionati e rafforza la sostanza della bozza della
convenzione del 1937 con le modifiche desiderabili al riguardo;
di conseguenza le parti
contrattuali concordano quanto segue:
Articolo 1
Le parti con la presente
Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le
passioni altrui:
1) procura, adesca o
rapisca al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se
consenziente;
2) sfrutta la prostituzione
di un'altra persona anche se consenziente.
Articolo 2
Le parti con la presente
convenzione convengono ugualmente di punire qualsiasi persona che:
1) mantenga, diriga o
amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;
2) conceda o prenda in
affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della
prostituzione altrui.
Articolo 3
Nella misura in cui lo
permette la legislazione nazionale, tutti i tentativi e gli atti preparatori
commessi in vista della preparazione dei reati previsti agli artt. 1 e 2,
devono essere anch'essi puniti.
Articolo 4
Nella misura in cui lo permette
la legislazione nazionale, la partecipazione intenzionale agli atti previsti
agli artt. 1 e 2 sopradescritti è anch'essa punita.
Nella misura in cui lo
permette la legislazione nazionale, gli atti di partecipazione saranno
considerati come reati distinti in tutti i casi in cui occorrerà procedere
anche per prevenire l'impunità.
Articolo 5
La legislazione
nazionale autorizza le persone che vengono lese nei loro diritti a costituirsi
parte civile in merito ai reati previsti dalla presente Convenzione, e gli
stranieri saranno ugualmente autorizzati a costituirsi parte civile con le
medesime condizioni dei cittadini.
Articolo 6
Ciascuna delle parti
della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per
abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative
secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi
nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere
dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza
o di notifica.
Articolo 7
Tutte le precedenti
condanne pronunciate in stati stranieri per uno dei reati previsti nella
presente Convenzione sarà, nella misura in cui lo permetta la legislazione
nazionale, presa in considerazione:
1) per stabilire la
recidività;
2) per pronunciare
l'inettitudine, la sospensione o il divieto di diritti pubblici o privati.
Articolo 8
Gli atti previsti dagli
artt. 1 e 2 della presente Convenzione saranno considerati come casi passibili
di estradizione in ogni trattato di estradizione convenzionale concluso o che
sarà concluso dalle presenti parti della Convenzione.
Le parti della presente
Convenzione che non riconoscono l'estradizione senza l'esistenza di un trattato
devono, d'ora in avanti, riconoscere i reati indicati negli artt. 1 e 2 della
presente Convenzione come casi di estradizione fra essi.
L'estradizione dovrà
essere accordata conformemente alle norme dello Stato che ne fa richiesta.
Articolo 9
Le persone uscite da uno
Stato che non ammette l'estradizione dei suoi cittadini e che sono rientrate in
questi Stati, dopo aver commesso dei reati di cui agli artt. 1 e 2 della
presente Convenzione, devono essere perseguite e punite davanti ai Tribunali
dei loro Paesi d'appartenenza.
Questa disposizione non
si applica se, in un caso simile che interessa le parti della presente
Convenzione, l'estradizione di uno straniero non può essere garantita.
Articolo 10
Le disposizioni dell'
Articolo 9 non si applicano nel momento in cui l'imputato è stato giudicato in
uno Stato straniero, e, in caso di condanna, nel momento in cui ha scontato la
pena o beneficiato di permessi o di riduzione di pena, in conformità alle leggi
di quel Paese straniero.
Articolo 11
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come
determinante l'attitudine di una parte verso la questione generale dei limiti
della giurisdizione penale nella legge internazionale.
Articolo 12
La presente Convenzione
lascia intatto il principio che i reati a cui si riferisce devono essere in
ciascun Stato definiti perseguiti e puniti in conformità con la legislazione
nazionale.
Articolo 13
Le parti della presente
Convenzione sono tenute ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai reati
previsti dalla Convenzione, in conformità alla loro propria giurisprudenza
nazionale e alle loro consetudini riguardanti questa materia.
La trasmissione delle
commissioni rogatorie deve essere operata:
1) sia per via di
comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;
2) sia per
corrispondenza diretta fra i Ministeri di Giustizia dei due Stati, o per
comunicazione diretta da parte di un'altra autorità competente dello Stato
richiedente al Ministero di Giustizia del Paese a cui è rivolta la richiesta;
3) sia per
l'intermediazione dell'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente
nello Stato cui viene rivolta la richiesta: questo agente invierà direttamente
le commissioni rogatorie all'autorità giudiziaria competente o all'autorità
indicata dal Governo dello Stato cui viene fatta la richiesta, e riceverà
direttamente da queste autorità i documenti costituenti l'esecuzione di queste
commissioni rogatorie.
Nei casi 1 e 3, copia
della commissione rogatoria sarà sempre indirazzata nello stesso tempo
all'autorità superiore dell'autorità dello Stato in cui è fatta applicazione.
Ove non diversamente
contenuto, la commissione rogatoria deve essere redatta nella lingua
dell'autorità richiedente, sotto riserva che lo Stato in cui è fatta
applicazione avrà il diritto di domandarne una copia tradotta nella propria
lingua e certificata conforme a quella dell'autorità in cui è fatta
applicazione.
Ciascuna parte della
presente Convenzione dovrà conoscere attraverso una comunicazione indirizzata a
tutte le altre parti il metodo ed i metodi di trasmissione sopraindicati che
riconoscerà per le lettere di richiesta dello Stato ultimo.
Fino al momento in cui
lo Stato farà tale comunicazione, la procedura in vigore in merito alla
commissione rogatoria sarà mantenuta.
L'esecuzione della
commissione rogatoria non potrà dare luogo a diritti e a rimborsi di alcun
genere oltre che i costi di perizia.
Niente del presente
articolo dovrà essere interpretato come costituente da parte delle Parti delle
presente Convenzione una promozione ad ammettere una deroga alle loro leggi per
ciò che concerne le procedure e i metodi impiegati per stabilire la prova in
materia repressiva.
Articolo14
Ciascuna delle parti
della presente Convenzione deve creare o mantenere un servizio incaricato di
coordinare e di centralizzare i risultati delle ricerche relative ai reati
previsti dalla presente Convenzione.
Questi servizi dovranno
riunire tutte le informazioni che potrebbero aiutare a prevenire e a reprimere
i reati descritti dalla presente Convenzione e dovranno tenersi in contatto
diretto con i servizi corrispondenti degli altri Stati.
Articolo 15
Nella misura in cui lo
permetta la giurisprudenza nazionale e nei casi in cui essa lo ritenga utile,
le autorità incaricate dei servizi menzionati all' Articolo 14 daranno alle
autorità incaricate dei servizi corrispondenti negli altri Stati le
informazioni seguenti:
1) delle precisazioni in
merito a tutti i reati od i tentativi di reato previsti dalla presente
Convenzione;
2) delle precisazioni
concernenti le ricerche, le azioni giudiziarie, gli arresti, le condanne, le
richieste di ammissione od espulsione delle persone accusate di uno dei reati
previsti nella presente Convenzione così come le abitazioni di questi soggetti
o tutte le altre informazioni utili a riconoscerli.
Le informazioni da
fornire comprendono anche la segnalazione dei delinquenti, le loro impronte
digitali e le loro fotografie, delle indicazioni sulle loro abitudini, i
verbali di polizia ed il casellario giudiziario.
Articolo 16
Le parti della presente
Convenzione convengono di prendere o di incoraggiare, per l'intermediazione dei
loro servizi sociali, economici, di insegnamento, di igiene e di altri servizi
connessi, che siano essi pubblici o privati, le misure proprie a prevenire la
prostituzione e ad assicurare la rieducazione ed il reinserimento delle vittime
della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 17
Le parti della presente
Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di
prendere o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite
dalla presente Convenzione, le misure destinate a combattere il traffico delle
persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione.
Esse si impegnano anche:
1) a promulgare i
regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in
particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che
in quelli di transito;
2) a prendere delle
disposizioni per organizzare una propaganda appropriata che metta il pubblico
in guardia contro il pericolo di questo traffico;
3) a prendere le misure
appropriate in modo che vi sia una sorveglianza appropriata all'interno delle
stazioni, degli aeroporti, dei porti marittimi, in corso di viaggio e nei
luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri
umani ai fini della prostituzione;
4) a prendere le misure
appropriate in modo che le autorità competenti siano preventivate dall'arrivo
delle persone che appaiono manifestamente colpevoli, complici o vittime di
questo traffico.
Articolo 18
Le parti della presente
Convenzione si impegnano ad accogliere, conformemente alle condizioni stipulate
dalla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle persone di
nazionalità straniera che si concedono alla prostituzione, in vista di
stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che
hanno fatto lasciare il loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle
autorità dello Stato d'origine dalle stesse persone in vista del loro eventuale
rimpatrio.
Articolo 19
Le parti della presente
Convenzione si impegnano, conformemente alle condizioni stipulate dalle loro
legislazioni nazionali e senza pregiudizio verso le persone prostituite o verso
tutte le altre azioni intentate per delle infrazioni a queste disposizioni e
intanto quello che si può fare:
1) prendere le misure appropriate
per provvedere ai bisogni ed assicurare un sostentamento, a titolo provvisorio,
delle vittime del traffico internazionale ai fini della prostituzione, in modo
che non siano sprovviste di risorse aspettando che siano prese tutte le
disposizioni in vista del loro rimpatrio;
2) reimpatriare le donne
vistate all'articolo 18 che lo desiderano o quelle che saranno denunciate da
chi ha autorità su di loro e quelle per cui l'espulsione è decretata
conformemente alla legge. Il reimpatrio non sarà effettuato prima di aver
accertato l'identità e la nazionalità con lo Stato di destinazione, e il luogo
e la data di arrivo alla frontiera. Ciascuna delle parti alla presente
convenzione faciliterà il transito delle donne in questione sul suo territorio.
In caso in cui la donna
vistata non possa rimborsare le spese del reimpatrio prima di essere
reimpatriata o non abbia coniuge, nè parente, nè tutor che paghi le spese del
reimpatrio, le spese saranno a carico dello Stato ove si trova fino alla
frontiera, al porto di imbarco, o all'aereoporto più vicino al suo Stato
d'origine, mentre oltre il confine le spese sono a carico del Paese di origine.
Articolo 20
Le parti alla presente
Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie
per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di
evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i
bambini, non siano esposti al pericolo di prostituzione.
Articolo 21
Le parti alla presente
Convenzione comunicheranno al Segretario generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite le loro leggi, i loro regolamenti in vigore e, in seguito
annualmente, tutti i nuovi testi di legge e regolamenti relativi all'oggetto
della presente Convenzione, inoltre tutte le misure che hanno preso ai fini
dell'applicazione della Convenzione. Le informazioni ricevute saranno
pubblicate periodicamente dal Segretario generale e indirizzate a tutti i
membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri ai quali
la presente Convenzione è stata ufficialmente comunicata conformemente alle
disposizioni dell' Articolo 23.
Articolo 22
Se avviene tra le parti
alla presente Convenzione un qualunque disaccordo relativo alla sua
interpretazione o alla sua applicazione, e se questi disaccordi non potranno
essere risolti in altro modo, sarà, a seguito della richiesta di una delle
parti del disaccordo che si sottoporrà alla Corte Internazionale di Giustizia.
Articolo 23
La presente Convenzione
sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite e ad altri Stati a cui il Consiglio economico e sociale avrà
mandato un invito a questo proposito.
La Convenzione sarà
ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Gli Stati menzionati al
primo paragrafo, che non hanno firmato la Convenzione possono aderire.
L'adesione si farà
attraverso il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario
generale delle Nazioni Unite.
Ai fini della presente
Convenzione, la parola "Stato" designerà pure tutte le colonie e i
territori sotto tutela dipendenti dallo Stato che firma o ratifica la
Convenzione, o vi aderirà, inoltre tutti i territori che questo Stato
rappresenta sul piano internazionale.
Articolo 24
La presente Convenzione
entrerà in vigore al novantesimo giorno che seguirà la data di deposito del
secondo strumento di ratificazione od adesione.
Per ciascuno Stato che
ratificherà o aderirà dopo il deposito del secondo strumento di ratificazione
od adesione, entrerà in vigore al novantesimo giorno dopo il deposito in questo
Stato e del suo strumento di ratificazione o adesione.
Articolo 25
Alla scadenza del
termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente
Convenzione, tutte le parti alla Convenzione possono denunciare con notifica
scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
La notifica avrà effetto
per la parte interessata un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
Il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite e agli Stati non membri menzionati all' Articolo 23:
a) le firme, le
ratificazioni e le adesioni ricevute in applicazione dell' Articolo 23;
b) la data in cui la
presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell' Articolo 24
c) le denunce ricevute
in applicazione dell' Articolo 25.
Articolo 27
Ogni parte alla presente
Convenzione si impegna a prendere, conformemente alla sua Costituzione, le
misure legislative o altro, necessario per garantire l'applicazione della
Convenzione.
Articolo 28
Le disposizioni della
presente Convenzione annullano o sostituiscono, tra le parti, le disposizioni
degli strumenti internazionali menzionati ai capoversi 1, 2, 3 e 4 del secondo
paragrafo del Preambolo; ognuno di questi strumenti sarà considerato come non
più in vigore quando tutte le parti a questo atto saranno diventate parti della
presente Convenzione.
Scritto il 21 marzo 2010