DEFINIZIONE DI CONTINGIBILE ED URGENTE
Con la Sentenza n. 97/2007, il Consiglio di Giustizia
Amministrativa della Regione Sicilia ha ripreso una definizione giurisprudenziale
di contingibilità e di urgenza dei provvedimenti extra ordinem, cioè da adottare quando l’ordinamento non prevede
certe prescrizioni e doveri. Nella relativa pronuncia si evince che la parola
“Contingibile”, termine arcaico usato oramai solamente nel diritto pubblico,
deriva dal latino cum tangěre il quale indica un evento imprevedibile. Di conseguenza,
nel diritto tali atti devono essere straordinari rispetto alle leggi e norme
ordinarie ed esso deve coniugarsi con l’urgenza; poiché per far fronte ai relativi
problemi causati da eventi eccezionali, non esistono regole già predisposte. In
più, i corrispondenti decreti contingibili ed urgenti devono essere a tempo
determinato e circoscritti nella fattispecie disciplinante.
Si elenca di seguito
la Sentenza suddetta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in
sede giurisdizionale
N.
97/07 Reg.Dec.
N.
667 Reg.Ric.
ANNO
1998
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 667/98 proposto da O. F. N., A. P., M. S. D. M. n.q. di
procuratore di E. S. D. M., rappresentati e difesi dall’avvocato P. P. L. V.,
presso cui sono elettivamente domiciliati in Palermo, (omisis), presso lo studio dell’avvocato S. R.;
c o
n t r o
il
COMUNE DI MISTERBIANCO, in persona del sindaco pro tempore, non costituito;
per
la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di
Catania (sez. I) - n. 1676 del 4 aprile - 3 settembre 1995.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore
il Consigliere Claudio Zucchelli;
Udito
alla pubblica udienza del 29 novembre 2006 l’avvocato G. Rubino, su delega
dell’avv. P. Paterniti La Via per l’appellante;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A
T T O
Con
decreto del Presidente del 6 marzo 1989, la Regione ha approvato il piano
regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani limitatamente alla localizzazione nel territorio del comune di
Misterbianco. Con deliberazione n. 1475 del 26 novembre 1992 fu conferito dal
Comune di Misterbianco l’incarico tecnico preliminare per lo studio geologico,
idrogeologico e geotecnico al fine della fattibilità della discarica. Con
deliberazione n. 41 del 1993 il Comune esprimeva, in sede consultiva, l'avviso
per l’individuazione dell’area. La deliberazione era vistata dal CORECO. Con le
ordinanze nn. 99 e 100 dell’11 febbraio 1999 il Comune aveva disposto il
conferimento dei rifiuti presso la discarica in contrada Ricupelli e la
contestuale requisizione dei terreni interessati. Le ordinanze nn. 99 e 100
furono poi annullate in sede di autotutela con il provvedimento sindacale n.
170 del 3 giugno 1994. Con ordinanza n. 171 del 3 giugno 1994 il Sindaco del Comune
di Misterbianco disponeva, per motivi di urgenza e tutela della pubblica
igiene, la costituzione di una nuova discarica provvisoria nella medesima
località, e la requisizione in uso dei terreni di proprietà degli attuali
appellanti.
Avverso
tutti gli atti citati gli attuali appellanti proponevano vari ricorsi al TAR di
Catania lamentando: 1. La mancanza dell’avviso di procedimento;
2.
La carenza di cui all’art. 12 d.p.r. 10 settembre 1992, n. 915 per
l’utilizzazione delle speciali potestà derogatorie ivi previste.
3.
Difetto di motivazione.
4.
Incompetenza del sindaco alla emanazione della ordinanza di requisizione di
spettanza del Prefetto ed in mancanza dei requisiti previsti per la sua
competenza surrogatoria.
5.
Eccesso di potere per violazione delle circolari dell’assessorato ambiente n.
33288/X del 16 settembre 1986 e n. 65274 del 4 novembre 1992, del decreto
assessorile n. 630 del 31 dicembre 1984 e delle norme tecniche in materia di
discariche. Assenza delle indagini preventive.
6.
Eccesso di potere per difetto di motivazione sulla scelta della area,
illogicità e per insufficienza della istruttoria.
7.
Pericolo della localizzazione della discarica, sita all’interno del corridoio
di atterraggio dell’aeroporto di Catania.
Il Comune
resisteva.
Con
la sentenza di cui in epigrafe il TAR di Catania, riuniti i ricorsi, dichiarava
l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza di essi.
I
ricorsi avverso: l’approvazione del piano regionale di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti, la delibera di conferimento dell’incarico
preliminare di studio e la deliberazione con cui, in sede consultiva, si
individuava l’area da proporre all’Assessorato per la realizzazione della
discarica, sono inammissibili. Si tratta, infatti, di atti endoprocedimentali
non immediatamente lesivi, poiché l'atto finale del procedimento, ai sensi
dell’articolo 6, lettera b) del d.p.r. n. 915 del 1982, è costituito dal
provvedimento regionale di individuazione delle zone.
Il
ricorso avverso le deliberazioni comunali nn. 99 e 100 del 11 febbraio 1999 è
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. I due atti, infatti, sono
stati annullati in autotutela dal Comune con la deliberazione n. 170 del 3
giugno 1994.
Infine
i ricorsi avverso le ordinanze nn. 170 e 171 del 3 giugno 1994 sono infondati.
Osserva
il TAR che:
1.
Ai sensi dell’art. 8 secondo comma della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10
l’avviso di procedimento può essere omesso per esigenze di celerità, come nella
fattispecie.
2.
I requisiti dell'articolo 12 del d.p.r. n. 915 del 1982 sussistono perché,
anche se difetta l’imprevedibilità, è presente la stringente urgenza per
ragioni di pubblica salute e di pericolo incombente.
3.
L’articolo 12 conferisce al sindaco una potestà autonoma in tema di ordinanze
contingibili ed urgenti per la tutela della salute pubblica, al di là delle
procedure proprie della requisizione dei terreni. Per altro la requisizione è
un necessario antecedente dello smaltimento, quindi una conseguenza necessaria
della individuazione delle aree e della autorizzazione urgente.
4.
I provvedimenti sono ben motivati e preceduti da indagini geologiche e
tecniche;
5.
Anche la scelta della discarica temporanea è motivata;
6.
Il rilievo circa la pericolosità della discarica per la navigazione aerea è
generico e non tiene conto delle prescrizioni di sicurezza contenute nell’atto
impugnato, né del fatto che l’area risulta comunque destinata a discarica per
una superficie maggiore.
7.
Lo sviamento di potere lamentato è solo indiziario e non provato.
Avverso
la detta sentenza propongono appello i ricorrenti in primo grado lamentando,
sinteticamente:
1.
Non può essere esclusa l’applicazione dell'articolo 8 della legge regionale n.
10 del 1991 (avviso di procedimento, poiché non sussistono quelle particolari
esigenze di celerità del procedimento che non consentano l’immediata
comunicazione. Ed, infatti, l’esaurimento della discarica in uso era noto da
tempo.
2.
Carenza di presupposti ex articolo 12 d.p.r. n. 915 del 1982. Il provvedimento
extra ordinem contemplato da detta norma rientra nel novero dei provvedimenti
contingibili ed urgenti ed è legato alla impossibilità di fronteggiare
l’emergenza (cds IV 29-2-96 n. 208) in ragione della accidentalità,
imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e per
l’assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile. Ciò
indurrebbe altresì la violazione della circolare regionale che lega l’ordinanza
a eventi eccezionali e non alla sostituzione del procedimento ordinario della
legge regionale n. 67 del 1984.
3.
L’apertura di una discarica provvisoria deve esser ben motivata, ma
l’assessorato con nota del 22 aprile 1994 aveva già autorizzato il comune ad
utilizzare la discarica di Catania.
4.
Manca la motivazione sulla soluzione della discarica provvisoria.
5.
L’articolo 12 attribuisce al sindaco il potere di emettere ordinanze
contingibili ed urgenti al fine di disporre forme di smaltimento, ma non di
requisire aree private. Per altro mancando, come prima lamentato, i requisiti
eccezionali di assoluta necessità (CGA 30 marzo 1995 n. 97 cds IV 13-9-95, n.
693, IV 28-3-94, n. 291).
6.
Violazione della circolare regionale che chiede oltre alla indagine
idrogeologica anche quella sui venti, il traffico etc. Nella specie vi è il
pericolo per la vicinanza dell'aeroporto e la presenza di volatili attirati
dalla discarica.
7.
Manca il parere degli organi tecnici per individuare le necessarie
infrastrutture.
8.
Carenza di motivazione per individuazione della discarica provvisoria in
relazione al pericolo per la navigazione aerea. L’area, dalle mappe catastali,
risulta gravata da limitazioni aeree. Sul punto osservano che sussiste nota
negativa della circoscrizione aeroportuale n. 1019/E9 del 9 luglio 1994.
9.
Insistono sullo sviamento.
Il
Comune non si è costituito.
D I
R I T T O
Per
esaminare compiutamente il ricorso in oggetto è opportuno premettere una breve
disamina circa gli elementi della contingibilità, urgenza, eccezionalità,
imprevedibilità e necessità che, sotto diversi profili, costituiscono i
presupposti dei provvedimenti impugnati.
I termini contingente,
contingibilità e contingibile, di uso arcaico ed ormai quasi esclusivamente
confinato nel diritto pubblico, derivano dal latino cum tangěre e indicano
un evento che può accadere imprevedibilmente. La contingibilità, cioè l’essere
contingibile, è sinonimo di un’accidentalità, causalità. Indica, in sostanza,
un accadimento che si pone fuori dell’ordinato e prevedibile svolgersi degli
eventi, ma che, al contempo, si pone all’interno della catena di essi in
maniera tale da risultare imprescindibile, vale a dire non altrimenti eludibile
o evitabile. L’evento contingente richiede un intervento, un rimedio che sia
tale da annullare la situazione eccezionale che si è verificata.
Della
contingibilità, quindi, si deve predicare l’accidentalità e la causalità, cioè
l'estraneità al percorso logico e razionale che ci si sarebbe potuti
ragionevolmente attendere; l’eccezionalità, vale a dire il porsi, come
eccezione, alla regola degli eventi, cioè, ancora, al dispiegarsi razionale di
essi che la ragione e l’id quod plerumque accidit suggerisce e ci permette di
attenderci; l’imprevedibilità, che è attributo naturale di un avvenimento il
quale, proprio perché eccezionale, accidentale e casuale come detto, non può
essere previsto. Sotto questo profilo occorre un approfondimento. Se per imprevedibile
si intende solo un avvenimento la cui esistenza la mente umana non può
ipotizzare, si tocca la categoria logica della impossibilità razionale. Ma
l’imprevedibilità nel senso più comune che qui interessa, è qualcosa di meno,
cioè è l’attributo di un evento altamente improbabile, ma anche di un evento
possibile e perfino probabile, ma incerto sia nell’an, sia soprattutto nel
quando. Un terremoto in una zona molto sismica e come tale riconosciuta è
evento probabile, talvolta probabilissimo, in questo senso previsto, cioè
ragionevolmente atteso, ma del tutto imprevedibile nel suo momento di
accadimento. Come ci insegna la filosofia della scienza, la conoscenza di tali
avvenimenti può essere di natura statistica, ma non sperimentale, sì che di
essi non si può postulare la regola, cioè l’assoluta previsione della
ripetibilità del fenomeno, ma solo la quantità percentuale della probabilità.
Il concetto di contingibilità,
nel diritto pubblico, rinvia quindi ad un evento che, deviando dalla catena
regolare, e regolata, degli avvenimenti non può essere affrontato che con
strumenti anch’essi devianti rispetto alla catena regolare, e regolata, della
attività amministrativa. Con strumenti, in sintesi, extra ordinem, là dove
l’ordo cui si riferisce il brocardo non è l’ordinamento giuridico, ma l’ordine
naturale dell’azione amministrativa. Di per sé anche l’intervento extra ordinem
è pur sempre all’interno dell’ordinamento giuridico e da esso normato.
Si è detto che contingibilità si
coniuga con intervento, ma solo nella misura in cui essa si accompagni alla
urgenza. In questo senso urgenza possiede al contempo due significati:
necessità e sveltezza. Necessità, perché l’evento contingente deve essere
annullato solo se e quando determini l’insorgere di un interesse che non
sarebbe nato se non si fosse verificato l’evento. Se l’evento contingente non
determina un bisogno particolare, cioè se non richiede un intervento
riparatore, non sussiste l’urgenza, cioè il bisogno, di intervenire.
D’altra parte urgenza è altresì sveltezza nel provvedere, giacché l’improvviso
bisogno può essere tale da danneggiare irreparabilmente l’interesse per il solo
fatto del passare del tempo. Ciò non dipende dalla gravità dell’offesa, ma
dalla sua natura intrinseca. Paradossalmente l’offesa massima della morte della
persona o della distruzione della cosa può non richiedere un intervento
urgente, proprio attesa la ormai irreparabilità del fatto e quindi l’inutilità
di una qualsiasi misura potenzialmente riparatrice.
Questi principi, ormai abbondantemente
approfonditi dalla secolare giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono alla
base del generale potere di ordinanza, così come di una serie di eccezioni al
normale procedimento, le quali tutte sono accomunate da un criterio ermeneutico
comune: esse inducono l’eccezione, cioè la deviazione, dall’ordine naturale del
potere e dell’esercizio del potere amministrativo, sia sotto il profilo della
competenza, sia nella procedura, sia nella potestà esercitata. Esse sono,
quindi, di stretta interpretazione non solo con riferimento alle norme che le
prevedono, ma anche degli eventi che le giustificano.
Di più, esse sono sempre di
durata temporanea. La deviazione
dall’ordinato procedimento o dall’ordinato riparto delle competenze e, di più,
dall’ordinato dispiegarsi del rapporto autorità libertà, deve trovare soluzione
nella misura ordinaria che l’ordinamento giuridico pone a disposizione per il
soddisfacimento dell’interesse improvvisamente sorto alla ribalta in maniera
contingibile.
Ciò
premesso, giova analizzare brevemente la situazione di fatto dalla quale
sarebbero scaturiti i fatti contingenti in ipotesi.
Il
Comune di Misterbianco utilizzava discariche di rifiuti oggetto di precedenti
procedimenti e provvedimenti, ed in particolare la discarica sita in contrada
Sieli Ponderosa. Il provvedimento impugnato motiva l’esercizio del potere qui
impugnato proprio in virtù dell’esaurimento della discarica stessa.
Orbene,
è fin troppo evidente che l’esaurimento di un contenitore sottoposto a
riempimento non è evento contingibile, ma anzi prevedibile e certo, oggetto di
una conoscenza non meramente statistica, come sopra detto, ma addirittura
scientifica, facilmente esplorabile con il ricorso a regole matematiche e
appartenenti alla tecnica specifica, e quindi certo nell’an e ragionevolmente
certo perfino nel quando. Si suole ordinariamente affermare in giurisprudenza
che l’urgenza non può essere addotta a giustificazione quando derivi da
imprevidenza della amministrazione. L’affermazione è corretta, ma approfondendo
logicamente il concetto, non è tanto l’imprevidenza o l’incapacità della
amministrazione che rilevano, quanto il fatto che non avere posto rimedio
preventivo ad una situazione il cui verificarsi era ragionevolmente da
attendere esclude, sotto un profilo logico, in radice, il carattere della
contingibilità. Certamente non esclude l’urgenza di provvedere nella sostanza,
ma certamente esclude l’urgenza nel procedimento. Ed anche in tal caso non
perché l’amministrazione male si comporti, ma perché il ritardo nell’avvio di
un procedimento esclude esso stesso, sempre sotto un profilo logico,
l’esistenza della celerità la quale, se realmente esistente, avrebbe dovuto
indurre l’amministrazione ad un’accelerazione preventiva della procedura.
Da
quanto si è detto emerge con estrema chiarezza che il primo motivo di appello è
fondato. In particolare si deve osservare che l’articolo 8 della legge
regionale n. 10 del 1991 richiede “particolari esigenze di celerità” per
autorizzare l’omissione dell’avviso di procedimento. L’uso dell’aggettivo
"particolare" induce l’interprete a ritenere che quella urgenza di
provvedere in termini strettissimi non è neppure ipotizzabile in un contesto
normale, vale a dire che i fatti devono essere tali da determinare una tale
necessità di avviare il procedimento da non sopportare alcun indugio. Va da sé
che di tale particolare esigenza l'Amministrazione deve dare conto nel
provvedimento. Nella specie, non solo ciò non è avvenuto, ma, di più, non
sussistevano tali particolari esigenze atteso che anzi la partecipazione degli
interessati avrebbe permesso una più approfondita comparazione degli interessi
coinvolti.
Sulla
stessa linea logica è da accogliere il secondo motivo di appello. L’articolo 12
del d.p.r. n. 915 del 1982 (allora in vigore, ma oggi sostituito dall’articolo
191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) attribuisce al Presidente
della Regione o al Sindaco un potere extra ordinem strettamente connesso con la
tutela della salute pubblica in relazione allo smaltimento dei rifiuti.
Si
tratta di un’esplicazione specifica dell’usuale potere di emanazione di
ordinanze contingibili ed urgenti, assai risalente nel nostro ordinamento
poiché previsto in generale, originariamente, dall’articolo 55 del testo unico
provinciale e comunale del 1915 e poi dall’articolo 38 del decreto legislativo
8 giugno 1990, n. 142 in vigore all’epoca dei fatti di causa (ma ora sostituito
dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267). Un tale potere
è stato sempre legato ai presupposti di fatto già esaminati. Per quanto si è
sopra detto, però, la situazione di fatto nella fattispecie non corrispondeva a
tali presupposti. Il TAR adombra un’interpretazione estensiva della norma, là
dove ritiene che il potere sia demandato al Sindaco, quando il pericolo per la
salute pubblica sia comunque insorto, e quindi costituisca, esso, evento
contingibile cui porre rimedio. L’interpretazione non può essere condivisa.
L’uso del termine “eccezionale … necessità” indica con chiarezza che la
necessità si deve essere verificata per quella deviazione dall’ordine naturale
delle cose che era lecito e ragionevole attendersi, mentre, nella specie, come
si è detto, l’esaurimento della precedente discarica ed il verificarsi della
situazione di pericolo erano ben prevedibili, ed anzi largamente attesi.
Per
i medesimi motivi è altresì fondato il terzo motivo di ricorso, cui devono
essere aggiunte le considerazioni che seguono. L’articolo 12 del d.p.r. n. 915
citato attribuisce al sindaco una potestà extra ordinem, oltre che legata ai
presupposti della contingibilità ed urgenza, anche limitata a disporre di
particolari forme di smaltimento dei rifiuti. Che l’individuazione di una
discarica sia una speciale forma di smaltimento dei rifiuti, prima ancora che
la logica, lo esclude il linguaggio. In primo luogo perché avviare i rifiuti a
discarica è una modalità ordinaria e non speciale; in secondo luogo perché
individuare una forma speciale di smaltimento significa, appunto, dare
disposizioni perché i rifiuti siano smaltiti in maniera differente
dall’ordinario, e quindi l'esatto contrario della individuazione di una
discarica ordinaria di smaltimento. Non ha pregio il ragionamento per cui
l’individuazione di una discarica è presupposto per lo smaltimento, poiché
inverte i termini logici di presupposto e susseguente, di causa ed effetto.
Ancora, si osservi che il provvedimento impugnato si appalesa illegittimo anche
se lo si considera come espressione di un diverso potere di ordinanza
contingibile ed urgente, quello cioè derivante dall'articolo 71 della legge 25
giugno 1865, n. 2359 preordinata alla realizzazione dell’opera pubblica
costituita dalla discarica (all’epoca in vigore, ma oggi trasfuso nell’articolo
49 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325). Per quanto non espressamente
richiamato nel provvedimento impugnato, pur tuttavia esso ben potrebbe essere
considerato, nella sostanza, come la base di un potere legittimamente
esercitabile. Nella specie, però, oltre a difettare i requisiti della
contingibilità ed urgenza come più volte ripetuto, difetta altresì la
competenza del Sindaco. Alla eccezionalità della situazione contingibile,
infatti, che può radicare il potere sindacale anziché prefettizio, manca
l'ulteriore connotato di una “urgenza … tale da non consentire nemmeno
l'indugio richiesto per fare avvertire il Prefetto ed il Sottoprefetto ed
attenderne il provvedimento”, sul che non sembra debbano spendersi molte parole
dato quanto si è più volte osservato. Analogamente, ove si procedesse ai sensi
dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, il Sindaco
potrebbe utilizzare il potere di requisizione di beni privati solo quando
l’urgenza fosse tale da non permettere comunque l’intervento del prefetto (A.P.
11 novembre 1980, n. 47), quando, quindi, la necessità dell’intervento fosse ad
horas.
Si
deve ancora aggiungere, sul punto della urgenza di provvedere, che era stata
posta a disposizione del Comune la discarica di Catania, come emerge dagli
atti, sicché il provvedimento da un lato non è motivato sulla necessità di
provvedere alla requisizione invece che utilizzare detta discarica, dall’altro
indica chiaramente l’inesistenza della richiamata urgenza secondo i principi
che si sono prima esposti. Anche il quarto e il quinto motivo sono fondati.
L’interferenza, o quanto meno il pericolo di interferenza, con la circolazione
aerea erano stati sollevati anche dalla Circoscrizione aeroportuale di Catania
con la nota n. 1019/E9 del 9 luglio 1994, in atti. La circostanza è indice,
quanto meno, di un eccesso di potere manifestato da una carente istruttoria, il
che è confermato altresì dalla mancanza dei pareri e degli accertamenti tecnici
richiesti dalle disposizioni regionali che il Comune ha del tutto omesso,
evidentemente confidando nella sussistenza di quella contingibilità che avrebbe
permesso l'esercizio di un potere del tutto extra ordinem.
Infondato,
invece, è il sesto motivo di ricorso. I ricorrenti desumono uno sviamento di
potere dall’utilizzazione, da parte del Comune, di una procedura illegittima,
attribuendo al Sindaco una pervicacia nel volere realizzare la discarica nei
propri terreni. Orbene, non è questo esattamente il vizio di eccesso di potere
per sviamento. Tale figura sintomatica si ha quando il potere è utilizzato per
il raggiungimento di un fine cui è preordinato un potere amministrativo
diverso. Nella specie il Sindaco ha esattamente utilizzato un potere
amministrativo, attraverso provvedimenti amministrativi, con la volontà
esplicita di realizzare una discarica esattamente su tali terreni, e ciò, di
per sé, non è affatto sintomo di uno sviamento. Potrà essere, come, in effetti
è, un agire illegittimo, ma certamente cerca di raggiungere un fine per il
quale gli strumenti da lui utilizzati sono esattamente preordinati. Sembra di
intuire che i ricorrenti adombrano un accanimento di natura personale, ma di
ciò non danno alcuna prova, né avrebbero dovuto darla in questa sede, ma in
quella penale, poiché ove una tale prospettazione fosse fondata si verterebbe,
all'evidenza, nella fattispecie prevista e punita dall'articolo 323 c.p., il
che pare da escludere.
In
definitiva l'appello deve essere accolto.
Le
spese, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.
Q. M.
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto accoglie anche il ricorso di primo grado.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese dei due gradi del
giudizio che liquida in complessivi euro seimila, oltre ad IVA e accessori se
dovuti.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in
Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in
sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 novembre 2006, con
l’intervento dei signori: R. V., Presidente, C. Z., estensore, P. F., A. C., F.
T., componenti.
F.to: R. V.,
Presidente
F.to: C. Z.,
Estensore
F.to: L. L.,
Segretario
Depositata in
segreteria
il 02 marzo 2007
Scritto il 13 aprile 2011