PROBABILE DISAPPLICAZIONE DEI FOGLI DI VIA
OBBLIGATORI
In Italia con il Decreto
Legislativo n. 159/2011 (che ha assorbito i dettami della Legge 1423/1956) sono presenti delle misure
che non reprimono azioni illecite, ma tendono a prevenire il compimento di
queste. Tale applicazione nel rispetto dell’articolo 16 della Costituzione Italiana viene applicata in via
generale a persone che secondo alcuni elementi di fatto (sospetti) sono dediti
alla commissione di atti d’illegalità pericolosi per la pubblica sicurezza.
Tra questi provvedimenti si trova il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune dal
quale i soggetti in esame sono allontanati e le misure speciali di soggiorno o
divieto di dimora.
Si elencano di seguito gli articoli principali della legge summenzionata
in merito al detto provvedimento:
LIBRO
I - Le misure di prevenzione
Titolo
I - LE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Capo
I - Le misure di prevenzione personali applicate dal questore
Art. 1. Soggetti destinatari
1. I
provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:
a)
coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente
dediti a traffici delittuosi;
b)
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
c) coloro
che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
comprese le reiterate violazioni del foglio
di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonchè dei divieti di
frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono
dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo
l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la
tranquillità pubblica.
Art. 2. Foglio di via obbligatorio
1.
Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza
pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può
rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza
preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel
comune dal quale sono allontanate.
Art. 3. Avviso orale
1. Il
questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i
soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi
che li giustificano.
2. Il
questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige
il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
3. La
persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la
revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto
termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende
accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.
4.
Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma
3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per
delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte,
qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni,
indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di
trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità
offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di
polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi
tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in
libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei
ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché
sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi
delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o
crittazione di conversazioni e messaggi.
5. Il
questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti
sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti
definitivamente condannata per delitto non colposo.
6. Il
divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione
monocratica.
Capo
II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria
Sezione
I - Il procedimento applicativo
Art. 4. Soggetti destinatari
1. I
provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:
a)
agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) ai
soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356;
c) ai
soggetti di cui all'articolo 1;
d) a
coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti
preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello
Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del
libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione
dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;
e) a
coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi,
per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga
a quella precedente;
f) a
coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645
del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
g)
fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per
uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8
e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni,
quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano
proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla
lettera d);
h)
agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere
precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce
somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i)
alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso
parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 5. Titolarità della proposta. Competenza
1.
Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal
questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal
direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale.
2.
Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le
funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della
Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei
medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere
esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente.
3.
Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente
decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore
della Repubblica di cui al comma 1.
4. La
proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora.
Art. 6. Tipologia delle misure e loro presupposti
1.
Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza
pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2.
Salvi i casi di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere
aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in
uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una
o più Province.
3.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla
tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale.
Art. 7. Procedimento applicativo
1. Il
tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta.
L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che
il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
2. Il
presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle
parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è
privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
3.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in
cancelleria.
4.
L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del
pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se
compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito
prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove
siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può
disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai
sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.
5.
L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che
ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato
in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
6.
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere
interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non
ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
7. Le
disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste
a pena di nullità.
8.
L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del
collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att.
c.p.p.
9.
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di
procedura penale.
10.
Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le
modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 8. Decisione
1. Il
provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione
che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2.
Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 6,
nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a
tale misura deve osservare.
3. A
tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il
provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine,
alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel
termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza
preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In
ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non
allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di
pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle
persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o
di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più
presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne
data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non
detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.
5.
Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto
riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in
particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più
Province.
6.
Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre
prescritto:
1) di
non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità
preposta alla sorveglianza;
2) di
presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei
giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.
7.
Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare
con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
8. Il
provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore
generale presso la Corte di appello ed all'interessato.
Art. 9. Provvedimenti d'urgenza
1. Se
la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il
divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza
del procedimento di cui all'articolo
7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione
della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
2.
Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre
che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il
divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di
prevenzione.
Sezione
II - Le impugnazioni
Art. 10. Impugnazioni
1. Il
procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di
appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello,
anche per il merito.
2. Il
ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni
dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si
svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il
procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia
richiesta.
3.
Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per
violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro
dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro
trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4.
Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la
decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice
di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi
relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.
(omissis)
Art. 76. Altre sanzioni penali
1. La
persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito
nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il
viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con
la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi
di flagranza.
2.
Chiunque violi il divieto di cui all'articolo
3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i
programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di
polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.
3. Il
contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella
sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore
sia tradotto al luogo del rimpatrio.
(omissis)
Si può notare che nei suddetti
articoli principali del Decreto
Legislativo 159/2011, che ha come titolo “Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione”, si può
impedire la libera circolazione dei cittadini pericolosi per la pubblica
sicurezza se questi: hanno dei precedenti penali, tengono dei comportamenti non
solo personali e non hanno un reddito. In più, tale prassi può essere svolta
con motivazioni che hanno una fattispecie generica, senza un principio di
proporzionalità e senza la sussistenza di una specifica e reale minaccia contro
la società. Ciò è ben evidente all’articolo
2 della succitata norma, il quale prevede il Foglio di Via Obbligatorio.
Tutto questo può risultare in
contrasto con l’articolo 27 della
Direttiva dell’Unione Europea n. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei
cittadini comunitari.
Di seguito si elenca la suddetta
branchia legislativa internazionale:
Articolo 27
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo,
gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali
motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e
sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della
persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di
condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
Il comportamento personale deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee
al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono
prese in considerazione.
Difatti, si deve
prendere in considerazione che il libero movimento di tutte le persone
all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea deve intendersi per
chiunque: cittadini comunitari, italiani ed extracomunitari regolari ed
ovviamente non si può escludere da questi dettami la parzialità del territorio
della medesima nazione, altrimenti su quest’ultimo punto verrebbe a decadere il
principio di “libera circolazione”.
Con tutto ciò, le Autorità italiane potrebbero benissimo non prendere in
considerazione le disposizioni delle misure di prevenzione previste dalle norme
nazionali summenzionate che potrebbero essere accantonate dalle dette regole
della Direttiva Europea n. 2004/38/CE
ai sensi dei punti
24 e 25 della Sentenza della Corte di
Giustizia Europea del Lussemburgo 19 gennaio 1982 C-8/81, ripresa dal punto 11 della pronuncia dello stesso
organo giudicante del 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90.
Si
elencano di seguito i testi dei citati parametri alla prima Sentenza:
24 Consequently, a member state
which has not adopted the implementing measures required by the directive
within the prescribed period may not plead, as against individuals, its own
failure to perform the obligations which the directive entails.
25 Thus, wherever the provisions of a directive appear, as far as their
subject-matter is concerned, to be unconditional and sufficiently precise,
those provisions may, in the absence of implementing measures adopted within
the prescribed period, be relied upon as against any national provision which
is incompatible with the directive or in so far as the provisions define rights
which individuals are able to assert against the State .
Traduzione
in italiano:
24 Pertanto, lo
Stato membro che non ha adottato il termine per l'attuazione delle misure
previste dalla direttiva non può pretendere nei confronti delle persone
l’impossibilità nel conformarsi alla presente direttiva.
25 Quindi, in
tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiano con termini di
contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, possono essere invocate,
in mancanza di misure di attuazione adottate nel tempo, contro qualsiasi norma
nazionale in contrasto con la direttiva o in quanto atte a definire diritti che
i singoli cittadini possono far valere nei confronti dello Stato stesso.
Di conseguenza, si potrebbe benissimo utilizzare questa tesi difensiva,
qualora si dovesse impugnare un provvedimento relativo alle misure di
prevenzione previsti dai primi tre
articoli del Decreto Legislativo
159/2011, in particolare quello del Foglio
di Via Obbligatorio (relativo articolo
2).
Si potrebbe anche denunciare il fatto in
questione alla Corte di Giustizia
Europea del Lussemburgo, affinché questa prenda dei provvedimenti in
merito.
Scritto il 20 gennaio 2011 ed aggiornato il 14 giugno 2012