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DRAG QUEEN GRAZIATA DOPO UN EQUIVOCO

 

 

Un anno fa una “Drag Queen”, termine inglese usato per indicare un attore/ballerino in prevalenza gay o transgender, si è trovato in Sardegna per partecipare a delle esibizioni in alcuni locali di Alghero. Appena fuori Sassari, la persona in questione con la sua autovettura e con abiti da donna, si era fermata presso un distributore fuori Sassari ad aspettare un amico per recarsi alla prima suddetta città sarda. Ad un certo punto sono arrivati gli agenti della Polizia ed hanno scambiato la “Drag Queen” per un travestito dedito alla prostituzione nella zona. Il soggetto in tema è stato portato in Questura e trattenuto per ben diciotto ore. Dopo questo periodo gli è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio ai sensi dell’articolo 2 della Legge 1423/1956.

Di conseguenza, la “Drag Queen” non ha voluto tralasciare tale evento ed ha svolto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari, il quale con una sentenza breve ha rigettato l’istanza di sospensione immediata del provvedimento d’allontanamento in esame.

Nella relativa pronuncia si rivela che l’autorità di Polizia può in maniera discrezionale, ampia, vaga e senza avere prove certe, applicare il Foglio di Via Obbligatorio anche su semplici sospetti.

Di seguito si riporta il testo dell’Ordinanza del suddetto organo giudicante.

 

 

 

 

 

N. 00453/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 01070/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2009, proposto da: M. A. C., rappresentato e difeso dall'avv. P. D., con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, (omissis);

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, (omissis);

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 1371/ANT/2^ Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio Misure di Prevenzione, del 16/07/2009, a firma del Questore di Sassari, notificato in pari data, con il quale è ordinato il rimpatrio del ricorrente con foglio di via obbligatorio al Comune di residenza e con divieto di far ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel Comune di Sassari per tre anni;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quello impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Sassari;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. G. R. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ad un sommario esame proprio della fase cautelare che il ricorso non appare assistito dal fumus boni iuris in quanto:

il foglio di via costituisce una misura di sicurezza preventiva che può essere adottata in base a valutazioni prognostiche e ampiamente discrezionali;

le valutazioni eseguite al fine di emettere il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio attengono a comportamenti che non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi;

nel caso di specie il provvedimento impugnato appare rispondente ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

A. M., Presidente FF

G. F., Consigliere

G. R., Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2009

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

 

 

 

Successivamente, la persona allontanata dal Comune di Sassari, ha svolto ricorso contro la citata pronuncia del TAR di Cagliari e di recente il Consiglio di Stato ha accolto la relativa prassi.

Nell’Ordinanza della suddetta Corte di secondo grado, viene evidenziata la carenza di motivazione e di elementi di fatto che possono giustificare l’emissione del decreto di allontanamento emesso dalla Questura.

In altre parole, tale pronuncia afferma anche che la prostituzione sulla strada tra maggiorenni, se esercitata in modo pacifico senza molestia od altro contro la pubblica sicurezza, non può far rientrare i relativi soggetti che la praticano nella fattispecie di quelli che sono previsti come allontanabili dalla Legge 1423/1956.

Di seguito si riporta il testo dell’Ordinanza in questione del Consiglio di Stato.

 

 

 

 

 

N.02910/2010 REG.ORD.SOSP.

N.03781/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2010, proposto da: M. A. C., rappresentato e difeso dall'avv. P. D., con domicilio eletto presso (omissis);

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, (omissis);

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00453/2009, resa tra le parti, concernente PUBBLICA SICUREZZA ORDINE DI RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Sassari;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il Cons. B. L., nessuno è comparso per le parti.;

Ritenuto, ad una delibazione sommaria delle questioni versate in giudizio, che l’impugnato ordine di rimpatrio non appare suffragato né da sufficienti elementi istruttori, né da un adeguato impianto motivazionale;

ritenuta pertanto la sussistenza del fumus boni iuris;

ritenuta altresì la sussistenza del periculum, attesa l’incidenza del provvedimento sulla libertà personale del ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 3781/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:

G. B., Presidente

R. G., Consigliere

R. G., Consigliere

M. A., Consigliere

B. L., Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/06/2010

IL SEGRETARIO

 





Sottolineo infine che un episodio simile sarebbe potuto succedere a qualunque altra persona in situazioni analoghe, come ad esempio una giovane donna vestita con abiti succinti che si fosse fermata con la propria autovettura su una strada o nella piazzola di un distributore ad aspettare gli amici per recarsi in discoteca!

 

 

 

 

 

Scritto il 17 settembre 2010

 

 

 

 

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