DRAG QUEEN GRAZIATA DOPO UN EQUIVOCO
Un anno fa una “Drag Queen”,
termine inglese usato per indicare un attore/ballerino in prevalenza gay o
transgender, si è trovato in Sardegna per partecipare a delle esibizioni in
alcuni locali di Alghero. Appena fuori Sassari, la persona in questione con la
sua autovettura e con abiti da donna, si era fermata presso un distributore
fuori Sassari ad aspettare un amico per recarsi alla prima suddetta città
sarda. Ad un certo punto sono arrivati gli agenti della Polizia ed hanno
scambiato la “Drag Queen” per un travestito dedito alla prostituzione nella
zona. Il soggetto in tema è stato portato in Questura e trattenuto per ben
diciotto ore. Dopo questo periodo gli è stato notificato il Foglio di Via Obbligatorio ai sensi dell’articolo 2 della Legge 1423/1956.
Di conseguenza, la “Drag Queen”
non ha voluto tralasciare tale evento ed ha svolto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari, il quale con una sentenza breve ha
rigettato l’istanza di sospensione immediata del provvedimento d’allontanamento
in esame.
Nella relativa pronuncia si
rivela che l’autorità di Polizia può in
maniera discrezionale, ampia, vaga e senza avere prove certe, applicare il
Foglio di Via Obbligatorio anche su semplici sospetti.
Di seguito si riporta il testo
dell’Ordinanza del suddetto organo giudicante.
N. 00453/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01070/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2009, proposto da: M. A.
C., rappresentato e difeso dall'avv. P. D., con domicilio eletto presso
Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari, (omissis);
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, (omissis);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 1371/ANT/2^ Divisione Polizia Anticrimine, Ufficio
Misure di Prevenzione, del 16/07/2009, a firma del Questore di Sassari,
notificato in pari data, con il quale è ordinato il rimpatrio del ricorrente
con foglio di via obbligatorio al Comune di residenza e con divieto di far
ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel Comune di Sassari per tre anni;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quello
impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Sassari;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 il dott. G.
R. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto ad un sommario esame proprio della fase cautelare che il ricorso
non appare assistito dal fumus boni iuris
in quanto:
il foglio di via costituisce una misura di sicurezza preventiva che può
essere adottata in base a valutazioni prognostiche e ampiamente discrezionali;
le valutazioni eseguite al fine di emettere il provvedimento di rimpatrio
con foglio di via obbligatorio attengono a comportamenti che non si concretano
necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono
desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale
e di significato tendenziale, o su contesti significativi;
nel caso di specie il provvedimento impugnato appare rispondente ai
principi sopra esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima,
respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre
2009 con l'intervento dei Magistrati:
A. M., Presidente FF
G. F., Consigliere
G. R., Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/12/2009
IL SEGRETARIO
Successivamente,
la persona allontanata dal Comune di Sassari, ha svolto ricorso contro la
citata pronuncia del TAR di Cagliari e di recente il Consiglio di Stato ha
accolto la relativa prassi.
Nell’Ordinanza
della suddetta Corte di secondo grado, viene evidenziata la carenza di
motivazione e di elementi di fatto che possono giustificare l’emissione del
decreto di allontanamento emesso dalla Questura.
In
altre parole, tale pronuncia afferma anche che la prostituzione sulla strada tra maggiorenni, se esercitata in modo
pacifico senza molestia od altro contro la pubblica sicurezza, non può far
rientrare i relativi soggetti che la praticano nella fattispecie di quelli che
sono previsti come allontanabili dalla Legge 1423/1956.
Di
seguito si riporta il testo dell’Ordinanza in questione del Consiglio di Stato.
N.02910/2010 REG.ORD.SOSP.
N.03781/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha
pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 3781 del 2010, proposto da: M. A.
C., rappresentato e difeso dall'avv. P. D., con domicilio eletto presso (omissis);
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Sassari, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, (omissis);
per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n.
00453/2009, resa tra le parti, concernente PUBBLICA SICUREZZA ORDINE DI
RIMPATRIO CON FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO.
Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo
grado;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di
Questura di Sassari;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il Cons. B.
L., nessuno è comparso per le parti.;
Ritenuto, ad una delibazione sommaria delle questioni versate in giudizio,
che l’impugnato ordine di rimpatrio non appare suffragato né da sufficienti
elementi istruttori, né da un adeguato impianto motivazionale;
ritenuta pertanto la sussistenza del fumus boni iuris;
ritenuta altresì la sussistenza del periculum, attesa l’incidenza
del provvedimento sulla libertà personale del ricorrente;
P.Q.M.
Accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 3781/2010) e, per l'effetto,
in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo
grado.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con
l'intervento dei Signori:
G. B., Presidente
R. G., Consigliere
R. G., Consigliere
M. A., Consigliere
B. L., Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/06/2010
IL SEGRETARIO
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Sottolineo
infine che un episodio simile sarebbe potuto succedere a qualunque altra
persona in situazioni analoghe, come ad esempio una giovane donna vestita con
abiti succinti che si fosse fermata con la propria autovettura su una strada o
nella piazzola di un distributore ad aspettare gli amici per recarsi in
discoteca!
Scritto il 17 settembre 2010