IL GIUDICE DI PACE DI TREVIGLIO (BG) ASSOLVE DUE
CLIENTI DI PROSTITUTE
Con le Sentenze n.
72/2021 e n. 160/2021, il Giudice di Pace di Treviglio (BG) ha
accettato il ricorso di due clienti delle meretrici, che sono stati colti in
flagranza delle violazioni dei Regolamenti di Polizia Locale anti prostituzione
da strada, rispettivamente appartenenti ai Comuni di Cologno al Serio (BG) e
Verdellino (BG), disapplicando le dette normative comunali e demolendo le
corrispondenti sanzioni amministrative.
Secondo il succitato
Magistrato Onorario, le normative locali in questione non possono essere
utilizzate per disciplinare il meretricio, siccome tale compito, quale ordine e
sicurezza pubblica, spetta in via esclusiva allo Stato Centrale. Difatti,
non per nulla il Sindaco emana le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana in
qualità d’Ufficiale del Governo (ex art. 54 D.Lgs.
267/2000 e modifiche) e non come amministratore semplice del proprio Municipio.
Solo il primo strumento suddetto può essere utilizzato dagli Enti Comunali
per regolamentare eventualmente il sesso a pagamento su strada, ma solo se tale
attività viene accompagnata da concause contingibili ed
urgenti (temporanee ed occasionali) e non certo le stesse ordinarie e
permanenti, come quelle create esclusivamente e direttamente dalla medesima
prostituzione sulle vie ed in ogni altro ambito (Sentenza Corte Costituzionale
n. 115/2011).
S’elenca di seguito
il testo della Sentenza del Giudice di Pace di Treviglio (BG) n. 160/2021.
N. 599/2021
R.G.
N. 160/2021
SENTENZA
N. 1297/2021
CRON
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TREVIGLIO (BG)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 giugno 2021 F.C. ha proposto opposizione avverso l’Ordinanza-Ingiunzione n. 57/2021, notificata il 22 giugno 2021, con la quale il Sindaco di Verdellino (BG) aveva ordinato al ricorrente di pagare la somma di € 509,50, incluse le spese, quale sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 34 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Verdellino (BG).
L’Ordinanza impugnata traeva origine dal verbale di accertamento n. 12/20 del 3 agosto 2020, con il quale una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Zingonia aveva accertato la violazione da parte di F.C. della norma sopra richiamata in quanto: “trasportava a bordo del veicolo persona dedita alla prostituzione conosciuta alle forze dell’ordine”.
F.C., in sostanza, non nega la sussistenza stessa della condotta ascrittagli, ma contesta in radice la legittimità della norma dell’art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Verdellino (BG), la cui violazione ha dato origine all’Ordinanza impugnata.
Si è costituito il Comune di Verdellino (BG), chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza di discussione, il ricorrente ha concluso come da verbale, mentre il Comune non ha presenziato.
L’opposizione proposta da F.C. è fondata e deve essere accolta.
Ed invero, la previsione regolamentare la cui violazione ha determinato l’emissione dell’Ordinanza impugnata trae la sua fonte di legittimazione dall’articolo 54, quarto comma D.Lgs. 267/2000, che consente al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, di adottare, “con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
La norma in questione è però stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale “nella parte in cui consente che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana, anche fuori dei casi di contingibilità ed urgenza” (Corte Cost. 7 aprile 2011, n. 115, in Foro ital., 2011, I, 1280).
Orbene, appare di assoluta evidenza l’illegittimità, a seguito dell’intervento correttivo della Corte, della previsione di cui all’art. 34 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Verdellino (BG).
I divieti in esso contenuti, infatti, riguardano attività considerate lecite dall’Ordinamento (quali appunto l’esercizio della prostituzione) e, soprattutto, non trovano giustificazione in esigenze di urgenza e contingibilità, previste appunto quali i requisiti di legittimità della statuizione di eventuali divieti, esigenze invece del tutto assenti (e comunque neppure allegate) nel caso di specie.
L’illegittimità della norma asseritamente violata ne comporta la disapplicazione da parte del Giudice, secondo i principi, con conseguente declaratoria di insussistenza dell’illecito sanzionato.
L’Ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.
All’accoglimento dell’opposizione consegue la condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, liquidata come in dispositivo.
PQM
Il Giudice di Pace di Treviglio (BG), definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’opposizione proposta da F.C., annulla l’Ordinanza-Ingiunzione n. 57/2021 del Comune di Verdellino (BG).
Condanna il Comune di Verdellino (BG) a rimborsare all’opponente le spese di lite liquidate nella misura delle anticipazioni documentate di € 43,00.
Così deciso in Treviglio (BG), 14 ottobre 2021.
Il Giudice di Pace
Dott. S. G.
Scritto il 23 novembre 2021