IPOTECA IMMOBILI PER MANCATI PAGAMENTI
La Corte di
Cassazione con la Sentenza del 22
febbraio 2010, n. 4077, ha stabilito che non si può procedere all’ipoteca
di beni immobili per qualsiasi importo non pagato agli Enti statali, comprese
le sanzioni amministrative di ogni genere, se il relativo importo non onorato
non supera la somma di € 8.000,00.
In sostanza, se la
società esattoriale dovesse ipotecarvi un immobile a Voi intestato, potete
svolgere il relativo ricorso citando anche la detta pronuncia del Supremo
Organo giudicante.
Si riporta di seguito
il testo della citata Sentenza.
Sentenza Corte di Cassazione del 22 febbraio
2010, n. 4077.
La
Corte, rilevato che con atto di citazione notificato il 13/4/2007 alla spa Gest Line (oggi spe Equitalia
Polis), D.M.G. ha proposto opposizione alla iscrizione ipotecaria effettuata
sull'immobile di sua proprietà, sito in Castellammare di Stabia, via G. ...,
asserendo che la stessa era dipesa dal mancato pagamento di una cartella
esattoriale mai notificata e relativa ad un preteso credito di natura
sconosciuta, ammontante ad appena 916,93 Euro; che nella contumacia della
convenuta, il Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha innanzitutto
qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e dopo aver ritenuto la
propria competenza (rectius, giurisdizione), è
passato all'esame del merito, all'esito del quale ha annullato l'iscrizione
perché il credito garantito non arrivava agli 8.000,00 Euro previsti come
limite minimo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e succ. mod.; che la spa
Equitalia Pois ha impugnato l'anzidetta statuizione, deducendo con il primo
motivo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
2, comma 1, lett. e) bis, (nel testo in vigore dal 12/8/2006 per effetto della
modifica introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del
2006), in quanto il giudice a quo non aveva tenuto conto del fatto che la
predetta novella aveva attribuito alle Commissioni Tributarie la cognizione di
qualsiasi controversia in materia d'iscrizioni ipotecarie ai sensi del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 77; che con il secondo motivo la ricorrente ha invece
dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77,
in quanto il Legislatore aveva fissato il limite minimo di 8.000, 00 Euro solo
per l'avvio della espropriazione immobiliare, consentendo perciò d'iscrivere
ipoteca anche per importi inferiori alla predetta soglia; che così riassunte le
doglianze della ricorrente, osserva il Collegio che il D.M. ha notificato
controricorso con il quale ha sostenuto l'infondatezza e, ancor prima,
l'inammissibilità dell'avversa impugnazione, che rivolgendosi contro una
sentenza emessa dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 40 del 2006, avrebbe dovuto essere proposta mediante appello e non con
ricorso per cassazione; che quest'ultima eccezione non può essere condivisa
perché nel sistema all'epoca vigente, le sentenze pronunciate sulle opposizioni
all'esecuzione poté - vano essere impugnate soltanto con ricorso per
Cassazione; che tanto puntualizzato, giova rammentare che al pari delle
controversie in tema di fermo di beni mobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973,
art. 86, (che appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo
se il fermo e stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di
natura tributaria: C. Cass. n. 2008/14831, 2009/6593), anche quelle in tema
d'iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto
nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento d'imposte o
tasse (C. Cass. n. 2009/6594); che nel ricorso introduttivo la spa Equitalia ha
sostenuto che la controversia esulava dalla giurisdizione del giudice ordinario
perché riguardava la legittimità o meno di un'ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973,
ex art. 77; che nella memoria ex art. 378 c.p.c., ha precisato che si era
trattato di un'iscrizione effettuata proprio a garanzia di un credito di natura
tributaria, come del resto risultava dal documento n. 3, del fascicolo di primo
grado del D.M.; che tale documento, però, non offre alcuno spunto sicuro, in
quanto nell'indicare il titolo del debito non pagato, utilizza l'espressione
"totale tributi/entrate", che per la sua equivocità non è
assolutamente in grado di comprovare l'erroneità della pronuncia impugnata; che
non emergendo nemmeno dagli altri atti elemento a favore della natura
tributaria del credito, va pertanto confermata la sussistenza della
giurisdizione ritenuta dal giudice a quo; che il primo motivo del ricorso va,
quindi, rigettato al pari, d'altronde, del secondo, a proposito del quale basta
rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale
all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa
stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente
non supera gli 8.000,00 Euro; che al rigetto del ricorso consegue la condanna
della spa Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di
legge. P.Q.M. - La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la
giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa
Equitalia Polis al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
complessivi 2.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di
legge.
Scritto il 17 maggio 2010