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LEGGE “MERLIN” SULLA PROSTITUZIONE

 

 

La prostituzione in Italia tra maggiorenni è regolata dalla Legge 20 febbraio 1958, n. 75 “Merlin” dal nome della Senatrice che la propose. Tale normativa ha subito nel tempo poche modifiche. Questa legge è una esecuzione della Convenzione ONU del 1949-1951 sul meretricio che lo Stato italiano ha definitivamente ratificato nel 1980.

Molti si domandano il motivo per il quale non si possa ritornare al passato riaprendo le “Case Chiuse”. Uno di questi impedimenti è dovuto al fatto che l’Italia ha definitivamente siglato la suddetta norma internazionale e da quel momento non è più raccomandabile per il medesimo Paese violare i principi della stessa Convenzione. Quest’ultima, come tutte quelle del Consiglio semplice delle Nazioni Unite, non ha l’obbligo di ratifica per gli Stati membri di tale Organizzazione. Per questo motivo alcune Nazioni continuano ad avere i bordelli legali, senza avere alcuna limitazione nelle politiche ONU.

Si riporta di seguito il testo della Legge “Merlin”:

 

 

 

LEGGE “MERLIN” 20 FEBBRAIO 1958, N. 75


Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

 

Capo I - Chiusura delle case di prostituzione

 

Art.1

E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

 

Art.2

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art.3

Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 260,00 a Euro 10.400,00, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca[
#] o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.

 

Art.4

La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni [di persona minore degli anni 21 o]* di persona in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
(* Parole soppresse dall’articolo 18 della legge 3 agosto 1998, n. 269).

 

Art.5

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 16,00 a 93,00 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
(Modificato dall’articolo 82 Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.  205).

 

Art.6

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

 

Art.7

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici.
E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

 

Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione

 

Art.8

Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

 

Art.9

Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

 

Art.10

Le persone minori di anni 18 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo.
A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

 

Art.11

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 52.000,00 Euro, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

 

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

 

Art.12

E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

 

Art.13

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

 

Art.14

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.

 

Art.15

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.

 

 

 

 

CHIARIMENTI

Se si considerano le due leggi suddette, si può notare come in Italia sia proibito l’esercizio di Case di Prostituzione.
Ai sensi del semplice favoreggiamento (Art. 3 numero 8 legge Merlin 75/1958) si può generare il reciproco reato in questione, se in un appartamento si sta in più di una prostituta. Per questo motivo si nota la diffusa prostituzione sulle strade italiane, poiché in tal caso si ha maggiore sicurezza nell’esercizio del meretricio (sentenza Cassazione 18 settembre 2001, n. 33850).

Sempre ai sensi dell’articolo 3 n. 8 legge 75/1958, la Corte di Cassazione con sentenza 21 gennaio 2005, n. 1716, ha dichiarato che il cliente che, dopo aver consumato il rapporto a pagamento, riaccompagna la prostituta da strada nel luogo dove l’ha prelevata non commette il reato di favoreggiamento, poiché tale fatto non rientra nel caso di aver portato la meretrice in maniera sistematica nel detto posto per il suo esercizio di prostituzione, bensì tale atto diventa una casualità di conseguenza della fine del proprio rapporto di meretricio legalmente concesso. Inoltre, tale fatto viene compiuto in una situazione nella quale non si può sempre avere la prova effettiva che la persona prostituta sia ritornata nel medesimo posto per riottenere altri incontri a pagamento, anche nel rispetto dell’articolo 7 della stessa legge 75/1958 che impedisce a qualsiasi autorità di registrare le donne come prostitute o presunte tali.

Qualche anno fa è stata emanata dalla suddetta Suprema Corte la Sentenza 26 marzo 2007, n. 12424. Con questa si definisce il concetto di “Casa di Prostituzione” previsto proprio dalla Legge 75/1958. Tale luogo si deduce con la vecchia regolamentazione abrogata dalla detta norma in materia di prostituzione.

Con pronuncia n. 37188/2010 la stessa Suprema Corte ha dichiarato che il reato di sfruttamento e favoreggiamento dell’altrui affare di prostituzione si ha anche on line. In altre parole, se il cliente e la prostituta interagiscono in maniera libidinosa a pagamento anche tramite un collegamento a distanza, chi trae profitto da questa azione e/o la organizza, può benissimo violare i dettami dell’articolo 3 primo comma numero 8 della Legge 75/1958. Di conseguenza, nel caso delle così dette “Cam-Girls”, chi amministra un server in Italia può benissimo essere perseguito dai reati succitati.

Con la Sentenza n. 29984/2011 la Corte di Cassazione ha rilevato sussistente il reato di favoreggiamento dell’altrui meretricio nei confronti di chi accompagna la prostituta nel luogo di lavoro in maniera abituale con esclusione automatica dello sfruttamento, se non si riesce a comprovare tale fattore, giudicando i suddetti reati distinti tra loro.

Con la pronuncia n. 36392/2011 il suddetto Organo Supremo Giudicante ha ribadito che il cliente non può essere imputato del reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione quando questo accompagna la meretrice della quale si è avvalso al rispettivo posto pubblico dove questa esercita. Da notare come la stessa Cassazione con la medesima Sentenza ha anche avvalorato la tesi formulata in precedenza dalla connessa Corte d’Appello, con la quale è stato evidenziato che sussiste l’agevolazione dell’altrui mercimonio prevista dalla Legge 75/1958 quando il fatto in questione è compiuto in modo abituale, con una fattispecie funzionale e fungibile per l’esercizio della prostituzione.

La Cassazione con la pronuncia 20528/2010 ha dichiarato che le prestazioni sessuali a pagamento devono essere soggetti a tassazione, però in tale Sentenza non è stato tenuto presente della sussistenza dei dettami del reato di sfruttamento da parte dello Stato con le imposizioni fiscali e soprattutto del fattore che le donne esercitanti il meretricio in Italia, grazie all’articolo 7 della Legge 75/1958, non possono essere registrati come tali. Però, successivamente con la Sentenza n. 10578/2011 ed anche con l’Ordinanza n. 18030/2013, lo stesso Organo giudicante ha stabilito che i dettami della succitata normativa italiana riguardante il meretricio devono essere derogati nei fini fiscali ai sensi dell’articolo 36 comma 34 bis, Legge 248/2006. Di conseguenza la prostituzione in Italia è diventata tassabile. Ovviamente, questa attività può essere riconosciuta per le donne solo ed unicamente ai fini fiscali, non negli altri vari campi.

Con Sentenza n. 7076/2012 la stessa Suprema Corte Giudicante ha stabilito che il reato di tolleranza abituale dell’altrui mercimonio nei rispettivi locali sussiste solo se questi sono aperti al pubblico, ha ribadito il principio che per il concetto di casa di prostituzione s’intende il luogo chiuso dove avviene tale attività svolta da più persone in maniera abituale seguendo i dettami della vecchia regolamentazione in materia e soprattutto che per il reato di favoreggiamento dell’altrui meretricio deve sussistere un’azione diretta a compiere tale azione senza la quale la stessa non potrebbe nascere e di conseguenza, affittare un appartamento ad una prostituta con normale prezzo di mercato, pur sapendo l’attività che questa svolge in esso, non costituisce reato. Quest’ultimo chiarimento potrebbe benissimo essere inteso anche quando il cliente riaccompagna con la propria vettura la meretrice stradale al luogo dove l’ha prelevata.

Con la pronuncia n. 33546/2012 la Cassazione ha affermato che non sussistono i fatti legati alla prostituzione nel caso in cui si abbia un rapporto libidinoso interattivo che si limita solamente alla conversazione telefonica, poiché in tal modo non si ha un utilizzo delle parti del proprio corpo.

Con Sentenza n. 1164/2013 la Suprema Corte Giudicante ha dichiarato che non sussiste lo sfruttamento della prostituzione altrui, se una coppia vende le proprie fotografie pornografiche via web in cambio di ricariche telefoniche, poiché in tal caso non possono essere presenti atti di meretricio, siccome quest’ultimo in via telematica sussiste solo se si sviluppa una concreta interazione tra due o più soggetti.

Con la pronuncia n. 33160/2013 la Cassazione ha stabilito chiaramente che se si concede in affitto un appartamento a prezzo di mercato non si viola la stessa Legge 75/1958 ai numeri 1, 2, 3 ed 8 della stessa Legge 75/1958, poiché per casa di prostituzione si deve intendere un qualsiasi luogo chiuso dove più persone esercitano il meretricio e sia presente in tale posto anche un gestore della prostituzione delle relative persone. Non si ha nemmeno il reato di tolleranza abituale dell’altrui mercimonio, siccome la normativa in questione dichiara che questo fattore deve essere svolto con locali aperti al pubblico od utilizzati dal pubblico e non si può nemmeno prendere in causa il favoreggiamento e/o sfruttamento semplice in merito, poiché l’immobile in esame viene affittato ad un prezzo di mercato al solo scopo abitativo, senza alcun supplemento ulteriore, che possa far favorire concretamente il sesso a pagamento.

Con la Sentenza n. 37299/2013 la suddetta Suprema Corte Giudicante ha affermato che riaccompagnare la prostituta al suo luogo d’esercizio, oppure viceversa, in maniera non abituale consiste in un’azione di favore, fatta alla persona e non in una condotta diretta all’esercizio della rispettiva prostituzione.

Con la pronuncia n. 7338/2014 la Corte di Cassazione ha ribadito che affittare un appartamento ad una prostituta solo per lo scopo e per la modalità abitativa di questa persona non costituisce reato di favoreggiamento dell’altrui meretricio.

Nella Sentenza n. 16207/2014 lo stesso Organo supremo giudicante ha affermato che in ambito di prostituzione tra soggetti maggiorenni, si ha il reato d’induzione al meretricio unicamente quando il soggetto, che compie il medesimo fatto illecito, effettua un’azione di concreta persuasione, convincimento e/o consolidamento dell’idea di prostituirsi nei confronti dell’agente passivo, con il fatto che tale induzione possa aver scatenato una situazione causale e rafforzativa in merito e senza la quale la stessa persona non si sarebbe data al sesso mercenario. Di conseguenza, il semplice invito o persuasione, come può avvenire nella contrattazione di prestazioni sessuali a pagamento tra prostituta e relativo cliente, non può essere compresa nel connesso reato.

Nella pronuncia n. 39181/2015 la Cassazione ha riconfermato che la persona, che affitta un appartamento ad un’altra, la quale si prostituisce all’interno dello stesso locale, non compie alcun reato, anche se il medesimo soggetto affittante conosce l’attività del detto affittuario, salvo che il connesso prezzo di noleggio resti nei costi del normale mercato in questione.

[#]Con la Sentenza n. 141/2019 la Corte Costituzionale, in maniera interpretativa, ha confermato la tassazione del meretricio in Italia ed il fatto che il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione non può essere integrato nell’azione di favore semplice alla persona che si prostituisce, anche se la relativa condizione agevola in via indiretta la connessa attività del sesso a pagamento, al fine d’impedire la dilatazione indebita della corrispondente figura criminosa. Quest’ultimo punto è stato anche ribadito dalla Sentenza n. 278/2019 del medesimo Organo Giudicante, nella quale è stato in merito considerato il “principio di precisione” del sistema sanzionatorio italiano ai sensi dell’articolo 25 della Costituzione.

Con la pronuncia n. 30924/2020 la Corte di Cassazione ha giudicato sussistente il reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione quando il proprietario d’un appartamento suddivide questo in mini medesimi e disattiva il relativo campanello d’ingresso, affittando lo stabile in questione a meretrici.

 

 

 

Scritto il 21 marzo 2010 ed aggiornato il 14 novembre 2020

 

 

 

 

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