LUCCIOLA GRAZIATA AD APRILIA
Ancora una volta una
prostituta stradale, che esercitava ad Aprilia (LT), ha avuto il Foglio di Via Obbligatorio (ex D.Lgs.
159/2011 e Legge 1423/1956) cancellato. Il TAR
di Latina con la Sentenza n.
543/2013 ha annullato il suddetto provvedimento, preso dalla Questura dello
stesso capoluogo di Provincia, siccome “la
prostituzione come esercizio non è reato”. Questa pronuncia segue molte
altre che in passato hanno avuto i medesimi effetti.
Si riporta di seguito
il testo della succitata sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale di Latina.
N.
00543/2013 REG.PROV.COLL.
N.
00070/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso n. 70 del 2013, proposto da H. R. A., rappresentata e difesa dagli
avvocati S. M. e P. Z., elettivamente domiciliata presso lo studio
dell’avvocato M. in Latina, (omissis);
contro
il
ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;
per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del
provvedimento del Questore di Latina prot. n. 628/2012 – Cat. II – 2012 – Div.
Ant. del 6 settembre 2012 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto,
connesso e /o consequenziale.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Latina e di Ministero
dell'Interno;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. D. S. e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
1.
Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Latina, in
applicazione dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha
rimandato la ricorrente al suo comune di residenza vietandole il ritorno senza
autorizzazione nel territorio del comune di Aprilia per tre anni.
Il
provvedimento – che non è stato preceduto dall’avviso ex articolo 7 della legge
7 agosto 1990, n. 241 in ragione di “esigenze di celerità” e della sua “natura
cautelare” – si fonda sulle circostanze che la ricorrente: a) il 17 maggio 2012
durante un servizio antiprostituzione eseguito dal reparto territoriale dei
Carabinieri è stata sorpresa sulla s.s. Pontina in atteggiamenti tali da far
ritenere che stesse esercitando la prostituzione con pericolo dell’integrità
morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza e tranquillità pubblica e
della circolazione stradale; b) annovererebbe a suo carico pregiudizi per atti
osceni; c) di conseguenza, avendo destato “pericolo alla sicurezza” e “allarme
sociale” (anche in relazione a segnalazioni di prostitute da parte di residenti
in zona), sarebbe pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
2. Di
qui il ricorso all’esame con cui la ricorrente denuncia che il provvedimento è
illegittimo per omissione della garanzie partecipative, violazione
dell’articolo 2 della legge n. 1423 del 1956 e difetto di presupposti.
3.
L’amministrazione resiste al ricorso.
4.
Con ordinanza n. 77 del 21 febbraio 2013 la sezione ha accolto l’istanza di
tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del
9 maggio 2013.
5. Il
ricorso è fondato e va accolto.
6.
Anzitutto ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia violato l’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nella
fattispecie è infatti evidente – dato il lungo tempo intercorso tra il
controllo antiprostituzione del 17 maggio 2012 e la data del provvedimento
impugnato – che l’omissione dell’avviso di procedimento è ingiustificata.
D’altro
lato le esigenze cautelari o l’urgenza che legittimano il mancato inoltro dell’avviso
si identificano con concrete circostanze di fatto di cui occorre dar conto nel
provvedimento e non possono farsi discendere in generale dal “tipo” o dalla
“natura” del provvedimento astrattamente considerati.
7. Il
provvedimento è altresì viziato da violazione della legge n. 1423 del 1956 e da
carenza di presupposti.
L’articolo
1 della legge n. 1423 del 1956 dispone che i provvedimenti di prevenzione da
essi previsti siano applicabili a: a) coloro che debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; b)
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi,
sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che
offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la
sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Nella
fattispecie il provvedimento impugnato si basa sostanzialmente sul fatto che la
ricorrente esercita la prostituzione; manca infatti ogni riferimento alla
(possibilità di) commissione di reati (in ordine ai pregiudizi per atti osceni
menzionati dal provvedimento la ricorrente ha documentato di essere
incensurata); la prostituzione però non costituisce reato per cui difetta in
radice il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione (T.A.R.
Umbria, 1 ottobre 2010, n. 476, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 febbraio
2010, n. 320).
8. Il
ricorso quindi va accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina,
definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna
l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
tremila, con distrazione all’avvocato M. per dichiarato anticipo.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
F. C., Presidente
D. S., Consigliere, Estensore
A. M. M., Consigliere
L'ESTENSORE |
IL
PRESIDENTE |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
12/06/2013
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scritto il 21 giugno 2013