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LUCCIOLA GRAZIATA AD APRILIA

 

 

Ancora una volta una prostituta stradale, che esercitava ad Aprilia (LT),  ha avuto il Foglio di Via Obbligatorio (ex D.Lgs. 159/2011 e Legge 1423/1956) cancellato. Il TAR di Latina con la Sentenza n. 543/2013 ha annullato il suddetto provvedimento, preso dalla Questura dello stesso capoluogo di Provincia, siccome “la prostituzione come esercizio non è reato”. Questa pronuncia segue molte altre che in passato hanno avuto i medesimi effetti.

Si riporta di seguito il testo della succitata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Latina.

 

 

 

 

 

 

N. 00543/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00070/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 70 del 2013, proposto da H. R. A., rappresentata e difesa dagli avvocati S. M. e P. Z., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato M. in Latina, (omissis);

contro

il ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione

del provvedimento del Questore di Latina prot. n. 628/2012 – Cat. II – 2012 – Div. Ant. del 6 settembre 2012 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Latina e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013 il dott. D. S. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Questore della provincia di Latina, in applicazione dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha rimandato la ricorrente al suo comune di residenza vietandole il ritorno senza autorizzazione nel territorio del comune di Aprilia per tre anni.

Il provvedimento – che non è stato preceduto dall’avviso ex articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in ragione di “esigenze di celerità” e della sua “natura cautelare” – si fonda sulle circostanze che la ricorrente: a) il 17 maggio 2012 durante un servizio antiprostituzione eseguito dal reparto territoriale dei Carabinieri è stata sorpresa sulla s.s. Pontina in atteggiamenti tali da far ritenere che stesse esercitando la prostituzione con pericolo dell’integrità morale dei minorenni, della sanità, della sicurezza e tranquillità pubblica e della circolazione stradale; b) annovererebbe a suo carico pregiudizi per atti osceni; c) di conseguenza, avendo destato “pericolo alla sicurezza” e “allarme sociale” (anche in relazione a segnalazioni di prostitute da parte di residenti in zona), sarebbe pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

2. Di qui il ricorso all’esame con cui la ricorrente denuncia che il provvedimento è illegittimo per omissione della garanzie partecipative, violazione dell’articolo 2 della legge n. 1423 del 1956 e difetto di presupposti.

3. L’amministrazione resiste al ricorso.

4. Con ordinanza n. 77 del 21 febbraio 2013 la sezione ha accolto l’istanza di tutela cautelare e fissato la trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 9 maggio 2013.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Anzitutto ritiene il Collegio che l’amministrazione abbia violato l’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nella fattispecie è infatti evidente – dato il lungo tempo intercorso tra il controllo antiprostituzione del 17 maggio 2012 e la data del provvedimento impugnato – che l’omissione dell’avviso di procedimento è ingiustificata.

D’altro lato le esigenze cautelari o l’urgenza che legittimano il mancato inoltro dell’avviso si identificano con concrete circostanze di fatto di cui occorre dar conto nel provvedimento e non possono farsi discendere in generale dal “tipo” o dalla “natura” del provvedimento astrattamente considerati.

7. Il provvedimento è altresì viziato da violazione della legge n. 1423 del 1956 e da carenza di presupposti.

L’articolo 1 della legge n. 1423 del 1956 dispone che i provvedimenti di prevenzione da essi previsti siano applicabili a: a) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Nella fattispecie il provvedimento impugnato si basa sostanzialmente sul fatto che la ricorrente esercita la prostituzione; manca infatti ogni riferimento alla (possibilità di) commissione di reati (in ordine ai pregiudizi per atti osceni menzionati dal provvedimento la ricorrente ha documentato di essere incensurata); la prostituzione però non costituisce reato per cui difetta in radice il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione (T.A.R. Umbria, 1 ottobre 2010, n. 476, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 febbraio 2010, n. 320).

8. Il ricorso quindi va accolto con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremila, con distrazione all’avvocato M. per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

F. C., Presidente

D. S., Consigliere, Estensore

A. M. M., Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




 

 

 

Scritto il 21 giugno 2013

 

 

 

 

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