LUCCIOLA GRAZIATA A
CATANZARO
Con
la Sentenza n. 301/2013 il TAR della Calabria sezione di Catanzaro,
ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di una prostituta
stradale, che esercitava nel capoluogo calabro suddetto. Le motivazioni in
merito s’identificano nel fatto che
il meretricio in Italia non è reato e tale attività può essere considerata pericolosa
solamente se questa viene esercitata in modo concretamente imprudente per la
pubblica sicurezza e non certo poiché unicamente tale.
Si
elenca di seguito il testo della relativa pronuncia.
N.
00301/2013 REG.PROV.COLL.
N.
00284/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2012,
proposto da: M. I., rappresentato e difeso dagli avv. R. L., A. R., con
domicilio eletto presso lo studio di A. R. in (omissis);
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata
in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per
l'annullamento del provvedimento n. 79/catx/mp/2011
con il quale e' stato ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero
dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio
2013 il dott. L. G. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 29.12.2012, I. M.
impugnava il provvedimento n. 79/cat.X/MP/2011 del 3
gennaio 2012, con il quale il Questore di Catanzaro aveva ordinato il “rimpatrio
della ricorrente con foglio di via nel Comune di Isola Capo Rizzuto, con
l’obbligo di presentarsi presso il Sindaco di Isola Capo Rizzuto entro due ore
dalla notifica del provvedimento e con divieto di fare ritorno nel Comune di
Catanzaro per la durata di anni tre senza preventiva autorizzazione”, nonché il
verbale di notifica del provvedimento di foglio di via obbligatorio redatto
dagli appartenenti al corpo dei Carabinieri, Stazione di Lamezia Terme Scalo e
tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
La ricorrente deduceva, a fondamento del proprio
gravame, violazione degli artt. 1 e 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, in quanto
nessun fatto di reato le era stato contestato, essendo stata la stessa
identificata solamente mentre svolgeva attività di meretricio; nonché eccesso
di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di
motivazione, non avendo l’Amministrazione resistente indicato alcun elemento di
fatto che potesse collegare la ricorrente al compimento di attività delittuosa.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione
resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza del 12.4.2012, il Tribunale accoglieva
l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia del provvedimento gravato.
Alla pubblica udienza del 22.2.2013, la causa è stata
trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita
accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal
Questore di Catanzaro sul presupposto che la ricorrente esercitava attività di
prostituzione in località Palazzo in una pubblica via del centro, in modo da
determinare grave pericolo per la circolazione stradale, in quanto, essendo
vestita con abiti succinti, attirava l’attenzione degli automobilisti.
La ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione
resistente non ha indicato alcun elemento di fatto che potesse collegarla al
compimento di attività delittuosa e renderla pericolosa per la tranquillità e
la moralità pubblica, non costituendo la prostituzione, in sé per sé
considerata, fattispecie di reato.
Osserva, in proposito, il Collegio che l’art. 1 del
d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice antimafia, in cui è confluita la disciplina
delle misure di prevenzione) stabilisce che “1. I provvedimenti previsti dal
presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per
la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base
di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica”. L’art. 2 prevede, poi, che “Qualora le
persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e
si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con
provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di
ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore
a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.
Appare evidente, dalla lettura delle suindicate disposizioni
normative, che presupposto per l’adozione della misura del foglio di via
obbligatorio è che il destinatario rientri in una delle tre categorie previste
dall’art. 1, ossia sia persona abitualmente dedita a traffici delittuosi, viva
abitualmente dei proventi dell’attività delittuosa, ovvero sia dedita alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o
morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. A ciò
deve poi aggiungersi un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica.
Ciò premesso, ricorda il Tribunale che la
prostituzione non costituisce reato, sicché lo svolgimento di tale attività non
consente di per sé di ricondurre l'interessata ad una delle categorie di
persone indicate dalla normativa in materia di misure di prevenzione (Tar
Umbria, 2010 n. 503; Tar Lombardia, Milano, n. 32 del 2010; Cons. Stato, n.
6235 del 2009).
Del resto, la giurisprudenza amministrativa è orientata
a ritenere presupposto essenziale del foglio di via l'identificazione degli
specifici elementi di fatto, su cui si basa il giudizio di pericolosità
sociale, in particolare riferentesi alla dedizione della persona ad atti volti
a compromettere la moralità dei minorenni (cfr. Tar Friuli-Venezia Giulia, n.
503 del 2008). Più specificamente, è stato affermato che la prostituzione a
fini di lucro personale - in quanto attività lecita ancorché immorale - può
essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica
moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio
l'adescamento, l'ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e
gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico,
e simili (Tar Veneto n, 260 del 2009; Tar Lombardia, Brescia, n. 892 del 2009;
Tar Umbria n. 503 del 2010).
L'allontanamento con foglio di via obbligatorio,
insomma, non è lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno
della prostituzione e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta
motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del
meretricio, dell'eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento
utile in ordine alle condizioni di vita dell'interessata, onde desumerne
l'apprezzabile possibilità che lo stessa sia incline alla commissione di reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni,
la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. Tar Lombardia,
Brescia, n. 892 del 2009; Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, n. 414 del 2008).
Nel caso di specie, il provvedimento gravato si è
limitato a desumere la pericolosità della ricorrente, per la tranquillità e la
moralità pubblica, dalla circostanza che la stessa esercitava attività di
meretricio e da essa traeva sostentamento economico, nonché dal fatto che detta
attività era esercitata su una strada ad alto scorrimento veicolare, si dà
creare pericolo per la circolazione stradale.
Tale motivazione non può costituire il fondamento di
un provvedimento di rimpatrio, sia perché, come si è detto, la prostituzione
non può, di per sé, essere qualificata attività pericolosa per la sicurezza
pubblica o per la pubblica moralità, se non venga esercitata con particolari
modalità (adescamento, ostentazione scandalosa, molestia ai passanti, o altri
comportamenti simili), atteso peraltro che non costituisce reato il compimento
di atti sessuali al di fuori di ogni attività di sfruttamento o di
agevolazione, anche se posti in essere con fini di lucro personale; sia perché
travisa il concetto di sicurezza pubblica per il quale tale provvedimento può
essere assunto, che non può certo identificarsi con il mero pericolo per la
circolazione stradale.
In conclusione, essendo evidente come il provvedimento
impugnato non dia conto della sussistenza in concreto, avendo riguardo alla
condotta della ricorrente, dei presupposti per l'applicazione della misura di
prevenzione impugnata, il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento
impugnato. Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di
lite, che liquida in complessivi euro 890,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
giorno 22 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
G. I., Presidente FF
A. C., Primo Referendario
L. G., Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scritto il 17 aprile 2013