LUCCIOLA
GRAZIATA AD EBOLI
Con la Sentenza n. 153/2013 il TAR della Campania, sezione di Salerno,
ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di una prostituta
stradale, che esercitava nel Comune di Eboli
(SA). Le motivazioni in merito s’identificano nel
fatto che il meretricio in Italia non è reato e tale attività può essere
considerata pericolosa solamente se questa viene esercitata in modo
concretamente imprudente per la pubblica sicurezza e non certo poiché unicamente
tale.
Si elenca di seguito
il testo della relativa pronuncia.
N.
00153/2013 REG.PROV.COLL.
N.
00672/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 672 del 2008, proposto da: R. L., rappresentato
e difeso dall'avv. G. C., con domicilio eletto. in (omissis);
contro
Questura
di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Gen. Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per
l’annullamento del provvedimento 7 febbraio 2008 con il quale è stato inibito
alla ricorrente di far ritorno a Eboli per un periodo di due anni,
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. A. O. e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
CONSIDERATO
che con il ricorso in trattazione, la sig.ra L. R. ha impugnato con il quale il
Questore della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 2 della Legge
27.12.1956 n. 1423, le ha inibito di far ritorno nel Comune di Eboli , se non
preventivamente autorizzata, per un periodo di anni due, chiedendone
l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della
Legge 27.12.1956 n. 1423 e della L. n. 241/1990, per eccesso di potere sotto
vari profili e per carenza di motivazione;
RITENUTO,
nel merito, che:
- ai
fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi
fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due
presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto
inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie
previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente
dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita
inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti
alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità
fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità
pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica
ex art. 2 L. cit.; (cfr., ex multis, T.A.R. Campania,
Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n.
2684/2003);
-di
conseguenza, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare
riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di
appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 L. n.
1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente
pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle
categorie di cui al predetto art. 1 legge cit. e la pericolosità per la
sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956( cfr. Cass. pen.
Sez. I, 12.1.1996, n. 121);
RILEVATO,
in particolare, che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio -costituendo
una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli-
presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale- pur
non richiedendo prove compiute della commissione di reati- deve necessariamente
essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’ interessato, ossia su
episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di
Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto,
rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 L. 1423/1956, possa
commettere reati; tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione
della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale,
che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto
i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’ incongruenza della motivazione
e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis,
T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 358/2005; 616/2005; T.A.R. Marche, 204/2003;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27
maggio 2002, n. 2931);
CONSIDERATO
che, nella fattispecie, il Questore di Salerno, a giustificazione dell’
impugnato foglio di via, deduce che:
a)-
la ricorrente, che non annovera precedenti, è stata controllata da Militari
dell’Arma mentre era intenta a svolgere il mestiere di meretrice sua via
pubblica;
b)-la
stessa, nel tentativo di adescare i clienti, metteva in pericolo la
circolazione stradale;
RITENUTO
che, in applicazione dei su riferiti principi giurisprudenziali, il ricorso
meriti accoglimento in quanto la Questura di Salerno neppure tenta di
dimostrare nel provvedimento impugnato che la ricorrente sia un soggetto
inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie
previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (ciò importa la mancanza di una
delle due condizioni sopra individuate che debbono essere necessariamente
presenti ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio);
CONSTATATO
che, comunque, nella fattispecie, il giudizio di pericolosità sociale ex art. 2
L. cit. formulato dalla Autorità di P.S. è affetto da illegittimità per
assoluta mancanza dei presupposti atteso che:
-non
sono neppure menzionati precedenti di polizia;
-il
meretricio, in base alla normativa tuttora vigente, è attività del tutto lecita
per cui esso, di per sé, non giustifica l’adozione dell’impugnata misura di
prevenzione;
-la
deduzione del Questore di Salerno -secondo la quale le prostitute, nel
tentativo di adescare i clienti, metterebbero in pericolo la circolazione
stradale- è inidonea, nella sua genericità, ad assolvere l’onere motivazionale
di legge e comunque tale situazione di fatto - non essendo specificamente
correlabile, sul piano causale, a concreti e specificamente individuati
comportamenti attuali della ricorrente - non può essere assunta, in difetto di
ulteriori elementi di prova, quale indice rivelatore di sicura pericolosità
sociale della ricorrente medesima;
CONSIDERATO,
in conclusione, che, in base alle ragioni che precedono, il ricorso è fondato e
deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento
impugnato, senza che neppure occorra esaminare le ulteriori censure che,
pertanto, rimangono assorbite.
RITENUTO
che le spese di lite, ricorrendone giusti motivi, possono essere tuttavia
compensate tra le parti.
CONSTATATO
che la particolarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti
delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con
l'intervento dei magistrati:
A. O., Presidente, Estensore
F. M., Consigliere
G. G., Consigliere
L’ESTENSORE, IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
21/01/2013
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
Scritto il 17 aprile 2013