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LUCCIOLA GRAZIATA AD EBOLI

 

 

Con la Sentenza n. 153/2013 il TAR della Campania, sezione di Salerno, ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio nei confronti di una prostituta stradale, che esercitava nel Comune di Eboli (SA). Le motivazioni in merito s’identificano nel fatto che il meretricio in Italia non è reato e tale attività può essere considerata pericolosa solamente se questa viene esercitata in modo concretamente imprudente per la pubblica sicurezza e non certo poiché unicamente tale.

Si elenca di seguito il testo della relativa pronuncia.

 

 

 

 

 

N. 00153/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00672/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2008, proposto da: R. L., rappresentato e difeso dall'avv. G. C., con domicilio eletto. in (omissis);

contro

Questura di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen. Stato, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;

per l’annullamento del provvedimento 7 febbraio 2008 con il quale è stato inibito alla ricorrente di far ritorno a Eboli per un periodo di due anni,

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 il dott. A. O. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

CONSIDERATO che con il ricorso in trattazione, la sig.ra L. R. ha impugnato con il quale il Questore della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art. 2 della Legge 27.12.1956 n. 1423, le ha inibito di far ritorno nel Comune di Eboli , se non preventivamente autorizzata, per un periodo di anni due, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della Legge 27.12.1956 n. 1423 e della L. n. 241/1990, per eccesso di potere sotto vari profili e per carenza di motivazione;

RITENUTO, nel merito, che:

- ai fini dell’adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il Questore deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. cit.; (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 3239/2004; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 2684/2003);

-di conseguenza, il provvedimento di rimpatrio emesso dal Questore deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nell’art. 1 L. n. 1423 del 1956 ed indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso, non essendovi coincidenza tra la appartenenza ad una delle categorie di cui al predetto art. 1 legge cit. e la pericolosità per la sicurezza pubblica ex art. 2 L. 1423/1956( cfr. Cass. pen. Sez. I, 12.1.1996, n. 121);

RILEVATO, in particolare, che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio -costituendo una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli- presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica il quale- pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati- deve necessariamente essere fondato su concreti comportamenti attuali dell’ interessato, ossia su episodi di vita che, secondo il prudente apprezzamento dell’Autorità di Polizia, rivelino oggettivamente un’apprezzabile probabilità che il soggetto, rientrante in una delle categorie previste dall’art. 1 L. 1423/1956, possa commettere reati; tale prognosi di pericolosità, che giustifica l'irrogazione della misura di prevenzione de qua, è una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo se non sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, dell’ incongruenza della motivazione e del travisamento della realtà fattuale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 358/2005; 616/2005; T.A.R. Marche, 204/2003; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3265/2002; Consiglio di Stato, IV Sezione, 27 maggio 2002, n. 2931);

CONSIDERATO che, nella fattispecie, il Questore di Salerno, a giustificazione dell’ impugnato foglio di via, deduce che:

a)- la ricorrente, che non annovera precedenti, è stata controllata da Militari dell’Arma mentre era intenta a svolgere il mestiere di meretrice sua via pubblica;

b)-la stessa, nel tentativo di adescare i clienti, metteva in pericolo la circolazione stradale;

RITENUTO che, in applicazione dei su riferiti principi giurisprudenziali, il ricorso meriti accoglimento in quanto la Questura di Salerno neppure tenta di dimostrare nel provvedimento impugnato che la ricorrente sia un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423/1956 (ciò importa la mancanza di una delle due condizioni sopra individuate che debbono essere necessariamente presenti ai fini della legittimità del foglio di via obbligatorio);

CONSTATATO che, comunque, nella fattispecie, il giudizio di pericolosità sociale ex art. 2 L. cit. formulato dalla Autorità di P.S. è affetto da illegittimità per assoluta mancanza dei presupposti atteso che:

-non sono neppure menzionati precedenti di polizia;

-il meretricio, in base alla normativa tuttora vigente, è attività del tutto lecita per cui esso, di per sé, non giustifica l’adozione dell’impugnata misura di prevenzione;

-la deduzione del Questore di Salerno -secondo la quale le prostitute, nel tentativo di adescare i clienti, metterebbero in pericolo la circolazione stradale- è inidonea, nella sua genericità, ad assolvere l’onere motivazionale di legge e comunque tale situazione di fatto - non essendo specificamente correlabile, sul piano causale, a concreti e specificamente individuati comportamenti attuali della ricorrente - non può essere assunta, in difetto di ulteriori elementi di prova, quale indice rivelatore di sicura pericolosità sociale della ricorrente medesima;

CONSIDERATO, in conclusione, che, in base alle ragioni che precedono, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato, senza che neppure occorra esaminare le ulteriori censure che, pertanto, rimangono assorbite.

RITENUTO che le spese di lite, ricorrendone giusti motivi, possono essere tuttavia compensate tra le parti.

CONSTATATO che la particolarità della vicenda consiglia la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

A. O., Presidente, Estensore

F. M., Consigliere

G. G., Consigliere

 

 

 

L’ESTENSORE,  IL PRESIDENTE

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

Scritto il 17 aprile 2013

 

 

 

 

 

 

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