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LUCCIOLA GRAZIATA DAL TAR

 

 

Dopo la pronuncia sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto sull’Ordinanza antiprostituzione del Sindaco di Verona, la stessa istituzione giudicante ha emesso una Sentenza che ha annullato il provvedimento di allontanamento della Questura di Padova dal comune in cui la meretrice in questione esercitava.

Come citato nel detto documento (Sentenza 260/2009) il fattore di pericolosità può sussistere solo in caso di “concreto pericolo”, scartando l’ipotesi di “generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute”. Per questi motivi la terza Sezione del TAR del Veneto ha annullato alla lucciola corrispondente il Foglio di Via Obbligatorio, previsto dalla Legge 1423/1956.

 

 

 

Ric. n. 2607/2008                                                             Sent.n. 260/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

A. D. Z.               Presidente      

E. A.                    Consigliere

S. M.                    Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 2607/2008 proposto da I. O., rappresentata e difesa dall’avv. N. C., con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso, in Venezia – Mestre, Via (Omissis);

 

CONTRO

 

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

del provvedimento nr. 3526/2008 Div. Pol. Antic. / M.P. del 22.09.2008, con il quale veniva ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via obbligatorio al Comune di Vigonovo (Ve) (provvedimento notificato in data 22.09.2008).

Visto il ricorso, notificato il 21 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 22 dicembre 2008, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il referendario S. M.), l’avv. G. in sostituzione di C. per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato B. per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con il provvedimento impugnato la Questura della Provincia di Padova ha ordinato alla ricorrente il rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel Comune di residenza facendo divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di Padova per il periodo di tre anni.

La ricorrente è stata ritenuta appartenere alla categoria di persone di cui all’art. 1, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” e socialmente pericolosa, perché sorpresa di notte ad esercitare il meretricio in una strada ad alta concentrazione di traffico veicolare pesante dovuto alla presenza dei mercati generali, della dogana e di altre attività industriali, in abiti succinti, suscitando riprovevolezza morale nella cittadinanza, schiamazzi notturni e richiamo per pregiudicati.

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe per le censure di incongruità ed inadeguatezza della motivazione.

 

Il ricorso è fondato.

Come è noto, la legge 3 agosto 1988, n. 327, ha modificato la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sopprimendo dall’art. 1 ogni riferimento alla morale ed al buon costume, salvo che per l'offesa od il pericolo per la morale dei minorenni, ed eliminando altresì dall’art. 2, il richiamo alla pericolosità per la pubblica moralità.

L'esercizio della prostituzione - in quanto attività lecita ancorché immorale - non legittima pertanto di per sé l'adozione dell'ordine di rimpatrio, potendo tale ordine considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano tali da costituire in concreto pericolo per la sicurezza o la moralità dei minorenni (come in caso di adescamento, ostentazione scandalosa, molestie ai passanti, clamori e assembramenti idonei a provocare litigi).

In coerenza con tale premessa, in tema di foglio di via, la giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha affermato che il giudizio prognostico che legittima la comminazione dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all'interessato dai quali si possa indurre la commissione di reati atti a mettere in pericolo l'integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza, non essendo invece sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1 settembre 2008, n. 503; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 24 aprile 2008 , n. 1259; Tar Piemonte, 16 gennaio 2007, n. 14; Tar Puglia, Bari, 1 marzo 2007, n. 583).

Nel caso di specie la motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato non contiene elementi specifici ed individualizzati che possano far presumere la commissione del reato di atti osceni in luogo pubblico da parte della ricorrente o di condotte tali da porre in concreto in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza o la tranquillità pubblica, atteso che lo stesso provvedimento sottolinea che il luogo ove è stata sorpresa la ricorrente in ore notturne è in area industriale, e risultano pertanto non circostanziati e generici i paventati pericoli per la circolazione o per i fenomeni delinquenziali che indirettamente si accompagnerebbero alla prostituzione.

Pertanto, non essendo stato non sufficientemente assolto l'obbligo di indicazione degli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio sull'appartenenza della ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1, n. 3, della legge n. 1423 del 1956, e sulla presenza delle circostanze inerenti alla pericolosità sociale, il ricorso deve essere accolto.

La spese del giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, possono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 gennaio 2009.

 

Il Presidente                                                                   l’Estensore

 

Il Segretario

 

 

 

 

 

Scritto il 14 febbraio 2009

 

 

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