NORMATIVE IN MERITO AI POTERI SPECIALI DEI SINDACI E DEI COMUNI
In merito ai Poteri Speciali
dei Sindaci e dei Comuni si elenca di seguito le varie normative che possono
concedere ai borgomastri e dei Consigli Comunali la facoltà di emanare dei
provvedimenti a tutela dell’incolumità pubblica, della sicurezza urbana, e
dell’igiene pubblica, alcune introdotte dalla Legge 125/2008, dalla Legge
48/2017 (D.L. 14/2017) e dalla Legge
132/2018 (D.L. 113/2018).
Art. 7 Testo Unico Enti
Locali - Decreto Legislativo 267/2000
Regolamenti
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di
propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
Art. 3 Preleggi del
Codice Civile
Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da
leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato
nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 7 bis Testo
Unico Enti Locali - Decreto Legislativo 267/2000
Sanzioni
amministrative
1.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
1.
bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle
violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia
sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2.
L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 50 Testo Unico Enti Locali - Decreto
Legislativo 267/2000
Competenze del sindaco e del
presidente della provincia
1.
Il sindaco e il presidente
della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e
della provincia.
2.
Il sindaco e il
presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la
giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio,
e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti.
3.
Salvo quanto previsto
dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi,
dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4.
Il sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche
disposizioni di legge.
5.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o
di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le
medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a
superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e
del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana,
con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche
per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei
provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali.
6.
In caso di emergenza che interessi il territorio
di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7.
Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza,
sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei
criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti.
7bis. Il Sindaco, al fine di
assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in
determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante
di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre
aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo
comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e
urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonchè limitazioni
degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle
attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti
per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso
distributori automatici.
7bis.1. L'inosservanza delle
ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7bis è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione
in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
7ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono
adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.
8.
Sulla base degli
indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia
provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del
comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9.
Tutte le nomine e le
designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In
mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi
ai sensi dell'articolo 136.
10.
Il sindaco e il
presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi,
attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli
articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e
provinciali.
11.
Il sindaco e il
presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di
insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12.
Distintivo del
sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del
comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una
fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della
propria provincia, da portare a tracolla.
Art. 54 Testo unico Enti
Locali - Decreto Legislativo 267/2000, aggiornato dalla Legge 125/2008 e dalla
Legge 48/2017
Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di
competenza statale
1. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a)
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti
in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo
svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla
vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il
prefetto.
2. Il
sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad
assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia
statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei
registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il
sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti[, anche]* contingibili
e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al
prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione.
4bis. I
provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica
sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli
concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere
di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo
sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con
impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale
l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso
di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
5. Qualora
i provvedimenti adottati dai sindaci
ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto
indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati,
il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici
e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità,
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la
eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal
territorio dello Stato.
6. In casi
di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o
acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco
può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e
dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico
degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di
cui al comma 4.
7. Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e
queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere
d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i
reati in cui siano incorsi.
8. Chi
sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di
assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del
presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì
disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,
nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale (comma aggiornato dalla Legge 265/2010).
10. Nelle
materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate
al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli
organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle
frazioni.
11. Nelle
fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo
delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può
intervenire con proprio provvedimento.
12. Il
Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle
funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
* Con Sentenza 7 aprile 2011, n. 115, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 54
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 nella parte in cui il Sindaco quale Ufficiale del
Governo può emanare provvedimenti a tutela della sicurezza urbana in maniera
non contingibile ed urgente.
DECRETO ATTUATIVO MINISTERO DELL’INTERNO del
05.08.2008, ex articolo 54 comma 4 bis D.Lgs 267/2000 [abrogato
dalla Legge 48/2017]
Articolo 1
incolumità pubblica e sicurezza urbana
Ai
fini di cui all’articolo 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come sostituito dall’articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità
pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana
un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito
delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza
civile e la coesione sociale.
Articolo 2
interventi del sindaco
Ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 1, il sindaco interviene per prevenire e
contrastare:
a.
le situazioni urbane di degrado o di isolamento che
favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di
stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego
di minori e i disabili e i fenomeni di violenza legati anche all’abuso di
alcool;
b.
le situazioni in cui si verificano comportamenti quali
il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la
fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
c.
l’incuria, il degrado e l’occupazione abusiva di
immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
d.
le situazioni che costituiscono intralcio alla
pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di
abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
e.
i comportamenti che, come la prostituzione su strada o
l’accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le
modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo
degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono
difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi.
Art. 16 Legge
689/1981 sulle Contravvenzioni
Pagamento in misura
ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale,
oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale
minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
(comma aggiunto dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
Art. 1 Legge 48/2017
(D.L. 14/2017)
Oggetto e definizione
di sicurezza integrata
1. La presente Sezione
disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della
Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente
decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi
assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e
Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di
concorrere, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un
sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità
territoriali.
2-bis. Concorrono alla promozione
della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per
la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo
di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art.
4 Legge 48/2017 (D.L. 14/2017)
Definizione
di sicurezza urbana
Ai
fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche
attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e
culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei
fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della
criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del
rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione
sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con
interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle
rispettive competenze e funzioni.
Art.
9 Legge 48/2017 (D.L. 14/2017)
Misure
a tutela del decoro di particolari luoghi
1. Fatto salvo quanto previsto
dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse
e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere
condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette
infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di
spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento
della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le
modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato
commesso il fatto.
2. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726
del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 1-sexies del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge
24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del
presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le
violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo
comma.
3. Fermo il disposto dell'articolo
52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i
regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono
presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e
parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della
cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate
allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde
pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
4. Per le violazioni di cui al
comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a
tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco
del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai
sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I
proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono
devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di
miglioramento del decoro urbano.
Art.
10 Legge 48/2017 (D.L. 14/2017)
Divieto
di accesso
1. L'ordine di allontanamento
di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per
iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso sono riportate le motivazioni sulla
base delle quali è stato adottato ed è specificato che ne cessa l'efficacia
trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa
con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le
condizioni.
2. Nei casi di reiterazione
delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla
condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con
provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di
accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente
specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del
divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del
destinatario dell'atto.
3. La durata del divieto di cui
al comma 2 non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due
anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino
commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado
di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il
patrimonio. Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al
presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni. Qualora il
responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore
della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. In relazione al
provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre
1989, n. 401.
5. Nei casi di condanna per
reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui
all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può
essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere
a luoghi o aree specificamente individuati.
6. Ai fini dell'applicazione
del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i
criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione,
informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di
polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e
servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6bis. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine
di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al
medesimo comma 6.
6ter. Le disposizioni di cui ai
commi 1ter e 1quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. 6-quater. Nel caso di
reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di
più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto
ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi
dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il
fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo
necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal
fatto.
Art.
12 comma 1 Legge 48/2017 (D.L. 14/2017)
Disposizioni
in materia di pubblici esercizi
1. Nei casi di reiterata
inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi
dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore
l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Scritto il 29 maggio 2010 e aggiornato il 15 settembre 2019