ORDINANZA
SOSPENSIVA TAR VENETO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con l’Ordinanza n. 22/2009 ha emanato una sospensiva
del provvedimento Sindacale antiprostituzione tra soggetti maggiorenni del
Sindaco di Verona. Tale pronuncia, potrebbe essere usata per contrastare le
simili Ordinanze Sindacali
in materia. Difatti, nel relativo testo viene indicato che i provvedimenti dei
Sindaci a tutela della sicurezza urbana possono contrastate la prostituzione su
strada tra adulti solo quando questa offende la pubblica decenza o causa un pericolo
per il traffico sulle vie, come citato dall’articolo 2 lettera E del relativo
Decreto Ministeriale Attuativo.
Si riporta di seguito
il testo della suddetta pronuncia.
Ric. n.
2403/2008 Ord. 200900022
REPUBBLICA ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
A. D. Z. Presidente
M. B. Consigliere,
relatore
S. M. Referendario,
estensore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella camera di consiglio
del 8 gennaio 2009.
Visto il ricorso n.
2403/2008 proposto da C. P., rappresentata e difesa dall’avv.to L. V., con
elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to A. D., in (omissis);
CONTRO
l’Amministrazione dell’Interno, in persona del
Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. C., G. M. e F. S., con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D.
26.6.1924 n. 1054;
il Sindaco del Comune di Verona, in qualità di
Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio; e con intervento ad adiuvandum del Comitato per i Diritti Civili delle
Prostitute Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti M. A. P. e A. G., con elezione di domicilio
presso lo studio dell’avv.to A. D., in (omissis);
per l'annullamento
previa emissione di
provvedimenti cautelari:
-
dell’ordinanza
sindacale n. 81 del 02.08.2008 portante divieto in tutto il territorio comunale
a chiunque di “contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento,
oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con
soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per
l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità
comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività
consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è a bordo di un veicolo
la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di
contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio
veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma
palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;
-
del decreto del
Ministero dell’Interno 05.08.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186
del 09.08.2008;
visti gli atti tutti
della causa;
vista la domanda
cautelare presentata dalla parte ricorrente;
uditi (relatore il
Consigliere M. B.), l’avv.to C. in sostituzione dell’avv.to V. per la parte
ricorrente, l’avv.to dello Stato B. per la P.A., l’avv.to M. per il Comune di
Verona e l’avv.to P. per il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute
ONLUS interveniente;
considerato
che deve darsi atto che
la difesa della parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale dell’odierna
Camera di consiglio, ha rinunciato al settimo ed ottavo motivo, con i quali ha
impugnato il decreto ministeriale 5 agosto 2008 e che la difesa erariale ha
conseguentemente rinunciato al regolamento di competenza;
che l’eccezione di
difetto di giurisdizione non sembra fondata in quanto, contrariamente a quanto
sostenuto dalle difese del Comune, il Sindaco sembra essere titolare di poteri
in materia, con la conseguenza che sono ravvisabili situazioni giuridiche
soggettive, incise dal provvedimento impugnato, riconducibili alla categoria
degli interessi legittimi;
che il ricorso appare
sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alla censura con la
quale la parte ricorrente lamenta che l’attività riguardante le prestazioni
sessuali a pagamento è stata vietata e sanzionata, prescindendo
dall’accertamento di situazioni specifiche e localizzate riferibili
all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, indiscriminatamente, su tutto il
territorio comunale (cfr. per un analoga fattispecie relativa alla sicurezza
stradale Cassazione civ., Sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21432);
che infatti l’ordinamento
vigente non consente la repressione di per sé dell’esercizio dell’attività
riguardante le prestazioni sessuali a pagamento prescindendo dalla rilevanza
che tale attività possa assumere sotto altri profili, autonomamente
sanzionabili, per le modalità con cui è svolta o per la concreta lesione di
interessi riconducibili alla sicurezza urbana;
che tale conclusione
appare avvalorata anche dall’art. 2, primo comma, lett. e), del decreto
ministeriale 5 agosto 2008, il quale ricollega espressamente l’esercizio dei
poteri del Sindaco a comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano,
possono offendere la pubblica decenza, il libero utilizzo degli spazi pubblici
o la fruizione dei medesimi;
che parimenti fondata
appare altresì la censura con la quale parte ricorrente lamenta che sono
vietate su tutto il territorio comunale senza limiti e sono conseguentemente
suscettibili di sanzione, anche condotte che, descritte in modo approssimativo
e generico, possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili
alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all’esercizio
dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento, quali
“l’intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con
soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per
l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali
manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in
prestazioni sessuali”;
che la sussistenza del
requisito del periculum in mora appare pertanto ravvisabile nell’incisione di
diritti e libertà individuali non suscettibili di successivo ristoro;
Ritenuto pertanto che
sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge
6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge
21.7.2000 n. 205;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie la suindicata
domanda cautelare.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della
Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Venezia, li 8 gennaio 2009.
Il Presidente l'Estensore
Il Segretario
Ordinanza TAR Veneto Sezione III n. 22/2009.
Scritto il 6 giugno 2010