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ORDINANZA SOSPENSIVA TAR VENETO

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con l’Ordinanza n. 22/2009 ha emanato una sospensiva del provvedimento Sindacale antiprostituzione tra soggetti maggiorenni del Sindaco di Verona. Tale pronuncia, potrebbe essere usata per contrastare le simili Ordinanze Sindacali in materia. Difatti, nel relativo testo viene indicato che i provvedimenti dei Sindaci a tutela della sicurezza urbana possono contrastate la prostituzione su strada tra adulti solo quando questa offende la pubblica decenza o causa un pericolo per il traffico sulle vie, come citato dall’articolo 2 lettera E del relativo Decreto Ministeriale Attuativo.

Si riporta di seguito il testo della suddetta pronuncia.

 

 

 

 

 

 

Ric. n. 2403/2008                                      Ord. 200900022

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

 

A. D. Z.             Presidente  

M. B.                 Consigliere, relatore

S. M.                 Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 8 gennaio 2009.

Visto il ricorso n. 2403/2008 proposto da C. P., rappresentata e difesa dall’avv.to L. V., con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to A. D., in (omissis);

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. C., G. M. e F. S., con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

il Sindaco del Comune di Verona, in qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio; e con intervento ad adiuvandum del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. A. P. e A. G., con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to A. D., in (omissis);

per l'annullamento

previa emissione di provvedimenti cautelari:

-            dell’ordinanza sindacale n. 81 del 02.08.2008 portante divieto in tutto il territorio comunale a chiunque di “contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali. Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza;

-            del decreto del Ministero dell’Interno 05.08.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 09.08.2008;

visti gli atti tutti della causa;

vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

uditi (relatore il Consigliere M. B.), l’avv.to C. in sostituzione dell’avv.to V. per la parte ricorrente, l’avv.to dello Stato B. per la P.A., l’avv.to M. per il Comune di Verona e l’avv.to P. per il Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute ONLUS interveniente;

considerato

che deve darsi atto che la difesa della parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale dell’odierna Camera di consiglio, ha rinunciato al settimo ed ottavo motivo, con i quali ha impugnato il decreto ministeriale 5 agosto 2008 e che la difesa erariale ha conseguentemente rinunciato al regolamento di competenza;

che l’eccezione di difetto di giurisdizione non sembra fondata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese del Comune, il Sindaco sembra essere titolare di poteri in materia, con la conseguenza che sono ravvisabili situazioni giuridiche soggettive, incise dal provvedimento impugnato, riconducibili alla categoria degli interessi legittimi;

che il ricorso appare sorretto da sufficienti elementi di fondatezza in relazione alla censura con la quale la parte ricorrente lamenta che l’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento è stata vietata e sanzionata, prescindendo dall’accertamento di situazioni specifiche e localizzate riferibili all’esigenza di tutela della sicurezza urbana, indiscriminatamente, su tutto il territorio comunale (cfr. per un analoga fattispecie relativa alla sicurezza stradale Cassazione civ., Sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21432);

che infatti l’ordinamento vigente non consente la repressione di per sé dell’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento prescindendo dalla rilevanza che tale attività possa assumere sotto altri profili, autonomamente sanzionabili, per le modalità con cui è svolta o per la concreta lesione di interessi riconducibili alla sicurezza urbana;

che tale conclusione appare avvalorata anche dall’art. 2, primo comma, lett. e), del decreto ministeriale 5 agosto 2008, il quale ricollega espressamente l’esercizio dei poteri del Sindaco a comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, possono offendere la pubblica decenza, il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione dei medesimi;

che parimenti fondata appare altresì la censura con la quale parte ricorrente lamenta che sono vietate su tutto il territorio comunale senza limiti e sono conseguentemente suscettibili di sanzione, anche condotte che, descritte in modo approssimativo e generico, possono risultare in concreto non lesive di interessi riconducibili alla sicurezza urbana in quanto non dirette in modo non equivoco all’esercizio dell’attività riguardante le prestazioni sessuali a pagamento, quali “l’intrattenersi anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali”;

che la sussistenza del requisito del periculum in mora appare pertanto ravvisabile nell’incisione di diritti e libertà individuali non suscettibili di successivo ristoro;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Venezia, li 8 gennaio 2009.

 

Il Presidente                                              l'Estensore

 

Il Segretario

Ordinanza TAR Veneto Sezione III n. 22/2009.

 

 

 

Scritto il 6 giugno 2010

 

 

 

 

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