ORDINANZE
SINDACALI SULLA SICUREZZA URBANA
Vi sono diversi fattori
pratico-legislativi che possono contrastare con la politica dei Sindaci in
materia di Pubblica Sicurezza Urbana.
In primo luogo bisogna spiegare
che la suddetta materia è stata introdotta dal “Decreto Maroni” con la Legge
125/2008 che ha modificato il Decreto Legislativo 267/2000
Testo Unico degli Enti Locali all’articolo 54 ed ha promosso un Decreto Ministeriale Attuativo
per l’attuazione dei compiti di competenza ed ha anche rinnovato l’articolo 16 comma secondo
della Legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative. Tale ultima
disposizione consiste nel fatto che le Giunte
Provinciali e Comunali possono
decidere per la violazione delle Ordinanze o Regolamenti corrispondenti il
pagamento in misura ridotta tra il minimo ed il massimo edittale previsti dalla
legge che spesso viene definita dall’articolo 7 bis del D.Lgs.
267/2000 il quale stabilisce una sanzione amministrativa tra 25,00 e 500,00 euro. Tale fattore può
benissimo essere dichiarato incostituzionale, siccome contrasta con la pardi
dignità sociale tra tutti i cittadini e la equa condanna (articoli 3 e 27 comma terzo della Costituzione).
L’articolo 54 comma 4 del
suddetto Decreto Legislativo afferma che il Sindaco quale Ufficiale
del Governo (chiamato giornalisticamente Sceriffo) nel rispetto dei principi
generali dell’Ordinamento, promuove provvedimenti motivati per prevenire gravi
pericoli che minacciano la Sicurezza
Urbana e l’Ordine Pubblico ed il
corrispondente Decreto Ministeriale Attuativo
del 5 agosto 2008 afferma che all’articolo 2 lettera E possono essere perseguiti certi comportamenti
come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto che possono
offendere la pubblica decenza o sono d’intralcio all’utilizzo di spazi od aree
pubbliche. Quindi l’attività di meretricio tra maggiorenni potrebbe essere
sanzionata solo se si costituisce nei detti parametri e nella fattispecie
gravosa.
Dobbiamo considerare in
via principale che i suddetti poteri dei borgomastri devono rispettare i
principi generali dell’Ordinamento, al fine di identificarsi non in norme in
deroga locale a quelle nazionali, ma in disposizioni
amministrativo-regolamentari; altrimenti le dette disposizioni non potrebbero
essere accettate dalle istituzioni dello Stato con annullamento di tutti i loro
dettami.
A volte le Ordinanze
Sindacali antiprostituzione tra soggetti adulti violano i principi della stessa
Costituzione come quando alcune di queste proibiscono di chiedere semplici
informazioni a persone che esercitano il meretricio. Come ha affermato il
Giudice di Pace di Bergamo in una sua Sentenza che ha stornato la sanzione ad
un automobilista, il suddetto parametro si scosta da quelli della Sicurezza Urbana, poiché non rientra
nell’esercizio della prostituzione e di conseguenza viola l’articolo 16 della Costituzione che
permette la non libera circolazione tra tutti i cittadini solo per motivi di
pubblica sicurezza, sanità od igiene.
In più, sempre nel
rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, i divieti di meretricio tra
soggetti maggiorenni sulle pubbliche vie non potrebbero essere attualmente in
vigore grazie al Codice della Strada
ed alla mancanza di una specifica segnaletica corrispondente della relativa
interdizione. In effetti, l’articolo 5
comma 3 dello stesso Codice obbliga le autorità a segnalare agli utenti
delle strade tutti gli obblighi e divieti presenti con prescritti segnali ed a
causa degli articoli 38 comma 8 e 45
comma 1 del Codice stradale, i quali vietano di apporre qualsiasi segnale o
altra cosa che non sia prevista dal Regolamento della stessa normativa o da
qualsiasi altro Decreto Ministeriale, l’impedimento a tutela della Sicurezza Urbana in questione non si
potrebbe applicare. Infatti, il legislatore si è dimenticato di realizzare la
detta espressiva disposizione regolamentare con un cartello standard per le
Ordinanze antiprostituzione sulle vie.
Inoltre, il suddetto
rinnovato articolo 16 comma secondo
della Legge 689/1981 prevede che per le violazioni alle
Ordinanze e Regolamenti “comunali e
provinciali” siano le corrispondenti Giunte a stabilire il pagamento in
misura ridotta. Bisogna dire che il Sindaco può emanare provvedimenti sulla
Sicurezza Urbana non come amministratore del proprio Comune, ma come Ufficiale
del Governo agendo in ambito statale. In altre parole, tali Ordinanze di
pubblica sicurezza non sono comunali
e di conseguenza non potrebbero essere disciplinate dalla legge succitata.
Quindi, se il corrispondente documento viene regolato nella sua sanzione
amministrativa dalla Giunta del connesso Ente Locale, tale atto può essere
dichiarato non conforme ai principi dell’Ordinamento con storno della relativa
penalità pecuniaria.
Sui provvedimenti
sindacali antiaccattonaggio si può delineare che questi devono limitarsi a
perseguire solo l’accattonaggio molesto e non semplice e pacifico in rispetto
anche alla Sentenza della Corte
Costituzionale 519/1995 la quale ha stabilito che questo comportamento
quando non è fastidioso consiste in una semplice richiesta d’aiuto e non può
essere perseguito.
Si deve osservare anche
che le dette Ordinanze antiprostituzione sempre tra soggetti adulti spesso
violano i dettami dell’articolo 7 della Legge 75/1958 “Merlin”, poiché, quando
considerano una persona come dedita al meretricio per il solo fatto
dell’abbigliamento o del comportamento senza cogliere queste sul fatto
compiuto, effettuano una registrazione indiretta delle donne che sono
sospettate di svolgere la prostituzione.
Bisogna aggiungere che
si può riscontrare anche la violazione degli articoli 97 il quale garantisce l’imparzialità tra i pubblici
uffici con precise sfere di competenza.
Bisogna oltretutto
rilevare che la Sentenza del TAR di Milano
4420/2009 ha affermato che l’esercizio della prostituzione tra
maggiorenni su strada non può essere considerato pericoloso per la pubblica
sicurezza. Nel relativo testo si afferma: “appare incongruo il rilievo secondo cui l’attività di
prostituzione, determini la messa in pericolo della sicurezza pubblica (in
particolare, “creando pericolo ed intralcio alla circolazione stradale”) e
della tranquillità pubblica, senza alcuna precisazione che evidenzi
l’accertamento di una concreta e specifica pericolosità desunta da un
determinato comportamento, tenuto altresì conto che l’asserito luogo della
prostituzione si trova ben fuori l’abitato cittadino, ovvero in zona
industriale.” Di conseguenza
non potrebbe essere valevole l’Ordinanza Sindacale che estende il divieto di
meretricio tra adulti in luoghi pubblici su tutto il territorio comunale e/o senza l’espressiva clausola di
creare difficoltà al traffico veicolare.
Con la Legge 17 dicembre 2010, n. 265, il comma 9 dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000 TUEL è stato sostituito. La
novità in questione riguarda i compiti del Prefetto di organizzare il concorso
delle Forze dell’Ordine al fine di far rispettare i dettami delle Ordinanze
Sindacali sulla Sicurezza Urbana e sulla Pubblica Incolumità presenti nel
relativo territorio, ove la detta autorità governativa locale ritenga questa
prassi necessaria. Di conseguenza, tale facoltà non risulta obbligatoria e se
lo stesso Prefetto non dovesse pronunciarsi in merito, l’obbligo di far
rispettare i divieti e le imposizioni dei provvedimenti Sindacali in questione,
dovrebbe restare solamente nell’ambito della Polizia Locale.
Con la Sentenza 7 aprile 2011, n. 115,
la Corte Costituzionale ha annullato il potere dei Sindaci di emanare
provvedimenti privi di contingibilità ed urgenza.
In altre parole, i detti decreti dei borgomastri da quella data dovranno essere
limitati nel tempo, nello spazio, nella fattispecie disciplinata e dovranno
essere immediatamente applicabili, poiché le norme nazionali non sono
sufficienti a fronteggiare i corrispondenti problemi, come d’altronde rivelato
nella pronuncia del Consiglio di Stato n.
2109/2007.
Con il Decreto Legge 14/2017,
convertito con la Legge 48/2017, il comma 4bis dell’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 è stato sostituito ed è
stato introdotto un testo legislativo per disciplinare la materia in questione
ed il suddetto Decreto Ministeriale Attuativo
del 5 agosto 2008 è stato conseguentemente abrogato. Nel
connesso dettame si può notare benissimo che esso medesimo riprende gli stessi
principi del vecchio Decreto, tranne che non sono più menzionati l’occupazione
degli spazi, e l’intralcio alla viabilità e soprattutto in questo si può
leggere che i provvedimenti sindacali in questione non possono più prevenire e
contrastare condizioni che “favoriscono”
l’insorgere di situazioni criminali, bensì unicamente l’ultima detta
condizione. Quindi, una o più Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana, per
venire legalmente emesse, dovranno essere giustificate da una concreta e
riscontrabile condizione d’insorgenza di connessi eventi criminali e non più da
una situazione potenziale in merito.
Restano salvi i
rispetti dei principi generali dell’Ordinamento, quelli della contingibilità ed
urgenza e della fattispecie gravosa dei corrispondenti pericoli.
Scritto l’8 marzo 2010 ed aggiornato il 24 aprile 2017