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ORDINANZE SINDACALI SULLA SICUREZZA URBANA

 

 

Vi sono diversi fattori pratico-legislativi che possono contrastare con la politica dei Sindaci in materia di Pubblica Sicurezza Urbana.

In primo luogo bisogna spiegare che la suddetta materia è stata introdotta dal “Decreto Maroni” con la Legge 125/2008 che ha modificato il Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali all’articolo 54 ed ha promosso un Decreto Ministeriale Attuativo per l’attuazione dei compiti di competenza ed ha anche rinnovato l’articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative. Tale ultima disposizione consiste nel fatto che le Giunte Provinciali e Comunali possono decidere per la violazione delle Ordinanze o Regolamenti corrispondenti il pagamento in misura ridotta tra il minimo ed il massimo edittale previsti dalla legge che spesso viene definita dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce una sanzione amministrativa tra 25,00 e 500,00 euro. Tale fattore può benissimo essere dichiarato incostituzionale, siccome contrasta con la pardi dignità sociale tra tutti i cittadini e la equa condanna (articoli 3 e 27 comma terzo della Costituzione).

L’articolo 54 comma 4 del suddetto Decreto Legislativo afferma che il Sindaco quale Ufficiale del Governo (chiamato giornalisticamente Sceriffo) nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, promuove provvedimenti motivati per prevenire gravi pericoli che minacciano la Sicurezza Urbana e l’Ordine Pubblico ed il corrispondente Decreto Ministeriale Attuativo del 5 agosto 2008 afferma che all’articolo 2 lettera E possono essere perseguiti certi comportamenti come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto che possono offendere la pubblica decenza o sono d’intralcio all’utilizzo di spazi od aree pubbliche. Quindi l’attività di meretricio tra maggiorenni potrebbe essere sanzionata solo se si costituisce nei detti parametri e nella fattispecie gravosa.

Dobbiamo considerare in via principale che i suddetti poteri dei borgomastri devono rispettare i principi generali dell’Ordinamento, al fine di identificarsi non in norme in deroga locale a quelle nazionali, ma in disposizioni amministrativo-regolamentari; altrimenti le dette disposizioni non potrebbero essere accettate dalle istituzioni dello Stato con annullamento di tutti i loro dettami.

A volte le Ordinanze Sindacali antiprostituzione tra soggetti adulti violano i principi della stessa Costituzione come quando alcune di queste proibiscono di chiedere semplici informazioni a persone che esercitano il meretricio. Come ha affermato il Giudice di Pace di Bergamo in una sua Sentenza che ha stornato la sanzione ad un automobilista, il suddetto parametro si scosta da quelli della Sicurezza Urbana, poiché non rientra nell’esercizio della prostituzione e di conseguenza viola l’articolo 16 della Costituzione che permette la non libera circolazione tra tutti i cittadini solo per motivi di pubblica sicurezza, sanità od igiene.

In più, sempre nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, i divieti di meretricio tra soggetti maggiorenni sulle pubbliche vie non potrebbero essere attualmente in vigore grazie al Codice della Strada ed alla mancanza di una specifica segnaletica corrispondente della relativa interdizione. In effetti, l’articolo 5 comma 3 dello stesso Codice obbliga le autorità a segnalare agli utenti delle strade tutti gli obblighi e divieti presenti con prescritti segnali ed a causa degli articoli 38 comma 8 e 45 comma 1 del Codice stradale, i quali vietano di apporre qualsiasi segnale o altra cosa che non sia prevista dal Regolamento della stessa normativa o da qualsiasi altro Decreto Ministeriale, l’impedimento a tutela della Sicurezza Urbana in questione non si potrebbe applicare. Infatti, il legislatore si è dimenticato di realizzare la detta espressiva disposizione regolamentare con un cartello standard per le Ordinanze antiprostituzione sulle vie.

Inoltre, il suddetto rinnovato articolo 16 comma secondo della Legge 689/1981 prevede che per le violazioni alle Ordinanze e Regolamenti “comunali e provinciali” siano le corrispondenti Giunte a stabilire il pagamento in misura ridotta. Bisogna dire che il Sindaco può emanare provvedimenti sulla Sicurezza Urbana non come amministratore del proprio Comune, ma come Ufficiale del Governo agendo in ambito statale. In altre parole, tali Ordinanze di pubblica sicurezza non sono comunali e di conseguenza non potrebbero essere disciplinate dalla legge succitata. Quindi, se il corrispondente documento viene regolato nella sua sanzione amministrativa dalla Giunta del connesso Ente Locale, tale atto può essere dichiarato non conforme ai principi dell’Ordinamento con storno della relativa penalità pecuniaria.

Sui provvedimenti sindacali antiaccattonaggio si può delineare che questi devono limitarsi a perseguire solo l’accattonaggio molesto e non semplice e pacifico in rispetto anche alla Sentenza della Corte Costituzionale 519/1995 la quale ha stabilito che questo comportamento quando non è fastidioso consiste in una semplice richiesta d’aiuto e non può essere perseguito.

Si deve osservare anche che le dette Ordinanze antiprostituzione sempre tra soggetti adulti spesso violano i dettami dell’articolo 7 della Legge 75/1958 “Merlin”, poiché, quando considerano una persona come dedita al meretricio per il solo fatto dell’abbigliamento o del comportamento senza cogliere queste sul fatto compiuto, effettuano una registrazione indiretta delle donne che sono sospettate di svolgere la prostituzione.

Bisogna aggiungere che si può riscontrare anche la violazione degli articoli 97 il quale garantisce l’imparzialità tra i pubblici uffici con precise sfere di competenza.

Bisogna oltretutto rilevare che la Sentenza del TAR di Milano 4420/2009 ha affermato che l’esercizio della prostituzione tra maggiorenni su strada non può essere considerato pericoloso per la pubblica sicurezza. Nel relativo testo si afferma: “appare incongruo il rilievo secondo cui l’attività di prostituzione, determini la messa in pericolo della sicurezza pubblica (in particolare, “creando pericolo ed intralcio alla circolazione stradale”) e della tranquillità pubblica, senza alcuna precisazione che evidenzi l’accertamento di una concreta e specifica pericolosità desunta da un determinato comportamento, tenuto altresì conto che l’asserito luogo della prostituzione si trova ben fuori l’abitato cittadino, ovvero in zona industriale.” Di conseguenza non potrebbe essere valevole l’Ordinanza Sindacale che estende il divieto di meretricio tra adulti in luoghi pubblici su tutto il territorio comunale e/o senza l’espressiva clausola di creare difficoltà al traffico veicolare.

Con la Legge 17 dicembre 2010, n. 265, il comma 9 dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000 TUEL è stato sostituito. La novità in questione riguarda i compiti del Prefetto di organizzare il concorso delle Forze dell’Ordine al fine di far rispettare i dettami delle Ordinanze Sindacali sulla Sicurezza Urbana e sulla Pubblica Incolumità presenti nel relativo territorio, ove la detta autorità governativa locale ritenga questa prassi necessaria. Di conseguenza, tale facoltà non risulta obbligatoria e se lo stesso Prefetto non dovesse pronunciarsi in merito, l’obbligo di far rispettare i divieti e le imposizioni dei provvedimenti Sindacali in questione, dovrebbe restare solamente nell’ambito della Polizia Locale.

Con la Sentenza 7 aprile 2011, n. 115, la Corte Costituzionale ha annullato il potere dei Sindaci di emanare provvedimenti privi di contingibilità ed urgenza. In altre parole, i detti decreti dei borgomastri da quella data dovranno essere limitati nel tempo, nello spazio, nella fattispecie disciplinata e dovranno essere immediatamente applicabili, poiché le norme nazionali non sono sufficienti a fronteggiare i corrispondenti problemi, come d’altronde rivelato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 2109/2007.

Con il Decreto Legge 14/2017, convertito con la Legge 48/2017, il comma 4bis dell’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 è stato sostituito ed è stato introdotto un testo legislativo per disciplinare la materia in questione ed il suddetto Decreto Ministeriale Attuativo del 5 agosto 2008 è stato conseguentemente abrogato. Nel connesso dettame si può notare benissimo che esso medesimo riprende gli stessi principi del vecchio Decreto, tranne che non sono più menzionati l’occupazione degli spazi, e l’intralcio alla viabilità e soprattutto in questo si può leggere che i provvedimenti sindacali in questione non possono più prevenire e contrastare condizioni che “favoriscono” l’insorgere di situazioni criminali, bensì unicamente l’ultima detta condizione. Quindi, una o più Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana, per venire legalmente emesse, dovranno essere giustificate da una concreta e riscontrabile condizione d’insorgenza di connessi eventi criminali e non più da una situazione potenziale in merito.

Restano salvi i rispetti dei principi generali dell’Ordinamento, quelli della contingibilità ed urgenza e della fattispecie gravosa dei corrispondenti pericoli.

 

 

 

 

Scritto l’8 marzo 2010 ed aggiornato il 24 aprile 2017

 

 

 

 

 

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