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PROSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL’UOMO

 

(English)

 

Probabilmente la proibizione totale del sesso mercenario in un qualsiasi Stato sovrano, federato o confederato non dovrebbe essere a norma con i dettami della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del Consiglio d’Europa (quest’ultimo non è l’Unione Europea). Difatti, se si notano gli articoli 8, 11, 14, 17 e 18 della suddetta norma internazionale, si può evidenziare come la stessa Convenzione tuteli: la vita privata di ogni individuo, vietando ogni ingerenza in questa da parte di ogni giurisdizione statale, la libertà di riunirsi tra tutti i cittadini, il divieto di discriminazione sociale delle persone, l’impossibilità d’interpretare i dettami della stessa norma internazionale per limitarne altri diritti ed un unico scopo singolo indirizzato alle varie restrizioni delle libertà previste sempre dalla medesima Carta.

Si riporta di seguito il testo degli articoli summenzionati.

 

 

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.

1 Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corri-spondenza.

2 Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere econo-mico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

 

Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione.

1 Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.

2 L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.

 

Art. 14 - Divieto di discriminazione.

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

 

Art. 17 - Divieto dell’abuso di diritto.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

 

Art. 18 - Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti.

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

 

 

Bisogna citare che la prostituzione può rientrare nella categoria della vita privata, è un’azione che si può svolgere con la riunione di persone in maniera pacifica, anche in luoghi non pubblici ed è un tipo di scelta d’orientamento sessuale, poiché questa si identifica in un forma particolare di relazione con diversi soggetti.

In più, si deve sottolineare che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, la quale è l’Organo preposto a giudicare le normative ed azioni statali conformi o meno alla Convenzione connessa, con la Sentenza 18 ottobre 2011, ricorso n. 16188/07 ha stabilito che i fatti di tutela della pubblica sicurezza, sanitaria e/o morale devono essere accompagnati dall’esistenza di “circostanze particolari e da dei motivi supportati da materia convincente al fine di giustificare la limitazione dei diritti riconosciuti dalla medesima norma internazionale nei confronti dei cittadini e di conseguenza la schedatura delle prostitute non può rientrare nei parametri restrittivi della relativa libertà.

Quindi, senza dubbio, anche il proibizionismo della semplice e generica connessa attività, nell’offerta e/o nella domanda relativa tanto da rendere impossibile la pratica legale dell’affare di meretricio svolto tra soggetti maggiorenni e consenzienti in maniera privata tanto da non nuocere alla morale pubblica, dovrebbe essere giudicato nel medesimo modo.

Per questi motivi, l’interdizione totale del meretricio nelle suddette condizioni non sarebbe conforme ai citati dettami della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo.

Ulteriormente, si segnala che il citato Organo Internazionale Giudicante con la Sentenza 11 settembre 2007, ricorso n. 37194/02, ha stabilito che la prostituzione può essere giudicata inumana, degradante e realmente forzosa per la persona, tanto da violare i dettami degli articoli 3 e 4 comma 2 della Convenzione connessa, solo ed esclusivamente se quest’attività viene causata con costrizione da un terzo individuo e non certo per condizioni di necessità del medesimo soggetto che si prostituisce, le quali possono oltretutto essere soddisfatte con altri tipi di guadagni legali.

Con tutto ciò, qualunque normativa di uno Stato europeo, che proibisca la connessa offerta e/o domanda in maniera totale, potrebbe essere denunciata alla suddetta Corte di Strasburgo.

 

 

 

 

Scritto il 24 gennaio 2012 ed aggiornato il 22 novembre 2013

 

 

 

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