PROSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI
DELL’UOMO
(English)
Probabilmente la proibizione totale del sesso mercenario in un
qualsiasi Stato sovrano, federato o confederato non dovrebbe essere a norma con
i dettami della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo del Consiglio
d’Europa (quest’ultimo non è l’Unione
Europea). Difatti, se si notano gli articoli
8, 11, 14, 17 e 18 della suddetta norma internazionale, si può evidenziare
come la stessa Convenzione tuteli: la vita privata di ogni individuo, vietando
ogni ingerenza in questa da parte di ogni giurisdizione statale, la libertà di
riunirsi tra tutti i cittadini, il divieto di discriminazione sociale delle
persone, l’impossibilità d’interpretare i dettami della stessa norma
internazionale per limitarne altri diritti ed un unico scopo singolo
indirizzato alle varie restrizioni delle libertà previste sempre dalla medesima
Carta.
Si riporta di seguito il testo degli articoli summenzionati.
Art. 8 - Diritto al
rispetto della vita privata e familiare.
1 Ogni persona ha
diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio
domicilio e della propria corri-spondenza.
2 Non può esservi ingerenza di una autorità
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista
dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è
necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
econo-mico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati,
alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui.
Art. 11 - Libertà di
riunione e di associazione.
1 Ogni persona ha
diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi
compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire
a essi per la difesa dei propri interessi.
2 L’esercizio di questi diritti non può
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e
che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza
nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione
dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei
diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni
legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle
forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
Art. 14 - Divieto di
discriminazione.
Il godimento dei diritti e delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna
discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,
la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere,
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.
Art. 17 - Divieto
dell’abuso di diritto.
Nessuna disposizione della presente
Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno
Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività o compiere un atto
che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più
ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.
Art. 18 - Limite
all’applicazione delle restrizioni ai diritti.
Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.
Bisogna citare
che la prostituzione può rientrare nella categoria della vita privata, è
un’azione che si può svolgere con la riunione di persone in maniera pacifica,
anche in luoghi non pubblici ed è un tipo di scelta d’orientamento sessuale,
poiché questa si identifica in un forma particolare di
relazione con diversi soggetti.
In più, si deve
sottolineare che la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo di Strasburgo, la quale è l’Organo preposto a giudicare
le normative ed azioni statali conformi o meno alla Convenzione connessa, con
la Sentenza 18 ottobre 2011,
ricorso n. 16188/07 ha stabilito che i fatti di tutela della
pubblica sicurezza, sanitaria e/o morale devono essere accompagnati
dall’esistenza di “circostanze particolari e da dei motivi supportati da
materia convincente” al
fine di giustificare la limitazione dei diritti riconosciuti dalla medesima
norma internazionale nei confronti dei cittadini e di conseguenza la schedatura
delle prostitute non può rientrare nei parametri restrittivi della relativa
libertà.
Quindi, senza
dubbio, anche il proibizionismo della
semplice e generica connessa attività, nell’offerta e/o nella domanda relativa
tanto da rendere impossibile la pratica legale dell’affare di meretricio svolto
tra soggetti maggiorenni e consenzienti in maniera privata tanto da non nuocere
alla morale pubblica, dovrebbe essere giudicato nel medesimo modo.
Per questi
motivi, l’interdizione totale del meretricio nelle suddette condizioni non
sarebbe conforme ai citati dettami della Convenzione
Europea sui Diritti dell’Uomo.
Ulteriormente,
si segnala che il citato Organo Internazionale Giudicante con la Sentenza 11 settembre 2007, ricorso n.
37194/02, ha stabilito che la prostituzione può essere giudicata inumana,
degradante e realmente forzosa per la persona, tanto da violare i dettami degli
articoli 3 e 4 comma 2 della Convenzione
connessa, solo ed esclusivamente se quest’attività viene causata con
costrizione da un terzo individuo e non certo per condizioni di necessità del
medesimo soggetto che si prostituisce, le quali possono oltretutto essere
soddisfatte con altri tipi di guadagni legali.
Con tutto ciò,
qualunque normativa di uno Stato europeo, che proibisca la connessa offerta e/o
domanda in maniera totale, potrebbe essere denunciata alla suddetta Corte di
Strasburgo.
Scritto il 24 gennaio 2012 ed aggiornato il 22 novembre
2013