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PROSTITUZIONE MINORILE

 

 

Come in tutti gli Stati dell’Unione Europea, in Italia la Prostituzione minorile è proibita. In questa pratica viene vietato il favoreggiamento, lo sfruttamento ed anche l’avvalenza di essa.

Di recente il sopracitato Paese ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa (quest’ultimo non è l’organo internazionale suddetto) contro la pedofilia che ricalca tutti i divieti sopraindicati.

Durante l’approvazione del succitato trattato il legislatore italiano ha rafforzato le pene anti pedofilia ed anti prostituzione minorile già presenti in precedenza nel diritto del corrispondente Stato. In questa fase è stato introdotto il reato d’adescamento di minori anche in via telematica per i fini sessuali proibiti ed il fattore di non chiamare a propria discolpa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo quella inevitabile. Quest’ultima condizione si può rilevare quando il soggetto ha svolto tutte le operazioni possibili e necessarie per assicurarsi che la persona prostituta, della quale si vuole avere l’avvalenza, possa essere maggiorenne, tanto da non lasciare possibilità di concreti dubbi, come specificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2007, n. 322, che ha chiarificato il caso in merito. Un pratico esempio sarebbe quello dello stesso soggetto agente che si è avvalso di una meretrice minorenne dopo che questa ha mostrato al medesimo un falso documento d’identità, il quale può sembrare veritiero alla vista comune di una persona. Ovviamente, si esclude il fatto scusante se tale identità viene certificata dalla persona che si prostituisce con una semplice dichiarazione orale di questa o mostrando al soggetto stesso una fotocopia del suo documento identificativo, siccome tale simile riproduzione può essere benissimo contraffatta.

Si elencano di seguito gli articoli principali del Codice Penale che hanno interessato la detta riforma e che vietano la prostituzione minorile.

 

 

Art. 600-bis.
Prostituzione minorile.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

 

Art. 600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

 

Art. 602-quater.
Ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

 

Art. 609-undecies.
Adescamento di minorenni.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

 

 

 

 

 

 

 

Scritto il 26 dicembre 2012

 

 

 

 

 

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