PROSTITUZIONE
MINORILE
Come in tutti gli Stati dell’Unione Europea, in Italia la Prostituzione
minorile è proibita. In questa pratica viene vietato il favoreggiamento, lo
sfruttamento ed anche l’avvalenza di essa.
Di recente il sopracitato Paese ha
ratificato la Convenzione di Lanzarote
del Consiglio d’Europa (quest’ultimo
non è l’organo internazionale suddetto) contro la pedofilia che ricalca tutti i
divieti sopraindicati.
Durante l’approvazione del succitato
trattato il legislatore italiano ha rafforzato le pene anti pedofilia ed anti
prostituzione minorile già presenti in precedenza nel diritto del
corrispondente Stato. In questa fase è stato introdotto il reato d’adescamento
di minori anche in via telematica per i fini sessuali proibiti ed il fattore di
non chiamare a propria discolpa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo
quella inevitabile. Quest’ultima condizione si può rilevare quando il soggetto
ha svolto tutte le operazioni possibili e necessarie per assicurarsi che la
persona prostituta, della quale si vuole avere l’avvalenza, possa essere
maggiorenne, tanto da non lasciare possibilità di concreti dubbi, come
specificato dalla Sentenza della Corte
Costituzionale del 24 luglio 2007, n. 322, che ha chiarificato il caso in
merito. Un pratico esempio sarebbe quello dello stesso soggetto agente che si è
avvalso di una meretrice minorenne dopo che questa ha mostrato al medesimo un
falso documento d’identità, il quale può sembrare veritiero alla vista comune
di una persona. Ovviamente, si esclude il fatto scusante se tale identità viene
certificata dalla persona che si prostituisce con una semplice dichiarazione
orale di questa o mostrando al soggetto stesso una fotocopia del suo documento
identificativo, siccome tale simile riproduzione può essere benissimo
contraffatta.
Si elencano di seguito gli articoli
principali del Codice Penale che
hanno interessato la detta riforma e che vietano la prostituzione minorile.
Art.
600-bis.
Prostituzione minorile.
È punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000
chiunque:
1) recluta o
induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce,
sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un
corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Art.
600-quinquies.
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Chiunque
organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito
con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro
154.937.
Art.
602-quater.
Ignoranza dell'età della persona offesa.
Quando i
delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore
degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza
dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.
Art.
609-undecies.
Adescamento di minorenni.
Chiunque, allo
scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende
qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici,
lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
Scritto il 26 dicembre 2012