PROSTITUZIONE E TASSE
La Corte di Cassazione con la
Sentenza 1° ottobre 2010, n. 20528,
ha stabilito che anche la prostituzione tra adulti deve essere soggetta a
tassazione, poiché è un’attività “lecita”. Di conseguenza, a partire
dalla suddetta data in Italia, il meretricio dovrebbe essere un’attività
tassabile a tutti gli effetti.
Successivamente, la stessa Suprema Corte Giudicante ha riconfermato con
la pronuncia 13 maggio 2011, n. 10578
che il meretricio è effettivamente da considerare come un’attività normale e
con la medesima ha affermato che l’articolo
36 comma 34 bis della Legge 248/2006, facente capo alla Legge 537/1993 articolo 14 comma 4 ed
all’articolo 6 comma 1 del D.P.R.
917/1986 T.U.I.R., ha
implicitamente modificato la Legge 75/1958 agli articoli 7 e 3 comma primo numero 8, derogando i
rispettivi dettami ai fini fiscali. In più, nella identica Sentenza viene
citata la pronuncia della Corte di
Giustizia Europea del Lussemburgo (Organo dell’Unione Europea) del 20 novembre 2001, causa C268/99, la
quale afferma che la prostituzione può essere inquadrata in un’attività economica
a libera professione. Di conseguenza, il meretricio in Italia può e deve essere
assoggettato a tassazione con imposte dirette ed indirette come l’IRPEF e
l’IVA.
Inoltre, la stessa Sentenza n.
10578/2011 della Cassazione ha
ripreso anche quella precedente n.
20528/2010 che ha definito la relativa attività come non illecita.
Con tutto questo si può benissimo affermare che chiunque eserciti la
prostituzione in Italia può e deve aprire una partita IVA, rilasciare la relativa ricevuta fiscale ai propri
clienti ed avere un servizio di consulenza contabile da parte dei
commercialisti, i quali, se esercitanti regolarmente la rispettiva professione,
non dovrebbero incorrere nelle sanzioni penali di favoreggiamento e
sfruttamento dell’altrui prostituzione, grazie proprio alla deroga applicata
dall’articolo 36 comma 34 bis della
Legge 248/2006 nei confronti della Legge 75/1958, ricordando oltretutto
l’esistenza dell’articolo 3 della
Costituzione Italiana che garantisce l’eguaglianza di tutti i cittadini,
compresa il pari trattamento sociale.
Giustamente, il lavoratore sessuale con cittadinanza di uno Stato
extracomunitario avrebbe diritto al permesso di soggiorno, salvo esaurimento
delle quote d’ingresso relative ai medesimi lavoratori autonomi, mentre quelli
Comunitari potrebbero benissimo ottenere l’Iscrizione Anagrafica nel rispettivo
Comune di dimora.
Infine, voglio citare
che questa operazione di tassazione del meretricio è conforme alla Convenzione ONU 1949/1951
sulla prostituzione, ratificata dall’Italia in via definitiva
nel 1980, poiché il corrispondente articolo
1 punisce qualsiasi persona e non uno Stato che sfrutti la prostituzione
altrui ed il relativo articolo 6
afferma che le/i meretrici non possono essere iscritti in registri speciali ed
eccezionali, ma non ordinari. Su quest’ultimo punto ne consegue che i
lavoratori sessuali dovranno essere sottoposti a tassazione in maniera uguale a
tutti gli altri liberi professionisti, senza distinzione particolare da questi.
In più, sottolineo che ai sensi degli articoli 3 e 53 della Costituzione Italiana, i quali garantiscono il pari
trattamento dei cittadini ed il relativo obbligo di concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, la stessa Legge 75/1958 “Merlin” potrebbe anche essere
derogata da una sentenza della Corte
Costituzionale nei suoi dettami e divieti ai soli fini fiscali.
Ulteriormente, la stessa Cassazione ha ribadito i medesimi concetti con
l’Ordinanza n. 18030/2013,
attraverso la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso di una
meretrice che non ha denunciato al fisco i rispettivi introiti.
Rivelo che l’articolo 2 CE,
citato nella Sentenza della Corte di
Giustizia Europea del Lussemburgo 20 novembre 2001, causa C-268/99, adesso
è stato assorbito dall’articolo 3 del
Trattato sull’UE e dall’articolo 119
del Trattato di Funzionamento dell’UE, introdotti con il Trattato di
Lisbona dell’Unione Europea. La suddetta pronuncia della Corte Giudicante della relativa Confederazione Continentale, ai
rispettivi capoversi 33, 49, 69 e 70
ha affermato che la prostituzione deve essere considerata una fonte di reddito,
che esiste la prostituzione consensuale e che spetta al giudice nazionale considerare
se questa ha avuto condizione di lavoro subordinato od autonomo.
Sottolineo anche che il Codice d’Attività
ATECO più congruo all’attività del meretricio dovrebbe essere quello: 96.09.09 “Altre attività di servizio per la
persona non classificabili altrove”, oppure 74.90.99 “Altre attività
professionali non classificabili altrove”.
La Corte di Cassazione con la
Sentenza n. 7206/2016 ha dichiarato
inammissibile un ricorso presentato da un avvocato di una escort, poiché questo
stesso testo era privo di riferimenti legali precisi, secondo i quali le stesse
meretrici in Italia non possono pagare le tasse, tanto da poter smentire la
decisione della relativa Commissione Tributaria Regionale, che ha dichiarato la
medesima prostituta come un evasore fiscale. Difatti su quest’ultima accusa,
dopo le già citate normative, le quali non sono un’invenzione, non sussistono
più leggi e/o regolamenti che possano dichiarare ulteriormente il sesso a
pagamento in Italia non tassabile.
La Suprema Corte Giudicante
suddetta si è nuovamente espressa con la Pronuncia
n. 15596/2016, con la quale è stata riconfermata la tassazione obbligatoria
del meretricio nello Stato italiano, al pari di tutti i liberi professionisti.
La medesima Corte di Cassazione
con la Sentenza n. 22413/2016 ha
ribadito la tassabilità della prostituzione in Italia ed anche il fatto che
quest’attività può essere unicamente esente IVA, se essa stessa viene esercita
in via occasionale.
Anche la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 141/2019,
ha confermato la citata tassazione.
Si riporta di seguito il testo delle Sentenze in merito della Cassazione
e delle leggi fiscali succitate.
Corte
di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 1° ottobre 2010, n. 20528
Considerato quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate - Ufficio locale
di Morbegno in data 29 aprile 2002 notificava a A. M. M., nata il (Omissis) nella Repubblica Dominicana e
residente in (Omissis), in
conseguenza di contestatale omessa presentazione delle pertinenti
dichiarazioni, avvisi di accertamento rispettivamente relativi:
a) al reddito imponibile IRPEF, CSSN e
Tassa per l’Europa per l’anno 1996;
b) all’IVA dovuta per il medesimo anno;
c) al reddito imponibile IRPEF e CSSN per
l’anno 1997;
d) all’IVA dovuta per il medesimo anno;
e) a reddito imponibile IRPEF ed IRAP per
l’anno 1998 ed all’IVA dovuta per il medesimo anno e connessi rilievi.
Quale comune presupposto di questi vari
atti accertativi veniva ascritta l’esercitata attività di ballerina in locali
notturni "in modo professionale" e ciò sulla base di una constatata,
sensibile differenza tra i versamenti eseguiti sui conti bancari ed il reddito
di lavoro dipendente percepito presso quei luoghi di ritrovo, eccedenza che
veniva contestato essere proveniente da redditi attinenti all’esercizio di arti
e professioni, e quindi come tale recuperata a tassazione, ai sensi del D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 32, comma 2.
La destinataria, deducendo fra l’altro
l’assenza di validi elementi di supporto della pretesa fiscale, impugnava gli
avvisi avanti alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, la quale con
sentenza del 22/9/2004, riuniti i ricorsi, in fatto evidenziava come l’A.
avesse in sostanza documentato, a mezzo di dichiarazioni rilasciatele e degli
assegni bancari poi confluiti sui conti di deposito, la loro effettuata
emissione da parte di soggetti in nessun modo implicati con la gestione di
locali di ritrovo e spettacolo in cui quella avesse svolto l’attività di
ballerina, e costituenti invece elargizioni e donativi occorsi in rapporto a
varie frequentazioni amicali e relazioni nel tempo intrattenute con terzi.
Ciò premesso, la Commissione adita ne
deduceva che "lo stile di vita disinibito e licenzioso ... per procurarsi
i mezzi finanziari per vivere non può essere fiscalmente perseguito",
essendo "i compensi per attività di prostituzione non ... soggetti a
tassazione", ed accoglieva di conseguenza i ricorsi, con spese compensate.
Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio suindicato con atto notificato
il 14 dicembre 2004 affermando di non avere invece affatto prospettato la
qualificazione poi data dalla Commissione all’attività esplicata dalla A.,
ribadendo per parte propria di ritenere i redditi accertati derivanti da
compensi non dichiarati e benché percepiti per l’attività di lavoro autonomo
svolta come "ballerina professionista", peraltro assumendo che in
alternativa l’attività per contro considerata dalla sentenza, qualora dimostrata,
comporterebbe parimenti in quanto illecita, la tassazione dei proventi a norma
della L. n. 537 del 1993, art. 14, commi 4 e 4 bis.
Si è costituita nel grado l’appellata A.,
tornando ad affermare di non aver mai svolto alcuna attività come ballerina
libera professionista, avendo sempre e soltanto lavorato presso locali notturni
di ritrovo come dipendente, e di avere ad ogni modo fornito prova dell’essere i
depositi bancari costituiti con disponibilità non soggette ad altra imposizione
fiscale, stante l’origine di cui s’è detto.
Il ricorso è fondato per quanto di
ragione.
Anzitutto appare assai poco credibile che
l’attività della A. consistesse esclusivamente nel servire ai tavoli i clienti
dei vari locali dove assume di avere svolto tale servizio.
E ciò in quanto risulterebbe che tale
funzione la stessa avrebbe svolto in diversi locali nello stesso giorno. Orbene
è di tutta evidenza che tale funzione può essere svolta esclusivamente in un
locale, specie se, come nel caso di specie, tali locali restano aperti sino
alle prime luci del giorno dopo, e si basano oltre che nel servizio ai tavoli
anche con spettacoli ed esibizioni canore.
Quanto poi all’esercizio dell’attività di
prostituta, tale dovendosi qualificare in concreto l’attività della A., che ha coltivato
nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno
che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che
pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere
certamente ritenuta illecita.
Quanto poi alla risposta ad interrogazione
parlamentare (del 31.07.1990) del Ministero delle Finanze secondo cui i
proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, tale affermazione non è
certamente incidente per i giudici, trattandosi di una valutazione, peraltro
risalente nel tempo, che non vincola in alcun modo i giudici tributari e,
ovviamente, questa Corte.
Ne consegue la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia che provvederà anche alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la
sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia anche per le spese del presente giudizio.
SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione
Tributaria
Sentenza
2 marzo – 13 maggio 2011, n. 10578
(Presidente
D.A. - Relatore S.)
Svolgimento
del processo
Con avviso
di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l'anno d'imposta del 1999, è stata
contestata a M. A. Z. la mancata contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi
da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto
presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio ha accolto il
ricorso della contribuente e l'appello dell'Ufficio e stato rigettato dalla CTR
della Lombardia, con sentenza n. 35/31/05, depositata il 31.3.2006, sul rilievo
che competeva all'Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza
dell'attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta dagli
accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la quale aveva, ad
ogni modo, giustificato la percezione del denaro in riferimento a rapporti
amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che
i proventi derivanti dall'esercizio della prostituzione non costituiscono
reddito assoggettabile a tassazione.
Per
la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate,
sulla scorta di due motivi, cui l'intimata resiste, con controricorso.
Motivi
della decisione
Con
il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38 e 39, nonché del D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla
Guardia di Finanza, da cui era emerso un notevole divano tra le retribuzioni da
lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla stessa effettuati
sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in
assenza di prova contraria da parte della stessa. La ricorrente sottopone,
dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: "se, ai sensi del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, i
singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il
titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere
ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile".
Col
secondo motivo, l'Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R.
n. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4,
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha
considerato che, in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche
derivante da attività illecite, concorre a formare l'imponibile e formula il
seguente quesito di diritto: "se, ai sensi delle disposizioni del TUIR e
della L. n. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a
qualsiasi titolo, ove non espressamente escluso, contribuisce a formare il
reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l'imposta
dovuta".
Procedendo
alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto,
disattesa l'eccezione d'inammissibilità del secondo motivo, sollevata dalla
controricorrente per supposta violazione dell'art. 366 c.p.c. per essere il
"thema decidendum" pienamente individuabile, nonostante i
refusi dattilografici su cui si basa l'eccezione.
Nel
merito, i motivi sono fondati. In tema d'accertamento dell'imposta sui redditi,
la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18081 del 2010; n. 7766 del 2008)
ha, già, affermato il principio, che qui si condivide, secondo cui, quando
l'accertamento, effettuato dall'ufficio finanziario, si fonda su verifiche di
conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto,
secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi
risultanti dai conti predetti, e si determina un'inversione dell'onere della
prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni
imponibili. Questa Corte ha, inoltre, precisato (Cass. n. 18111/2009; n.
9573/2007), con indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando
sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione
dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che il
contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla
legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i
dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare
l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia
per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al
contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano
giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente
rilevanti.
Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare
a tassazione costituisca provento di "tatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo" tenuto conto del disposto
di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 - bis, (inserito dalla
L. n. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale "in deroga
alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24
dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi
illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di
reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi".
Con tale disposizione, alla quale va attribuita
efficacia retroattiva (Cass. n. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per
esser stata emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle
disposizioni tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, è stato
introdotto nell'ordinamento il principio, di carattere generale, della
tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a
prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della
relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via
residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di
detto art. 6.
Ne
consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall'esercizio
dell'attività di prostituzione -
tale natura va riconosciuta a quello derivante "da donativi e regali
relativi a rapporti di natura "affettuosa", secondo l'accertamento
contenuto nell'impugnata sentenza - va assoggettato all'imposta diretta,
dovendo condividersi l'orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza
n. 20528/2010 - emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli
anni d'imposta 1996, 1997 e 1998 -, secondo cui la risposta del Ministero delle
Finanze all'interrogazione parlamentare (del 31.7.1990), invocata dalla
contribuente, risalente a tempo antecedente l'emanazione delle disposizioni
legislative, sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari
e, ovviamente, questa Corte nell'interpretazione delle disposizioni normative
applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui
i singoli dati ed elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti
rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata
giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente
eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita
dell'attività stessa.
La
natura dell'attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell'IVA, che, in base
al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 "si applica sulle cessioni dei beni e le
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio
d'imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da
chiunque effettuale". In base al D.P.R. n. 633, art. 3, comma 1, in esame,
"costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e
di permettere quale ne sia la fonte"; laddove il successivo art. 5, comma
1, specifica che "per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi
attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di
società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse".
A
tale stregua, deve affermarsi l'assoggettabilità ad IVA dell'attività di
prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di
abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla
generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che
rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l'attività predetta non
costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso
corrispettivo, inquadrabile nell'ampia previsione contenuta nel secondo periodo
del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. La qualificazione della
prostituzione in termini di "prestazione di servizi retribuita"
risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità
europee nella sentenza n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99, in cui la
Corte muovendo dalla giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione
di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere
considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE
(divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate
siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e
accessorie, ha affermato che "la prostituzione costituisce una prestazione
di servizi retribuita", che rientra nella nozione di "attività
economiche", demandando al giudice nazionale di "accertare in ciascun
caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le
condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come
lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto
riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive,
sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia
pagata integralmente e direttamente".
Posto,
dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente, dall'attività di
prostituzione, quale accertata dal giudice del merito, vanno assoggettati ad
IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51,
quanto sopra si è esposto per l'omologo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in
tema d'imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. n. 8041/2008; 4589/2009,
18081/2010), in presenza di accertamenti bancari, condotti ex art. 51 cit. è
onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla
movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione o perché
egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. pure Cass. n.
9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto
non si riferiscono ad operazioni imponibili.
L'impugnata
sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi, va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa
va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente.
Si ravvisano
giusti motivi, in considerazione della novità delle questioni affrontate, per
compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito,
rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio.
Cassazione
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18030 Anno 2013
Presidente:
C. M. - Relatore: D. B. A.
Data pubblicazione: 24/07/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C. S., rappresentata e difesa, giusta delega a margine
del ricorso, dall'Avvocato C. C., elettivamente domiciliata in (Omissis), nel relativo studio RICORRENTE
CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
(Omissis) è domiciliata, CONTRORI
CORRENTE AVVERSO la sentenza n.109/10/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma - Sezione n. 10, in data 25.03.2010, depositata il 03 maggio
2010; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26
Giugno 2013, dal Relatore Dott. A. D. B.; Presente il P.M. dott.ssa I. Z.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso iscritto a R.G.
n.3265/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: Viene
impugnata la decisione n. 109/10/2010, della CTR di Roma Sezione n.10 in data
25.03.2010, DEPOSITATA il 03 maggio 2010. Con tale decisione la CTR, ha accolto
l'appello dell'Agenzia Entrate e dichiarato fondata la pretesa fiscale.
2 - Con il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione di accertamenti, relativa ad IRPEF degli anni 2002, 2003 e 2004,
la contribuente ha chiesto la Cassazione della decisione impugnata, sulla base
di due mezzi.
3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque,
rigettata.
4 - Le questioni poste dal ricorso, sembra possano
essere esaminate e risolte, tenendo conto di quanto affermato da questa Corte,
in pregresse pronunce. Muovendo dalla sentenza della Corte di Giustizia n.268
del 20.11.2001, che ha affermato che "la prostituzione costituisce una
prestazione di servizi retribuita" è stato anche recentemente precisato
(Cass. n.10578/2011) che i comuni principi in tema di accertamento dei redditi
attraverso i dati bancari si applicano anche quando il reddito da assoggettare
a tassazione costituisca provento di fatti, atti o attività qualificabili come
illecito civile, penale o amministrativo e che, in coerenza, il reddito
derivante dall'esercizio della prostituzione, in base al generale principio
della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza,
introdotto dall'art.36 comma 34 bis del DL n.223/2006, è sussumibile sotto
l'art.6 lett. f) del Tuir e soggetto ad imposizione diretta.
E' stato, pure, affermato che, sotto altro profilo,
che in tema di accertamento dei redditi, la disponibilità dei beni previsti
dall'art.2 del dpr n.600 del 1973, costituisce "una presunzione di
capacità contributiva da qualificare <legale> ai sensi dell'art.2728
cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto
certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva", di
tal chè "il Giudice Tributario, una volta accertata l'effettività fattuale
degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti
dall'ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità
presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità,
ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla
provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso dei
beni indicati dalla norma" (Cass. n.19252/05, n.14161/2003, n.12731/2002,
n.11611/2001).
L'impugnata decisione sembra in linea con i richiamati
principi, avendo, pure, evidenziato che contribuente, sulla quale gravava il
relativo onere, non aveva offerto alcuna prova, sottesa a dimostrare che il
reddito effettivo dalla stessa prodotto, doveva ritenersi diverso ed inferiore
a quello scaturente dalle applicate presunzioni.
4 bis - Sotto altro profilo, avuto riguardo alla
ratio, alla statuizione dell'impugnata sentenza ed ai principi innanzi
richiamati, le censure non appaiono meritevoli di accoglimento, sia in
considerazione del fatto che il ricorrente per cassazione "deve
rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il
significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover
ricorrere al contenuto di altri atti del processo"(Cass. n.15672/05;
19756/05, n.20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, deve indicare
specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente
considerate, ad una diversa decisione, nonché i vizi logici e giuridici della
motivazione (Cass. n.11462/2004, n.2090/2004, n.1170/2004, n.842/2002), sia
pure perché, in ipotesi, essendo la statuizione conforme a diritto trova
applicazione l'ultimo comma dell'art.384 cpc.
5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per
la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione,
proponendosene il rigetto, per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt.375
e 380 bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi La Corte, Vista la
relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa; Considerato
che alla stregua dei principi richiamati in relazione, che il Collegio
condivide, il ricorso va rigettato, non inducendo a diverso opinamento le
difese della contribuente, svolte, da ultimo, con la memoria 18.06.2013;
Considerato, altresì, che, avuto riguardo al diverso esito nelle fasi di merito
ed all'epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio
vanno compensate; Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così
deciso in Roma il 26 Giugno 2013.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7206 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
Data
pubblicazione: 13/04/2016
SENTENZA
sul ricorso 1108-2009 proposto da:
B. M., domiciliata in (omissis) presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'Avvocato M. D. G., giusta
delega in calce;
-
ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA (omissis),
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-
controricorrente -
avverso la sentenza n. 87/2008 della COMM. TRIB. REG.
di MILANO, depositata il 16/10/2008; udita la relazione della causa svolta
nella pubblica udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. M. E. L. T.; udito
per il controricorrente l'Avvocato M. che si riporta agli atti; udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T. B. che ha concluso per
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
M. B. ricorre contro l'Agenzia delle entrate per la
cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (n. 87/34/08 dep. 16 ottobre 2008), ha confermato la rettifica del
reddito (ai fini dell'Irpef anno 2001), in considerazione dell'incremento
patrimoniale rappresentato da due atti di acquisto di immobili (registrati in
Milano nell'anno 2004, del valore di E. 316.829,09). L'Ufficio, ritenendo tali
incrementi patrimoniali dimostrativi di una non dichiarata capacità
contributiva della B. - che non aveva presentato dichiarazione dei redditi per
gli anni d'imposta oggetto di controllo e non aveva risposto alle richieste di
chiarimenti dell'Ufficio - ne aveva spalmato il valore nell'anno dell'acquisto
e nei cinque precedenti, secondo il disposto dell'articolo 38, quinto comma,
d.P.R. 600/73, nel testo applicabile ratione temporis. La Commissione
Tributaria Regionale, confermando la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Lecco, ha respinto l'appello, disattendendo le contestazioni
mosse dalla contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento
(relative alla mancata indicazione nell'atto impugnato della categoria di
reddito, ritenuto non tassabile in quanto provento dell'attività di prostituzione,
per il quale non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi).
Il ricorso si articola in due motivi. L'Agenzia delle
entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si deduce violazione di legge, stante
la non tassabilità dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione (ex
art. 6 TUIR), costituendo tali proventi risarcimento del danno, come tale non
assoggettabile a tassazione. Rileva la ricorrente l’impossibilità di provare il
minor reddito percepito rispetto a quello accertato, data la mancata tenuta di
contabilità, con conseguente lesione delle norme costituzionali e di
uguaglianza fra i cittadini, chiedendo la rimessione degli atti alla Corte
costituzionale (per violazione dell'art. 53 cost. da parte del DM 10.9.92 in
contrasto con la legge 212/2000). Invoca l'illegittimità delle sanzioni per
omessa dichiarazione, in mancanza di specifica disposizione che preveda un
regime fiscale per l'attività di prostituzione.
2. Col secondo motivo si deduce omessa motivazione su
un fatto decisivo, consistente nella doglianza sul mancato inquadramento del
reddito prodotto in una delle categorie previste dalla legge nonché sul
criterio seguito ai fini del calcolo dell'imponibile, lamentando in particolare
che la CTR abbia qualificato "anomala" l'attività svolta invece che
forma di risarcimento del danno. Si contesta inoltre il calcolo effettuato in
via meramente presuntiva, e su cui la CTR si è limitata a confermare la
decisione di primo grado, senza motivare sulla dedotta impossibilità di
"controllare l'esatta applicazione dell'imponibile".
3. Gli
anzidetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono soggetti ad
una comune declaratoria di inammissibilità, per mancata formulazione del
quesito di diritto e del momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., cui la
causa soggiace in relazione alla suindicata data di deposito della sentenza. In
ossequio a tale disciplina ciascuna censura deve, all'esito della sua
illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, con riferimento alla
deduzione di violazione di legge; ovvero, con riferimento alla omessa
motivazione, contenere un "momento di sintesi", omologo al quesito di
diritto, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al
quale la motivazione si assume omessa, contraddittoria o insufficiente, nonché
le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi inidonea a
giustificare la decisione di appello (cfr., ex plurimis, Cass.
8997/08; n. 2652/08; Cass. S.U. 11652/08; n. 16528/08; n. 12421/10).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le
spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.000,00,
oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione quinta civile della Corte Suprema di cassazione.
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE Sez. 5
Num. 15596 Anno 2016
Presidente: C. A.
Relatore: L. G.
Data pubblicazione: 27/07/2016
sul ricorso 14354-2012 proposto da: B. M.,
elettivamente domiciliata in ROMA (omissis),
presso lo studio dell'avvocato A. B. V., che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato E. P. giusta delega in calce;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA (omissis), presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; avverso la
sentenza n. 45/2011 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA depositata il 19/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/2016 dal
Consigliere Dott. G. L.; udito per il ricorrente l'Avvocato P. che ha chiesto
l'accoglimento; udito per il controricorrente l'Avvocato B. che ha chiesto il
rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R.
S. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale
nei confronti di B. M., che, pur non avendo mai presentato dichiarazione dei
redditi (tranne che per l'annualità 2003), risultava intestataria di numerose
autovetture anche di lusso, acquirente di un appartamento, titolare di vari
contratti di locazione immobiliare; inoltre, dagli accertamenti bancari
effettuati, B. M. risultava intestataria di dieci conti correnti attivi e di
gestioni patrimoniali. Sulla base degli accertamenti effettuati, con
particolare riguardo ai dati relativi ai versamenti sui conti correnti bancari,
l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta
2004 con il quale recuperava a tassazione ai fini Irpef un reddito imponibile
di euro 29.240. Contro l'avviso di accertamento B. M. proponeva ricorso
sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento
dell'attività di prostituzione dalla stessa esercitata.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze con
sentenza n.127 del 2008 accoglieva parzialmente il ricorso: riconosceva
rilevanza reddituale ai proventi dell'attività di meretricio, ma riteneva che
essi fossero soltanto quelli risultanti dai versamenti sui conti correnti
effettuati in contanti, escludendo quelli effettuati mediante assegni.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello e B. M. si
costituiva proponendo a propria volta appello incidentale. Con sentenza n.45
del 19.4.2011 la Commissione tributaria regionale di Firenze accoglieva
l'appello principale della Agenzia delle Entrate e rigettava l'appello
incidentale della contribuente. Il giudice di appello confermava che i proventi
dell'attività di prostituzione dovevano essere compresi nella categoria
residuale dei "redditi diversi" quale prestazione volontaria di un
servizio dietro corrispettivo; riteneva corretta la rettifica del reddito
effettuata dall'Ufficio a norma dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, con
richiamo all'art.39 ai soli fini della indicazione della metodologia di
accertamento, senza che questo significasse contestazione di un reddito di
impresa.
Avverso la sentenza di appello B. M. propone ricorso
principale per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione dell'art.38
d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 e 6 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 in relazione
all'art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto che i
proventi della prostituzione sono assoggettabili ad imposizione diretta, sia
perché non esiste una norma tributaria che ne preveda l'imposizione, sia perché
non sono qualificabili come proventi illeciti; 2) omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.
con riguardo alla indicazione della norma per la quale si è proceduto
all'accertamento e conseguentemente al metodo applicato, in relazione
all'art.360 primo comma n.3 e 5 cod.proc.civ. 3)omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione ai sensi dell'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.
con riguardo alla qualificazione dei presunti redditi accertati, in relazione
all'art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ. avendo omesso qualsiasi motivazione
in ordine alla sollevata problematica sulla "occasionalità della
prestazione" 4) violazione e falsa applicazione dell'art.38 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600, in relazione all'art.360 primo comma n.3 cod.proc.civ.,
nella parte in cui non ha ritenuto rilevante l'individuazione della categoria
reddituale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato. Il Testo Unico delle
imposte sui redditi non contiene una definizione unitaria del concetto di
"reddito", ma prevede varie categorie reddituali, il cui elemento
comune è costituito dalla derivazione del reddito da una fonte produttiva. La categoria dei redditi elencata
dall'art.6 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 è stata ampliata dall'art.14
comma 4 della legge 24.12.1993 n.537, secondo cui i proventi derivanti da
illecito civile, penale o amministrativo (che non siano già stati interamente
sottratti al possessore a mezzo di provvedimento di sequestro o confisca
penale) sono sottoposti a tassazione in quanto classificabili in una delle
categorie reddituali previste dal citato art.6; l'art.36 comma 34 bis del d.l.
n.223 del 2006, convertito nella legge n.248 del 2006, con norma di
interpretazione autentica espressamente emanata in deroga al principio di irretroattività
delle norme tributarie previsto dall'art.3 della legge 212 del 2000, ha
stabilito che i proventi illeciti indicati dall'art.14 comma 4 "sono
considerati comunque come redditi diversi".
La
natura reddituale attribuita ex lege ai proventi delle attività illecite, con
la conseguente tassabilità quali "redditi diversi", comporta, a
maggior ragione, che venga riconosciuta natura reddituale all'attività di
prostituzione, di per sé priva di profili di illiceità (costituendo invece
illecito penale ogni attività di favoreggiamento o sfruttamento della
prostituzione altrui a norma dell'art.3 della legge 20.2.1958 n.75), attività
parzialmente tutelata dallo stesso ordinamento civile che comprende la
prestazione sessuale dietro corrispettivo nella categoria della obbligazione
naturale, la quale, se non consente il diritto di azione, attribuisce alla
persona che ha svolto l'attività di meretricio il diritto di ritenere
legittimamente le somme ricevute in pagamento della prestazione (art.2035
cod.civ.). La tassabilità dei proventi dell'attività di prostituzione è stata
avallata a livello comunitario dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee
con la sentenza del 20.11.2001, causa C-268/99, in cui ha affermato che « la
prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale
rientra nella nozione di attività economiche», e che «spetta al giudice
nazionale accertare , caso per caso, se sussistono le condizioni per ritenere
che la prostituzione sia svolto come lavoro autonomo», ossia al di fuori di
fenomeni di induzione , costrizione o sfruttamento della prostituzione altrui.
(i cui proventi, prima ancora che assoggettabili ad imposta, sono interamente
confiscabili quali provento di reato a norma dell'art.240 comma 1 cod.pen.).
Nel caso in esame il giudice di merito ha accertato che la contribuente (per
sua stessa dichiarazione) svolgeva liberamente ed autonomamente l'attività di
prostituzione, dalla quale erano derivati i proventi risultanti dai conti
correnti bancari, con conseguente imponibilità degli stessi, trattandosi di
attività assimilabile al lavoro autonomo se svolto in forma abituale, ovvero
rientrante nella categoria dei "redditi diversi" ai sensi dell'art.6
lett.f) e 67 lett.1) D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, se svolta, sempre autonomamente,
ma in forma occasionale. (nel senso della tassabilità dei proventi della
prostituzione, Sez.5 n. 2528 del 2010; Sez. 5, Sentenza n. 10578 del
13/05/2011, Rv. 618085).
2. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in
cui censura direttamente la motivazione contenuta nell'avviso di accertamento;
è infondato nella parte in cui censura per difetto di motivazione la sentenza
impugnata, la quale ha correttamente osservato che alla contribuente non è
stato contestato un reddito di impresa, ma è stato contestato un maggior
reddito della persona fisica a norma dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973
n.600, collocato nella categoria residuale dei "redditi diversi" ed
accertato mediante utilizzo della metodologia presuntiva ammessa dall'art.39
richiamato dall'art.38 comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
3. Il terzo motivo è inammissibile poiché non attiene
ad un punto decisivo della controversia, atteso che: l'esercizio della attività
di prostituzione, abituale o occasionale che sia, genera comunque un reddito
imponibile ai fini Irpef, trattandosi, nel primo caso, di redditi assimilabili
al lavoro autonomo, e, nel secondo caso, di redditi rientranti nella categoria
residuale dei redditi diversi previsti dall'art.6 comma 1 lett.f) d.P.R. 22
dicembre 1986 n.917; il requisito della abitualità è invece rilevante ai
diversi fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di prostituzione
anche alla imposizione indiretta (Iva) ai sensi dell'art.5 d.P.R. 26 ottobre
1972 n.633 (sul punto si veda la citata sentenza n. 10578 del 13/05/2011).
4. Il quarto motivo è inammissibile nella parte in cui
svolge censure attinenti direttamente ad una asserita illegittimità della
motivazione degli avvisi di accertamento; è infondato con riferimento alle
censure mosse alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'operato
dell'Ufficio che ha rettificato il reddito della persona fisica ai sensi
dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, sulla base dei dati risultati dai
versamenti sui conti correnti bancari, costituenti presunzione legale relativa
di maggior reddito.
La ricorrente deve essere condannata al rimborso delle
spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro millecinquecento
oltre eventuali spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso
delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro
millecinquecento oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso il 16.6.2016.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22413 Anno
2016
Presidente: C. A.
Relatore: L. G.
Data
pubblicazione: 04/11/2016
SENTENZA
sul ricorso 5894-2010 proposto da: AGENZIA DELLE
ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
-
ricorrente -
contro
B. M., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato
A. B. V., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato E. P. giusta
delega in atti;
- controricorrente -
sul ricorso 6241-2010 proposto da: B. M.,
elettivamente domiciliata in (omissis),
presso lo studio dell'avvocato A. B., rappresentata e difesa dall'avvocato E.
P. giusta delega in calce;
-
ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in (omissis)
presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
-
controricorrente -
avverso la sentenza n. 3/2008 della COMM.TRIB.REG.
TOSCANA, depositata il 22/01/2009; udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 16/06/2016 dal Consigliere Dott. G. L.; udito per il
ricorrente r.g. n. 5894/10 l'Avvocato B. che ha chiesto l'accoglimento; udito
per il controricorrente l'Avvocato P. che ha chiesto il rigetto; udito per il
ricorrente r.g. n. 6241/10 l'Avvocato P. che ha chiesto l'accoglimento; udito
per il controricorrente l'Avvocato B. che ha chiesto il rigetto; udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R. S. che ha concluso per
il n. r.g. 5894/10 l'accoglimento del ricorso, per il n. r.g. 6241/10 il
rigetto del ricorso. N.R.G.5894/201+6241/10
RITENUTO IN FATTO
L'Agenzia delle Entrate eseguiva una verifica nei
confronti di B. M., che, pur non avendo mai presentato dichiarazione dei
redditi (tranne che per l'annualità 2003), risultava intestataria di numerose
autovetture anche di lusso, acquirente di un appartamento, titolare di vari
contratti di locazione immobiliare; inoltre dagli accertamenti bancari eseguiti
risultava intestataria di dieci conti correnti attivi e di gestioni
patrimoniali. Sulla base dei versamenti rilevati dalle indagini bancarie,
l'Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per gli anni di imposta
dal 1996 al 2003 con i quali recuperava a tassazione, ai fini Irpef, redditi
diversi per importi annuali varianti da euro 39.850 ad euro 97.997, oltre al
reddito da fabbricati, l'unico denunciato dalla contribuente.
Contro gli avvisi di accertamento B.M. proponeva
ricorso, sostenendo la non tassabilità dei redditi accertati in quanto provento
dell'attività di prostituzione da lei esercitata.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze con
sentenza n.146 del 2006 accoglieva parzialmente il ricorso: riconosceva
rilevanza reddituale ai proventi dell'attività di meretricio, ma riteneva che
essi fossero soltanto quelli risultanti dai versamenti sui conti correnti
effettuati in contanti, escludendo quelli effettuati mediante versamento di
assegni. B. M. proponeva appello e l'Agenzia delle Entrate si costituiva
proponendo appello incidentale. Con sentenza n.3 del 22.1.2009 la Commissione
tributaria regionale di Firenze rigettava l'appello principale della
contribuente, confermando che il reddito da meretricio non costituisce reddito
esente o non imponibile e neppure provento da attività illecita, ma rientra tra
i redditi diversi, tassabili a norma degli artt.6 e 67 lett.1) d.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917, derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente
ovvero dalla assunzione di obblighi di fare o permettere; accoglieva
parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio, qualificando come reddito
tassabile, provento dell'attività di prostituzione, anche una parte dei
versamenti in assegni tra i quali quelli emessi da tale S. S.; riteneva
"giustificati", poiché non connessi con l'attività di prostituzione,
i restanti versamenti in assegni, con particolare riguardo agli assegni emessi
dalla società F.lli R., valorizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà resa dall'amministratore unico della società, il quale riferiva di avere
consegnato gli assegni ricevuti in pagamento dai clienti a B. M. perché li
depositasse sul proprio conto correnti, restituendogli l'equivalente in
contanti; riteneva valide le giustificazioni fornite da B. con riferimento agli
assegni emessi con traenza B., Comune di Firenze e Sai assicurazioni.
Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate
propone ricorso per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 41
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 2697 cod.civ. in relazione all'art. 360 comma
1 n. 3 cod.proc.civ., con riguardo ai versamenti di assegni ritenuti
giustificati ed in particolare degli assegni emessi dalla ditta F.lli R. e
degli assegni con traenza B., Comune di Firenze e Sai Assicurazione;
2) violazione dell'art. 7 comma 4 decreto legislativo
31 dicembre 1992 n. 546 in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. nella
parte in cui ha ammesso la prova costituita dalla dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà rilasciata dall'amministratore unico della F.lli R., in
violazione del divieto di prova testimoniale nel processo tributario, ed ha
conferito a tale atto valenza di prova piena anziché di prova indiziaria;
3) vizio di insufficiente o contraddittoria
motivazione nella parte in cui ha ritenuto giustificati i versamenti di assegni
provenienti dalla ditta F.lli R., nonostante dagli accertamenti riportati nel
processo verbale di constatazione non risultasse alcuna restituzione delle
somme ricevute.
La
contribuente resiste con controricorso. Contro la medesima sentenza anche B. M.
propone ricorso per i seguenti motivi:
1)
violazione e falsa applicazione di una norma di legge ai sensi dell'art. 360
comma primo n. 3 cod.proc.civ.;
2) omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 comma primo
n. 5 cod.proc.civ. con riguardo alla indicazione della norma per la quale si è
proceduto all'accertamento e conseguentemente al metodo applicato;
3)omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 primo comma
n. 5 cod.proc.civ., nella parte in cui ha ricompreso i proventi della
prostituzione una volta nell'attività di impresa, una volta nell'attività di
lavoro autonomo; ha ritenuto occasionale l'attività di prostituzione svolta
dalla contribuente e poi ha definito la stessa quale prostituta "di
lusso" con clienti abituali;
4)
violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
in relazione
all'art.
360 primo comma n.3 cod.proc.civ.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A norma dell'art. 335 cod.proc.civ., si procede
preliminarmente alla riunione dei ricorsi contro la medesima sentenza,
separatamente proposti dall'Agenzia
delle Entrate e dalla contribuente.
A) II ricorso della Agenzia delle Entrate (n.
5894/2010), da qualificarsi ricorso principale in quanto notificato per primo,
deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
1.Il primo motivo è inammissibile per inidoneità del
quesito. La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge previsto
dall'art. 360 primo comma n.3 cod.proc.civ., con riferimento agli articoli di
legge indicati nella enunciazione del motivo, mentre nel quesito di diritto
formula censure attinenti al diverso vizio di carenza di motivazione con
riguardo alla genericità ed aspecificità delle giustificazioni fornite dalla
contribuente. Deve pertanto applicarsi la regola secondo cui costituisce causa
di inammissibilità del motivo di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 366
bis cod.proc.civ., l'erronea sussunzione del vizio che il ricorrente intende
far valere in sede di legittimità nell'una o nell'altra delle fattispecie
previste dall'art. 360 cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 21099 del
16/09/2013, Rv. 628624; Sez. 3, Sentenza n. 21165 del 17/09/2013, Rv. 628690).
2.Il secondo ed il terzo motivo, da trattare
congiuntamente, sono fondati.
In materia di utilizzabilità delle prove dichiarative
nel processo tributario, questa Corte ha stabilito che, fermo restando il
divieto di assunzione della prova testimoniale sancito dall'art. 7 del d.lgs.
31 dicembre 1992 n. 546, anche al contribuente deve essere riconosciuta la
facoltà di avvalersi di dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale;
tuttavia esse non possono costituire prova piena dei fatti affermati, ma hanno
il valore probatorio più limitato "proprio degli elementi indiziari, i
quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non
sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione", secondo
quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 18 del 2000. (Sez.
5, Sentenza n. 11785 del 14/05/2010, Rv. 612990; Sez. 5, Sentenza n. 8369 del
05/04/2013, Rv. 626308).
La sentenza impugnata si è discostata da tale regola
di valutazione probatoria, omettendo di indicare quali siano gli ulteriori
elementi idonei a conferire valenza di prova alle dichiarazioni
extraprocessuali rese dall'amministratore della srl F.lli R. circa la causale
dei versamenti effettuati sui conti della contribuente B., estranea alla
società. Sussiste il vizio di carenza di motivazione nella parte in cui il
giudice di appello recepisce acriticamente le dichiarazioni in oggetto,
omettendo qualunque vaglio di attendibilità delle affermazioni
dell'amministratore della società laddove
riconduce la cospicua movimentazione di denaro
effettuata su conto intestato a soggetto estraneo alla società (B. M.) a meri
rapporti di "gentilezza e disponibilità", e ad una non meglio
precisata "impossibilità di negoziare presso il sistema bancario gli
assegni ricevuti dalla clientela"; il giudice di appello omette di
rispondere alle controdeduzioni svolte dall'Ufficio nell'appello incidentale in
ordine alla assenza, nelle movimentazioni bancarie esaminate, di ogni traccia
contabile della asserita retrocessione delle somme in contanti da parte di
B. in favore della società F.lli R.
In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso
della Agenzia delle Entrate, la sentenza deve essere cassata, con rinvio per
nuovo giudizio sul punto alla Commissione tributaria regionale della Toscana,
in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
B) Il
ricorso incidentale della contribuente è infondato.
1. Il primo motivo è inammissibile, a norma dell'art.
366 bis cod.proc.civ., per inidoneità del quesito. La ricorrente deduce il
vizio di violazione di legge senza specificare, nella enunciazione del motivo o
nella formulazione del quesito, quale sia la norma o le norme di legge che
assume violate dalla sentenza impugnata. Il quesito contiene una interrogazione
astratta circa la natura reddituale o meno dei proventi dell'attività di
prostituzione, che prescinde da qualunque collegamento con le concrete
argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata. Il quesito è
ulteriormente inammissibile perché irrilevante, nella parte in cui pone
l'interrogativo circa la qualificazione dei proventi dell'attività di
prostituzione quale "reddito di impresa", atteso che la sentenza
impugnata, nella fattispecie concretamente esaminata, ha ricondotto i proventi
della prostituzione esercitata dalla contribuente alla categoria dei
"redditi diversi", assimilabili al reddito da lavoro autonomo. (sulla
inammissibilità di quesiti di diritto di carattere generale ed astratto, Sez.
U., Sentenza n. 26020 del 30/10/2008, Rv. 605378).
2. Il secondo motivo è infondato. Il giudice di
appello ha correttamente rilevato che l'Ufficio ha proceduto all'accertamento
d'ufficio ai sensi dell'art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 con riferimento
alle annualità per le quali non è stata presentata denuncia dei redditi; con
riferimento all'annualità per la quale è stata presentata dichiarazione, ha
proceduto a norma dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 riguardante la
rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche, che espressamente richiama
le metodologie previste dall'art.3 9 stesso d.P.R., tra le quali
"l'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32” (nella specie accertamenti bancari).
3. Il terzo motivo è inammissibile poiché non attiene
ad un punto decisivo della controversia. Il
giudice di appello non ha qualificato i proventi dell'esercizio dell'attività
di prostituzione quale "redditi di impresa", ma li ha qualificati ai
sensi degli artt. 6 e 67 lett.1) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 quali
" redditi diversi derivanti dall'attività di lavoro autonomo non
esercitata abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare". La
pretesa contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui afferma che la
contribuente svolgeva attività di prostituzione in forma occasionale pur avendo
clienti abituali, è comunque circostanza irrilevante: l'esercizio della
attività di prostituzione, occasionale o abituale che sia, genera comunque un
reddito imponibile ai fini Irpef, trattandosi in ogni caso di proventi
rientranti nella categoria residuale dei redditi diversi prevista dall'art.6
comma 1 lett. f) d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; il requisito della abitualità
è rilevante ai diversi fini dell'assoggettamento dei proventi dell'attività di
prostituzione anche alle imposta indirette (Iva) a norma dell'art. 5 d.P.R. 26
ottobre 1972 n.633, secondo cui costituisce esercizio di arti o professioni,
soggette all'Iva, l'esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di
lavoro autonomo (in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 10578 del 13/05/2011, Rv.
618085).
4. Il quarto motivo è inammissibile per inidoneità del
quesito formulato a norma dell’art. 366 bis cod.proc.civ.: nella prima parte
non viene censurata la sentenza ma si pone un interrogativo sulle corrette
modalità di motivazione degli atti impositivi; la seconda parte contiene un
quesito circa la qualificazione dei proventi derivanti dall'attività di
prostituzione svolta con abitualità, non pertinente al caso in esame posto che
il giudice di merito ha ritenuto che la contribuente svolgesse attività di
prostituzione in forma non abituale.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il primo
motivo del ricorso principale della Agenzia delle Entrate ed accoglie il
secondo ed il terzo; cassa sul punto la
sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche
sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa
composizione. Rigetta il ricorso incidentale della contribuente.
Così
deciso il 16.6.2016
Estensore
G. L.
Presidente
A. C.
Testo Unico Imposte sui Redditi - Decreto Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 6 comma 1:
“I singoli
redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi
fondiari;
b) redditi di
capitale;
c) redditi di
lavoro dipendente;
d) redditi di
lavoro autonomo;
e) redditi di
impresa;
f) redditi diversi.”
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 14 comma 4: “Nelle
categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico delle
Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse
classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività
qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già
sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331
del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un
provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità
inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché
proceda al conseguente accertamento”
Legge 4 agosto 2006, n. 248 articolo 36 comma 34 bis: “In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma
4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel
senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano
classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1,
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come
redditi diversi.”
Scritto il 13 ottobre 2010 e modificato il 13 giugno 2019