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TRAVESTITO GRAZIATO DAL TAR

 

 

 

Un anno e mezzo fa, il TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la Sentenza 892/2009 ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio previsto dalla Legge 1423/1956 sulle misure di prevenzione. Tale provvedimento è stato emanato ai fini del presunto esercizio della prostituzione in luogo pubblico da parte del ricorrente, poiché questo è stato trovato, durante una notte a bordo della propria autovettura parcheggiata in un parcheggio di un supermercato a Lonato (BS), vestito in abiti da donna. Il Questore della suddetta città lombarda ha prescritto al travestito in questione il divieto di ritorno nel citato Comune del bresciano per tre anni, come prescritto dalla legge inerente. Però, il Tribunale Amministrativo Regionale competente ha dichiarato che il meretricio tra maggiorenni come semplice attività, anche in zone pubbliche, non può essere preso in considerazione per applicare il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio ai sensi dell’articolo 2 della Legge 1423/1956 e nell’impugnato decreto di allontanamento non sono presenti elementi descrittivi sufficienti per evidenziare che il soggetto in esame abbia tenuto un comportamento potenzialmente pericoloso tendente a commettere reati contro la pubblica sicurezza. Di conseguenza, la medesima autorità giudiziaria ha accolto il ricorso ed annullato il connesso Foglio di Via.

Si elenca di seguito il testo della relativa Sentenza.

 

 

 

 

N. 00892/2009 REG.SEN.

N. 00568/2008 REG.RIC

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 568 del 2008, proposto da: C. B., rappresentato e difeso dall'avv. M. M., con domicilio eletto presso C. B. in Brescia, (omissis) (Fax studio=(omissis));

contro

Ministero dell'Interno, Questore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, (omissis) (Fax=(omissis));

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 1/2/2008, DI DIVIETO DI FARE RITORNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONATO PER ANNI 3 IN DIFETTO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. S. T. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l’impugnato provvedimento il Questore di Brescia ha inibito al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Lonato per anni 3, a causa del deferimento in stato di libertà per il reato di atti contrari alla pubblica decenza: in particolare egli è stato sorpreso presso la discoteca D. travestito da donna, dando sospetto di fornire prestazioni sessuali a pagamento. Ad avviso dell’autorità egli non risiede a Lonato né dispone di mezzi di sussistenza, ed in conclusione rientra nell’ambito delle categorie di soggetti contemplati dall’art. 1 della L. 1423/56.

Riferisce il Sig. B. in punto di fatto di non avere precedenti penali a suo carico né condanne per qualsiasi tipo di reato, e che i verbalizzanti non hanno evidenziato elementi univoci tali da far presumere la condotta contestata, in quanto all’atto dell’accertamento egli si trovava solo a bordo della propria autovettura. Espone altresì di lavorare regolarmente a tempo indeterminato presso il Comune di C. da oltre 16 anni, e di avere un’abitazione in proprietà insieme alla madre. Rileva infine che le tendenze sessuali di ogni soggetto sono espressione di libertà.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:

• Violazione degli artt. 1 e 2 della L. 1423/56, in quanto il ricorrente non rientra in alcuna categoria indicata dalla legge che contempla le misure di prevenzione, non avendo egli commesso reati, non essendo dedito a traffici delittuosi, né pericoloso per la sicurezza pubblica;

• Eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione contraddittoria, in quanto egli risulta soltanto denunciato, non ha mai commesso nulla né è stato trovato in situazioni compromettenti, ed è stato rintracciato in abiti femminili – espressione della sua tendenza – all’interno della propria auto, in assenza di altre persone e senza che siano stati scoperti atteggiamenti indecenti o sconvenienti.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla Camera di consiglio del 18/6/2008 (ord. n. 467/08), la Sezione ha motivatamente respinto la domanda di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Alla pubblica udienza del 16/4/2009 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con l’impugnato provvedimento il Questore di Brescia ha disposto il divieto, a carico del ricorrente, di fare ritorno nel Comune di Lonato per anni 3.

1. Con unico articolato motivo di ricorso il Sig. B. deduce la violazione degli artt. 1 e 2 della L. 1423/56, in quanto egli non rientra in alcuna categoria indicata dalla legge che contempla le misure di prevenzione, non avendo egli commesso reati e non essendo dedito a traffici delittuosi, né pericoloso per la sicurezza pubblica; lamenta inoltre l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione contraddittoria, in quanto egli risulta soltanto denunciato, non ha mai commesso nulla né è stato trovato in posizioni compromettenti: è stato rintracciato in abiti femminili – espressione della sua tendenza – all’interno della propria auto in assenza di altre persone e senza che siano stati scoperti atteggiamenti indecenti o sconvenienti.

Il Collegio, rimeditando le conclusioni raggiunte in sede cautelare, ritiene che la doglianza sia fondata.

1.1 Il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi della L. 27/12/1956 n. 1423 la quale, nel testo vigente, dispone che il Questore può rimpatriare con foglio di via obbligatorio le persone – appartenenti alle categorie individuate all’art. 1 – che siano pericolose per la sicurezza pubblica.

L’art. 1 dispone testualmente che “I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

L’art. 2 comma 1 statuisce che “Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate”.

1.2 Nell’interpretare la normativa ora richiamata la giurisprudenza ha chiarito che la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum, è legittimamente applicata indipendentemente dall’esistenza di pendenze penali a carico dell’interessato (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/5/2002 n. 2931; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 20/9/2007 n. 8094; T.A.R. Valle d’Aosta – 13/6/2007 n. 84): essa ha quindi natura di misura di sicurezza diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli, e presuppone la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, il quale non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti per l’autorità di polizia anche meri sospetti ovvero indizi capaci di segnalare una situazione di pericolo secondo un lineare percorso logico (T.A.R. Umbria – 4/7/2003 n. 566; 14/2/2007 n. 13; sentenza Sezione 3/7/2008 n. 786).

1.3 Con riferimento a fattispecie analoghe a quella esaminata, ad avviso di una parte della giurisprudenza, per giustificare il rimpatrio con foglio di via sarebbe sufficiente l’accertamento dell’esercizio della prostituzione in luoghi pubblici, con offerta incondizionata a chiunque e senza alcuna cautela, perché poi da questo accertamento sarebbe legittimo dedurre in via logica la commissione di reati contro la moralità pubblica e il buon costume (T.A.R. Puglia Bari, sez. II – 3/4/2007 n. 949; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 20/9/2007 n. 8094).

Altro orientamento, invece, ritiene che il giudizio prognostico che legittima l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato, dai quali si possa evincere la commissione di reati suscettibili di mettere in pericolo l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza; non sarebbe invece sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute o transessuali (T.A.R. Piemonte, sez. II – 16/1/2007 n. 14; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 24/4/2008 n. 1259).

1.4 Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, tenuto conto che la prostituzione a fini di lucro personale – in quanto attività lecita ancorché immorale – può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali ad esempio l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo pubblico, e simili (T.A.R. Veneto, sez. III – 260/2009; 11/3/2009 n. 585).

In buona sostanza l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non è lo strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle condizioni di vita dell’interessato/a, onde desumerne l’apprezzabile possibilità che lo stesso/a sia incline alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano – 23/12/2008 n. 414; T.A.R. Emilia Romagna Parma – 21/1/2007 n. 18).

1.5 Orbene, dall’impugnato provvedimento non si evincono i necessari indici che consentono di affermare che il ricorrente abbia posto in essere attività o comportamenti socialmente pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ai sensi della L. 1423/1956.

I Carabinieri di Lonato, nella relazione dell’1/10/2007 (doc. 2/c dell’amministrazione) recepita dall’atto impugnato, espongono di aver rintracciato il ricorrente in abbigliamento volgare, mentre assumeva sembianze femminili molto appariscenti all’interno della propria vettura, dalla quale richiamava potenziali clienti. Tale atteggiamento sarebbe avvertito dagli utenti della zona come indecente ed indecoroso e costituirebbe un concreto pericolo per la circolazione stradale, ed al contempo sono numerose le segnalazioni e le lamentele che richiedono l’intervento delle Forze di Polizia.

La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, con il richiamo per relationem alla nota dei Carabinieri di Lonato, non contiene elementi specifici ed individualizzati che possano far presumere la commissione di reati da parte del ricorrente – soltanto denunciato per atti contrari alla pubblica decenza – o di condotte tali da porre in concreto in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza o la tranquillità pubblica: egli era solo all’interno della propria autovettura ed il luogo ove è stato sorpreso alle ore 00.40 è il parcheggio di un supermercato, sicuramente non frequentato in orario notturno da clienti o dipendenti. Risultano pertanto generici i fenomeni delinquenziali che indirettamente si accompagnerebbero alla prostituzione, come pure i paventati pericoli per la circolazione. Questi ultimi vengono riproposti nella nota questorile del 23/5/2008 (doc. 4/c), nella quale si dà conto (pag. 4) dei conducenti che, per mera curiosità, compiono “manovre improvvise costituenti pericolo e intralcio alla circolazione”: si tratta anzitutto di un elemento estraneo alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato e nel verbale dei Carabinieri e comunque non circostanziato, in assenza di indicazioni precise (vicinanza a strada trafficata, velocità sostenuta degli automobilisti in orario notturno, tasso di incidentalità, etc.).

Un altro elemento rappresentato è quello delle necessità fisiologiche espletate all’aperto, ma anch’esso è contenuto nella relazione “postuma” dell’amministrazione. Neppure soccorrono, a sostegno dell’atto impugnato, le precedenti identificazioni del ricorrente in loco (pagg. 2 e 3 nota 23/5/2008), le quali non evidenziano atteggiamenti scandalosi o sconvenienti.

1.6 In definitiva non è stato assolto l’obbligo di indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda il giudizio di appartenenza del ricorrente ad una delle categorie di cui all’art. 1 della L. 1423/1956, e di dimostrare la presenza degli indici di pericolosità sociale.

Peraltro l’atto impugnato contiene un’ulteriore inesattezza, nella parte in cui sostiene il mancato possesso di mezzi di sussistenza, dato che il ricorrente ha dimostrato di essere dipendente a tempo indeterminato presso un Ente pubblico fin dal 1991 (doc. 6) e di risiedere con la madre nell’abitazione di proprietà.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

G. P., Presidente

M. M., Consigliere

S. T., Primo Referendario, Estensore

 

 

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

 

 

 

Scritto il 18 gennaio 2011

 

 

 

 

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