TRAVESTITO GRAZIATO DAL TAR
Un anno e mezzo fa, il TAR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con la Sentenza 892/2009 ha annullato il
Foglio di Via Obbligatorio previsto dalla Legge
1423/1956 sulle misure di prevenzione. Tale provvedimento è stato emanato
ai fini del presunto esercizio della prostituzione in luogo pubblico da parte
del ricorrente, poiché questo è stato trovato, durante una notte a bordo della
propria autovettura parcheggiata in un parcheggio di un supermercato a Lonato
(BS), vestito in abiti da donna. Il Questore della suddetta città lombarda ha
prescritto al travestito in questione il divieto di ritorno nel citato Comune
del bresciano per tre anni, come prescritto dalla legge inerente. Però, il
Tribunale Amministrativo Regionale competente ha dichiarato che il meretricio
tra maggiorenni come semplice attività, anche in zone pubbliche, non può essere
preso in considerazione per applicare il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio
ai sensi dell’articolo 2 della Legge
1423/1956 e nell’impugnato decreto di allontanamento non sono presenti
elementi descrittivi sufficienti per evidenziare che il soggetto in esame abbia
tenuto un comportamento potenzialmente pericoloso tendente a commettere reati
contro la pubblica sicurezza. Di conseguenza, la medesima autorità giudiziaria
ha accolto il ricorso ed annullato il connesso Foglio di Via.
Si elenca di seguito il testo della relativa Sentenza.
N. 00892/2009 REG.SEN.
N. 00568/2008 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 568 del 2008, proposto da: C. B., rappresentato e
difeso dall'avv. M. M., con domicilio eletto presso C. B. in Brescia, (omissis) (Fax studio=(omissis));
contro
Ministero
dell'Interno, Questore di Brescia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, (omissis) (Fax=(omissis));
per
l'annullamento
previa
sospensione dell'efficacia,
DEL PROVVEDIMENTO
DEL QUESTORE DI BRESCIA IN DATA 1/2/2008, DI DIVIETO DI FARE RITORNO NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI LONATO PER ANNI 3 IN DIFETTO DI PREVENTIVA
AUTORIZZAZIONE.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste
le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 16/04/2009 il dott. S. T. e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con
l’impugnato provvedimento il Questore di Brescia ha inibito al ricorrente di
fare ritorno nel Comune di Lonato per anni 3, a causa del deferimento in stato
di libertà per il reato di atti contrari alla pubblica decenza: in particolare
egli è stato sorpreso presso la discoteca D. travestito da donna, dando
sospetto di fornire prestazioni sessuali a pagamento. Ad avviso dell’autorità
egli non risiede a Lonato né dispone di mezzi di sussistenza, ed in conclusione
rientra nell’ambito delle categorie di soggetti contemplati dall’art. 1 della
L. 1423/56.
Riferisce
il Sig. B. in punto di fatto di non avere precedenti penali a suo carico né
condanne per qualsiasi tipo di reato, e che i verbalizzanti non hanno
evidenziato elementi univoci tali da far presumere la condotta contestata, in
quanto all’atto dell’accertamento egli si trovava solo a bordo della propria
autovettura. Espone altresì di lavorare regolarmente a tempo indeterminato
presso il Comune di C. da oltre 16 anni, e di avere un’abitazione in proprietà
insieme alla madre. Rileva infine che le tendenze sessuali di ogni soggetto
sono espressione di libertà.
Con
gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la
Segreteria della Sezione, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe,
deducendo i seguenti motivi di diritto:
•
Violazione degli artt. 1 e 2 della L. 1423/56, in quanto il ricorrente non
rientra in alcuna categoria indicata dalla legge che contempla le misure di
prevenzione, non avendo egli commesso reati, non essendo dedito a traffici
delittuosi, né pericoloso per la sicurezza pubblica;
•
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione contraddittoria, in
quanto egli risulta soltanto denunciato, non ha mai commesso nulla né è stato
trovato in situazioni compromettenti, ed è stato rintracciato in abiti
femminili – espressione della sua tendenza – all’interno della propria auto, in
assenza di altre persone e senza che siano stati scoperti atteggiamenti
indecenti o sconvenienti.
Si è
costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
Alla
Camera di consiglio del 18/6/2008 (ord. n. 467/08),
la Sezione ha motivatamente respinto la domanda di sospensione degli effetti
dell’atto impugnato.
Alla
pubblica udienza del 16/4/2009 il gravame è stato chiamato per la discussione e
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con
l’impugnato provvedimento il Questore di Brescia ha disposto il divieto, a carico
del ricorrente, di fare ritorno nel Comune di Lonato per anni 3.
1.
Con unico articolato motivo di ricorso il Sig. B. deduce la violazione degli
artt. 1 e 2 della L. 1423/56, in quanto egli non rientra in alcuna categoria
indicata dalla legge che contempla le misure di prevenzione, non avendo egli
commesso reati e non essendo dedito a traffici delittuosi, né pericoloso per la
sicurezza pubblica; lamenta inoltre l’eccesso di potere per travisamento dei
fatti e motivazione contraddittoria, in quanto egli risulta soltanto
denunciato, non ha mai commesso nulla né è stato trovato in posizioni
compromettenti: è stato rintracciato in abiti femminili – espressione della sua
tendenza – all’interno della propria auto in assenza di altre persone e senza
che siano stati scoperti atteggiamenti indecenti o sconvenienti.
Il
Collegio, rimeditando le conclusioni raggiunte in sede cautelare, ritiene che
la doglianza sia fondata.
1.1
Il provvedimento in controversia è stato adottato ai sensi della L. 27/12/1956
n. 1423 la quale, nel testo vigente, dispone che il Questore può rimpatriare
con foglio di via obbligatorio le persone – appartenenti alle categorie
individuate all’art. 1 – che siano pericolose per la sicurezza pubblica.
L’art.
1 dispone testualmente che “I provvedimenti previsti dalla presente legge si
applicano a:
1)
coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono
abitualmente dediti a traffici delittuosi;
2)
coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di
attività delittuose;
3)
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o
la tranquillità pubblica”.
L’art.
2 comma 1 statuisce che “Qualora le persone indicate nell'articolo precedente
siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di
residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio
di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva
autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal
quale sono allontanate”.
1.2
Nell’interpretare la normativa ora richiamata la giurisprudenza ha chiarito che
la misura di prevenzione, in quanto comminabile ante delictum,
è legittimamente applicata indipendentemente dall’esistenza di pendenze penali
a carico dell’interessato (Consiglio di Stato, sez. IV – 27/5/2002 n. 2931;
T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 20/9/2007 n. 8094; T.A.R. Valle d’Aosta –
13/6/2007 n. 84): essa ha quindi natura di misura di sicurezza diretta a
prevenire reati piuttosto che a reprimerli, e presuppone la formulazione di un
giudizio di pericolosità sociale, il quale non richiede la sussistenza di prove
compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti per l’autorità di
polizia anche meri sospetti ovvero indizi capaci di segnalare una situazione di
pericolo secondo un lineare percorso logico (T.A.R. Umbria – 4/7/2003 n. 566;
14/2/2007 n. 13; sentenza Sezione 3/7/2008 n. 786).
1.3
Con riferimento a fattispecie analoghe a quella esaminata, ad avviso di una
parte della giurisprudenza, per giustificare il rimpatrio con foglio di via
sarebbe sufficiente l’accertamento dell’esercizio della prostituzione in luoghi
pubblici, con offerta incondizionata a chiunque e senza alcuna cautela, perché
poi da questo accertamento sarebbe legittimo dedurre in via logica la
commissione di reati contro la moralità pubblica e il buon costume (T.A.R.
Puglia Bari, sez. II – 3/4/2007 n. 949; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI –
20/9/2007 n. 8094).
Altro
orientamento, invece, ritiene che il giudizio prognostico che legittima l’ordine
di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione
a specifici comportamenti attribuibili direttamente all’interessato, dai quali
si possa evincere la commissione di reati suscettibili di mettere in pericolo
l’integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza; non sarebbe invece
sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di
allarme causato dalla presenza di prostitute o transessuali (T.A.R. Piemonte,
sez. II – 16/1/2007 n. 14; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 24/4/2008 n.
1259).
1.4
Il Collegio ritiene di aderire a questo secondo orientamento, tenuto conto che
la prostituzione a fini di lucro personale – in quanto attività lecita ancorché
immorale – può essere qualificata come pericolosa per la sicurezza pubblica o
per la pubblica moralità allorquando esercitata con particolari modalità, quali
ad esempio l’adescamento, l’ostentazione scandalosa, le molestie ai passanti, i
clamori e gli assembramenti idonei a provocare litigi, gli atti osceni in luogo
pubblico, e simili (T.A.R. Veneto, sez. III – 260/2009; 11/3/2009 n. 585).
In
buona sostanza l’allontanamento con foglio di via obbligatorio non è lo
strumento di regola deputato per intervenire sul fenomeno della prostituzione
e, pertanto, il provvedimento basato su una siffatta motivazione deve dare
contezza delle concrete modalità di esercizio del meretricio, dell’eventuale
continuità di tale condotta e di ogni altro elemento utile in ordine alle
condizioni di vita dell’interessato/a, onde desumerne l’apprezzabile
possibilità che lo stesso/a sia incline alla commissione di reati che offendono
o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano –
23/12/2008 n. 414; T.A.R. Emilia Romagna Parma – 21/1/2007 n. 18).
1.5
Orbene, dall’impugnato provvedimento non si evincono i necessari indici che
consentono di affermare che il ricorrente abbia posto in essere attività o
comportamenti socialmente pericolosi, potenzialmente rivolti alla commissione
di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la
tranquillità pubblica ai sensi della L. 1423/1956.
I
Carabinieri di Lonato, nella relazione dell’1/10/2007 (doc. 2/c dell’amministrazione)
recepita dall’atto impugnato, espongono di aver rintracciato il ricorrente in
abbigliamento volgare, mentre assumeva sembianze femminili molto appariscenti
all’interno della propria vettura, dalla quale richiamava potenziali clienti.
Tale atteggiamento sarebbe avvertito dagli utenti della zona come indecente ed
indecoroso e costituirebbe un concreto pericolo per la circolazione stradale,
ed al contempo sono numerose le segnalazioni e le lamentele che richiedono
l’intervento delle Forze di Polizia.
La
motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, con il richiamo per
relationem alla nota dei Carabinieri di Lonato, non
contiene elementi specifici ed individualizzati che possano far presumere la
commissione di reati da parte del ricorrente – soltanto denunciato per atti
contrari alla pubblica decenza – o di condotte tali da porre in concreto in
pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sicurezza o la
tranquillità pubblica: egli era solo all’interno della propria autovettura ed
il luogo ove è stato sorpreso alle ore 00.40 è il parcheggio di un
supermercato, sicuramente non frequentato in orario notturno da clienti o
dipendenti. Risultano pertanto generici i fenomeni delinquenziali che
indirettamente si accompagnerebbero alla prostituzione, come pure i paventati
pericoli per la circolazione. Questi ultimi vengono riproposti nella nota
questorile del 23/5/2008 (doc. 4/c), nella quale si dà conto (pag. 4) dei
conducenti che, per mera curiosità, compiono “manovre improvvise costituenti
pericolo e intralcio alla circolazione”: si tratta anzitutto di un elemento
estraneo alle valutazioni espresse nel provvedimento impugnato e nel verbale
dei Carabinieri e comunque non circostanziato, in assenza di indicazioni
precise (vicinanza a strada trafficata, velocità sostenuta degli automobilisti
in orario notturno, tasso di incidentalità, etc.).
Un
altro elemento rappresentato è quello delle necessità fisiologiche espletate
all’aperto, ma anch’esso è contenuto nella relazione “postuma” dell’amministrazione.
Neppure soccorrono, a sostegno dell’atto impugnato, le precedenti
identificazioni del ricorrente in loco (pagg. 2 e 3 nota 23/5/2008), le quali
non evidenziano atteggiamenti scandalosi o sconvenienti.
1.6
In definitiva non è stato assolto l’obbligo di indicare gli elementi di fatto
sui quali si fonda il giudizio di appartenenza del ricorrente ad una delle
categorie di cui all’art. 1 della L. 1423/1956, e di dimostrare la presenza
degli indici di pericolosità sociale.
Peraltro
l’atto impugnato contiene un’ulteriore inesattezza, nella parte in cui sostiene
il mancato possesso di mezzi di sussistenza, dato che il ricorrente ha
dimostrato di essere dipendente a tempo indeterminato presso un Ente pubblico
fin dal 1991 (doc. 6) e di risiedere con la madre nell’abitazione di proprietà.
In
conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le
oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione
integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di
Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La
presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16/04/2009 con
l'intervento dei Magistrati:
G.
P., Presidente
M.
M., Consigliere
S.
T., Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
IL
PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il
04/05/2009
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
SEGRETARIO
Scritto il 18 gennaio 2011