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LUCCIOLA GRAZIATA DAL TAR UMBRIA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria con la Sentenza n. 15/2011 ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio, previsto dall’articolo 2 della Legge 1423/1956 e modifiche, emesso dal Questore di Perugia nei confronti di una prostituta stradale. Si rileva come il suddetto Organo Giudicante locale abbia stabilito che la prostituzione, non solo è un’attività lecita nel rispettivo esercizio, ma anche che per giustificare un eventuale provvedimento di misure di prevenzione, ai sensi della branchia legislativa succitata, si debba ottenere un sospetto in merito basato su fattori concreti, effettivi e con abitualità alla commissione dei reati connessi, senza una mera supposizione, come l’eventuale intralcio al traffico e/o l’integralità fisica e morale dei minori, che possono essere evitati dal soggetto in questione. Tale condizione, oltretutto, non può essere fondata da una supposizione di pericolosità sociale del sesso a pagamento, come appunto si identifica la così detta “Meretriciofobia”.

Si elenca di seguito il testo della Sentenza suddetta.

 

 

 

 

 

 

N. 00015/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2010, proposto dalla sig.ra (omissis), rappresentata e difesa dagli avv.ti F. D. P. e A. P., con domicilio eletto presso l’avv. F. D. P. in Perugia, via (omissis);

contro

Questura di Perugia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, con domicilio ope legis in Perugia, (omissis);

per l'annullamento

del provvedimento del Questore di Perugia datato 12.8.2010 con il quale è stato vietato alla ricorrente di fare ritorno nel Comune di Perugia per la durata di anni tre, senza una preventiva autorizzazione, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Perugia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. C. L. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La ricorrente, sig.ra (omissis), cittadina rumena, impugna il provvedimento del Questore di Perugia in data 12 agosto 2010 con il quale le è stato vietato di fare ritorno nel comune di Perugia per la durata di anni tre e senza una preventiva autorizzazione, ai sensi degli artt. 1 e 2 della l. n. 1423/1956.

1.1. Il provvedimento trae causa dall’essere la stessa stata “notata lungo la strada Trasimeno Ovest, luogo solitamente frequentato da meretrici, in abiti succinti e in attesa di occasionali clienti ponendo in essere un comportamento tale da creare concreto pericolo per la circolazione stradale e notevole disturbo alla quiete pubblica”.

2. In due motivi articolati viene dedotta la violazione della l. n. 1423/1956, per inesistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, non essendo rinvenibile nel comportamento della ricorrente l’essere dedita abitualmente a traffici delittuosi né alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni o la sanità la sicurezza e la tranquillità pubblica né la circostanza che la stessa viva abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

2.1. E’ inoltre dedotta l’erronea valutazione dei fatti in relazione all’idoneità dell’episodio riportato nella motivazione del provvedimento a rappresentare un concreto pericolo per la circolazione stradale e un notevole disturbo della quiete pubblica, attesa l’estraneità del meretricio con la sicurezza stradale

3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio ed ha contro dedotto riportando i documenti di causa.

4. Il Collegio ritiene di confermare la propria giurisprudenza secondo la quale l'esercizio della prostituzione non costituisce presupposto sufficiente per l’emanazione della misura di prevenzione consistente nel divieto di far ritorno nel Comune senza previa autorizzazione del questore.

4.1. Secondo le prevalenti decisioni dei tribunali amministrativi regionali, la prostituzione non si connota come un traffico delittuoso, né quindi delittuosi sono i suoi proventi, né certo si profila, trattandosi di condotta lecita, come un reato contro i minori, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.

4.2. E’ inoltre inconferente il riferimento all'asserito pericolo per la circolazione stradale ed al disturbo per la quiete pubblica correlati alla condotta della ricorrente: anche ammettendo, in via di ipotesi, che l'intralcio della circolazione ed il disturbo della pubblica quiete possano in particolari casi costituire reati, è necessario che l'Amministrazione dimostri, con riferimento a specifiche precedenti condanne, che il destinatario del provvedimento di rimpatrio sia abitualmente dedito alla loro commissione.

5. L'applicabilità dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei confronti di una persona che esercita la prostituzione è stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1 settembre 2008,. 503) con riferimento alla motivazione sufficiente a sorreggere il provvedimento, in ordine al giudizio di pericolosità sociale espresso dal questore.

5.1. Nel testo originario, gli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/56, inquadravano tra le persone potenzialmente pericolose anche quelle abitualmente dedite ad attività «contrarie alla morale pubblica ed al buon costume» e ritenevano applicabile l'ordine di rimpatrio nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente qualora fossero pericolose non solo per la sicurezza pubblica ma anche «per la pubblica moralità».

5.2. Con la legge n. 327/1988 le categorie sono state riscritte e ridotte da cinque a tre, eliminando ogni riferimento alla morale ed al buon costume, tranne l'offesa od il pericolo per la morale dei minorenni; coerentemente, è stata soppressa, nel successivo art. 2, la pericolosità per la pubblica moralità ed è stato previsto il solo pericolo alla pubblica sicurezza.

5.3. Secondo l'art. 2 della legge n. 1423/56 come modificato dalla legge n. 327/1988, il provvedimento motivato con foglio di via obbligatorio può essere emanato dal Questore nei confronti delle persone che siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza.

5.4. Con gli emendamenti apportati alla legge n. 1423/1956 dalla legge n. 327/1988, il regime delle misure di prevenzione è stato adeguato ai richiami della Consulta (sentenze nn. 177/80 e 23/64) circa la necessità di applicare anche in questa materia i principi di legalità e tassatività che governano le limitazioni dei diritti fondamentali, fra i quali rientra anche quello alla libera circolazione (art. 16 Cost.),: la stessa giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (sent. n. 121/96) ha ritenuto che l'esercizio della prostituzione - in quanto attività lecita ancorché immorale - non legittima di per sé l'adozione dell'ordine di rimpatrio, potendo tale ordine considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano tali da costituire in concreto pericolo per la sicurezza o la moralità pubblica.

5.5. A seguito dell’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dalla l. n. 1423/1956, costituendo una misura di polizia diretta a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica, il quale, pur non richiedendo prove compiute della commissione di reati, deve, tuttavia, essere motivato con riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti; fermo restando che tali comportamenti non si concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi.

5.6. Quanto alla consistenza degli indici di pericolosità che in concreto debbono accompagnare l'attività di prostituzione affinché questa possa essere considerata socialmente pericolosa in quanto potenzialmente diretta alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, è pertanto stato ritenuto che il giudizio prognostico a supporto dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili direttamente all'interessata, dai quali si possa indurre la commissione di reati atti a mettere in pericolo l'integrità di minorenni o la pubblica moralità e sicurezza: non essendo invece sufficiente a tal fine la generica descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di prostitute.

5.7. Ai fini dell'adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi fuori dei luoghi di residenza, il provvedimento questorile deve accertare la sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la sicurezza pubblica.

5.8. Il provvedimento di foglio di via obbligatorio deve fare riferimento agli elementi di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell'interessato ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. n. 1423/1956 e deve indicare le ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.

6. Nel provvedimento all’esame del Collegio, i referti giustificativi posti a fondamento nella proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non indicano alcun elemento specifico ed individualizzato che possa far presumere la commissione del reato di atti osceni in luogo pubblico da parte della ricorrente, in particolare a danno della moralità dei minori. La semplice presenza della ricorrente in una strada usualmente frequentata da parsone dedite all’attività di meretricio e il conseguente intralcio al traffico che ne derivava non sono di per sé idonei a far ritenere l’interessata persona dedita alla commissione di atti volti a compromettere la moralità dei minorenni e la tranquillità pubblica.

7. In assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla pericolosità della ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica, come richiesto dall'art. 2 della l. n. 1432/1956 per il suo allontanamento, il provvedimento deve essere ritenuto illegittimo e va annullato in accoglimento del ricorso in epigrafe.

7.1. La compensazione tra le parti delle spese del giudizio è giustificata in considerazione di alcune oscillazioni giurisprudenziali sinora registratesi sul tema trattato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato..

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

C. L., Presidente, Estensore

C. L. C., Consigliere

P. U., Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

 

 

Scritto il 26 marzo 2012

 

 

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