LUCCIOLA GRAZIATA DAL TAR UMBRIA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Umbria con la Sentenza n. 15/2011 ha annullato il Foglio di Via Obbligatorio,
previsto dall’articolo 2 della Legge
1423/1956 e modifiche, emesso dal Questore di Perugia nei confronti di una
prostituta stradale. Si rileva come il suddetto Organo Giudicante locale abbia
stabilito che la prostituzione, non solo è un’attività lecita nel rispettivo
esercizio, ma anche che per giustificare un eventuale provvedimento di misure
di prevenzione, ai sensi della branchia legislativa succitata, si debba
ottenere un sospetto in merito basato su fattori concreti, effettivi e con
abitualità alla commissione dei reati connessi, senza una mera supposizione, come
l’eventuale intralcio al traffico e/o l’integralità fisica e morale dei minori,
che possono essere evitati dal soggetto in questione. Tale condizione,
oltretutto, non può essere fondata da una supposizione di pericolosità sociale
del sesso a pagamento, come appunto si identifica la così detta “Meretriciofobia”.
Si elenca di
seguito il testo della Sentenza suddetta.
N. 00015/2011
REG.PROV.COLL.
N. 00495/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione
Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60
e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso
numero di registro generale 495 del 2010, proposto dalla sig.ra (omissis), rappresentata e difesa dagli
avv.ti F. D. P. e A. P., con domicilio eletto presso l’avv. F. D. P. in
Perugia, via (omissis);
contro
Questura di
Perugia e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Stato, con domicilio ope legis in Perugia, (omissis);
per
l'annullamento
del
provvedimento del Questore di Perugia datato 12.8.2010 con il quale è stato
vietato alla ricorrente di fare ritorno nel Comune di Perugia per la durata di
anni tre, senza una preventiva autorizzazione, nonché di tutti gli atti
presupposti, connessi e comunque consequenziali.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio di Questura di Perugia e di Ministero
dell'Interno;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. C. L. e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le
stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La
ricorrente, sig.ra (omissis),
cittadina rumena, impugna il provvedimento del Questore di Perugia in data 12
agosto 2010 con il quale le è stato vietato di fare ritorno nel comune di Perugia
per la durata di anni tre e senza una preventiva autorizzazione, ai sensi degli
artt. 1 e 2 della l. n. 1423/1956.
1.1. Il
provvedimento trae causa dall’essere la stessa stata “notata lungo la strada
Trasimeno Ovest, luogo solitamente frequentato da meretrici, in abiti succinti
e in attesa di occasionali clienti ponendo in essere un comportamento tale da
creare concreto pericolo per la circolazione stradale e notevole disturbo alla
quiete pubblica”.
2. In due
motivi articolati viene dedotta la violazione della l. n. 1423/1956, per
inesistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione, non
essendo rinvenibile nel comportamento della ricorrente l’essere dedita
abitualmente a traffici delittuosi né alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni o la sanità la
sicurezza e la tranquillità pubblica né la circostanza che la stessa viva
abitualmente anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
2.1. E’
inoltre dedotta l’erronea valutazione dei fatti in relazione all’idoneità
dell’episodio riportato nella motivazione del provvedimento a rappresentare un
concreto pericolo per la circolazione stradale e un notevole disturbo della
quiete pubblica, attesa l’estraneità del meretricio con la sicurezza stradale
3.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio ed ha contro dedotto
riportando i documenti di causa.
4. Il
Collegio ritiene di confermare la propria giurisprudenza secondo la quale
l'esercizio della prostituzione non costituisce presupposto sufficiente per
l’emanazione della misura di prevenzione consistente nel divieto di far ritorno
nel Comune senza previa autorizzazione del questore.
4.1. Secondo
le prevalenti decisioni dei tribunali amministrativi regionali, la prostituzione
non si connota come un traffico delittuoso, né quindi delittuosi sono i suoi
proventi, né certo si profila, trattandosi di condotta lecita, come un reato
contro i minori, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica.
4.2. E’
inoltre inconferente il riferimento all'asserito pericolo per la circolazione
stradale ed al disturbo per la quiete pubblica correlati alla condotta della
ricorrente: anche ammettendo, in via di ipotesi, che l'intralcio della
circolazione ed il disturbo della pubblica quiete possano in particolari casi
costituire reati, è necessario che l'Amministrazione dimostri, con riferimento
a specifiche precedenti condanne, che il destinatario del provvedimento di
rimpatrio sia abitualmente dedito alla loro commissione.
5.
L'applicabilità dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei
confronti di una persona che esercita la prostituzione è stata esclusa dalla
prevalente giurisprudenza (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1
settembre 2008,. 503) con riferimento alla motivazione sufficiente a sorreggere
il provvedimento, in ordine al giudizio di pericolosità sociale espresso dal
questore.
5.1. Nel
testo originario, gli artt. 1 e 2 della legge n. 1423/56, inquadravano tra le
persone potenzialmente pericolose anche quelle abitualmente dedite ad attività
«contrarie alla morale pubblica ed al buon costume» e ritenevano applicabile
l'ordine di rimpatrio nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente qualora fossero pericolose non solo per la sicurezza pubblica ma
anche «per la pubblica moralità».
5.2. Con la
legge n. 327/1988 le categorie sono state riscritte e ridotte da cinque a tre,
eliminando ogni riferimento alla morale ed al buon costume, tranne l'offesa od
il pericolo per la morale dei minorenni; coerentemente, è stata soppressa, nel
successivo art. 2, la pericolosità per la pubblica moralità ed è stato previsto
il solo pericolo alla pubblica sicurezza.
5.3. Secondo
l'art. 2 della legge n. 1423/56 come modificato dalla legge n. 327/1988, il
provvedimento motivato con foglio di via obbligatorio può essere emanato dal
Questore nei confronti delle persone che siano pericolose per la sicurezza pubblica
e si trovino fuori dei luoghi di residenza.
5.4. Con gli
emendamenti apportati alla legge n. 1423/1956 dalla legge n. 327/1988, il
regime delle misure di prevenzione è stato adeguato ai richiami della Consulta
(sentenze nn. 177/80 e 23/64) circa la necessità di
applicare anche in questa materia i principi di legalità e tassatività che
governano le limitazioni dei diritti fondamentali, fra i quali rientra anche
quello alla libera circolazione (art. 16 Cost.),: la stessa giurisprudenza
penale della Corte di Cassazione (sent. n. 121/96) ha ritenuto che l'esercizio
della prostituzione - in quanto attività lecita ancorché immorale - non
legittima di per sé l'adozione dell'ordine di rimpatrio, potendo tale ordine
considerarsi legittimo solo qualora le modalità di esercizio siano tali da
costituire in concreto pericolo per la sicurezza o la moralità pubblica.
5.5. A
seguito dell’indirizzo giurisprudenziale sopra riportato, la giurisprudenza
amministrativa ha affermato che il provvedimento di rimpatrio con foglio di via
obbligatorio previsto dalla l. n. 1423/1956, costituendo una misura di polizia
diretta a prevenire i reati piuttosto che a reprimerli, presuppone un giudizio
di pericolosità per la sicurezza pubblica, il quale, pur non richiedendo prove
compiute della commissione di reati, deve, tuttavia, essere motivato con
riferimento a concreti comportamenti attuali dell'interessato, ossia ad episodi
di vita atti a rivelare in modo oggettivo un'apprezzabile probabilità di
condotte penalmente rilevanti; fermo restando che tali comportamenti non si
concretano necessariamente in circostanze univoche ed episodi definiti, ma
possono desumersi da una valutazione indiziaria fondata su elementi di portata
generale e di significato tendenziale, o su contesti significativi.
5.6. Quanto
alla consistenza degli indici di pericolosità che in concreto debbono
accompagnare l'attività di prostituzione affinché questa possa essere
considerata socialmente pericolosa in quanto potenzialmente diretta alla
commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica, è pertanto stato ritenuto che il giudizio
prognostico a supporto dell'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio
debba essere compiuto in relazione a specifici comportamenti attribuibili
direttamente all'interessata, dai quali si possa indurre la commissione di
reati atti a mettere in pericolo l'integrità di minorenni o la pubblica
moralità e sicurezza: non essendo invece sufficiente a tal fine la generica
descrizione di una situazione locale di allarme causato dalla presenza di
prostitute.
5.7. Ai fini
dell'adozione del foglio di via obbligatorio nei confronti di chi si trovi
fuori dei luoghi di residenza, il provvedimento questorile deve accertare la
sussistenza di due presupposti necessariamente concorrenti, e cioè: che si
tratti di un soggetto inquadrabile - sulla base di elementi di fatto - in una
delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423/1956 (individui da
ritenersi abitualmente dediti a traffici delittuosi; individui la cui condotta
e tenore di vita inducano a ritenere che vivano abitualmente, anche in parte,
con i proventi di attività delittuose; individui da ritenersi, per il loro
comportamento, dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o
la tranquillità pubblica) e che lo stesso soggetto risulti pericoloso per la
sicurezza pubblica.
5.8. Il
provvedimento di foglio di via obbligatorio deve fare riferimento agli elementi
di fatto sui quali si basa il giudizio di appartenenza dell'interessato ad una
delle categorie indicate nell'art. 1, l. n. 1423/1956 e deve indicare le
ragioni che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso.
6. Nel
provvedimento all’esame del Collegio, i referti giustificativi posti a
fondamento nella proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio non
indicano alcun elemento specifico ed individualizzato che possa far presumere
la commissione del reato di atti osceni in luogo pubblico da parte della
ricorrente, in particolare a danno della moralità dei minori. La semplice
presenza della ricorrente in una strada usualmente frequentata da parsone
dedite all’attività di meretricio e il conseguente intralcio al traffico che ne
derivava non sono di per sé idonei a far ritenere l’interessata persona dedita
alla commissione di atti volti a compromettere la moralità dei minorenni e la
tranquillità pubblica.
7. In
assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla pericolosità della ricorrente
per l'ordine e la sicurezza pubblica, come richiesto dall'art. 2 della l. n.
1432/1956 per il suo allontanamento, il provvedimento deve essere ritenuto
illegittimo e va annullato in accoglimento del ricorso in epigrafe.
7.1. La
compensazione tra le parti delle spese del giudizio è giustificata in
considerazione di alcune oscillazioni giurisprudenziali sinora registratesi sul
tema trattato.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per l' Umbria definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Annulla, per l’effetto, il
provvedimento impugnato..
Compensa tra
le parti le spese di giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso
in Perugia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con
l'intervento dei magistrati:
C. L.,
Presidente, Estensore
C. L. C.,
Consigliere
P. U.,
Consigliere
IL
PRESIDENTE, ESTENSORE |
||
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
20/01/2011
IL
SEGRETARIO
(Art. 89,
co. 3, cod. proc. amm.)
Scritto il 26 marzo 2012