PROSTITUZIONE E DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DIRITTI UMANI
(English)
Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite si
può osservare come questa possa garantire l’esistenza legale della
prostituzione. Infatti, se si prendono in considerazione i relativi articoli 1, 2, 6, 7 e 20 numero 1, si
può notare come quest’attività possa essere tutelata dai citati dettami, almeno
in una forma che garantisca un minimo di legalità, sia per quanto riguarda la
relativa offerta, sia per la connessa domanda.
Si elencano di seguito i
testi dei suddetti articoli.
Articolo 1
Tutti
gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.
Articolo 2
Ognuno
può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente
dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione,
d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi
altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto
politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una
persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non
autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.
Articolo 6
Ognuno
ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni
luogo.
Articolo 7
Tutti
sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad
un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile
discriminazione.
Articolo 20
1)
Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica;
(omissis).
Si
può rilevare come all’articolo 1 sopraelencato,
la prostituzione nella sua scelta presa da soggetti maggiorenni e consenzienti
possa essere tutelata dall’uguaglianza degli individui e dalla ragione di
coscienza, senza affermare in quest’ultimo punto che il meretricio non possa
essere preso come propria scelta per uno o più persone adulte.
Nel
relativo articolo 2 si può notare
come i lavoratori sessuali e/o i corrispondenti avvalenti possano essere
protetti socialmente e politicamente dal connesso principio di eguaglianza
sociale e da qualsiasi altra situazione.
Il
detto articolo 6 denota come chi
esercita la prostituzione possa essere riconosciuto legalmente per la propria
pratica.
Il
seguente articolo 7 rileva come i
lavoratori sessuale ed/o i connessi avvalenti non possano discostarsi dai
diritti di altre categorie di persone.
Infine,
lo stesso articolo 20 numero 1
afferma come tutte le persone comprese quelle esercitanti il meretricio e
relativi clienti abbiano il diritto di riunirsi in maniera pacifica.
Con
tutto questo si può dichiarare che la prostituzione può essere benissimo
tutelata dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e tutti gli Stati membri di
quest’ultima organizzazione che hanno ratificato tale norma internazionale
devono concedere al sesso a pagamento almeno un minimo di legalità d’esercizio,
sia nella relativa domanda, sia nella sua offerta.
Scritto il 28 febbraio 2012