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PROSTITUZIONE E DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI

 

 

(English)

 

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite si può osservare come questa possa garantire l’esistenza legale della prostituzione. Infatti, se si prendono in considerazione i relativi articoli 1, 2, 6, 7 e 20 numero 1, si può notare come quest’attività possa essere tutelata dai citati dettami, almeno in una forma che garantisca un minimo di legalità, sia per quanto riguarda la relativa offerta, sia per la connessa domanda.

Si elencano di seguito i testi dei suddetti articoli.

 

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.

Articolo 2

Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.

Articolo 6

Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.

Articolo 7

Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

Articolo 20

1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica;

(omissis).

 

Si può rilevare come all’articolo 1 sopraelencato, la prostituzione nella sua scelta presa da soggetti maggiorenni e consenzienti possa essere tutelata dall’uguaglianza degli individui e dalla ragione di coscienza, senza affermare in quest’ultimo punto che il meretricio non possa essere preso come propria scelta per uno o più persone adulte.

Nel relativo articolo 2 si può notare come i lavoratori sessuali e/o i corrispondenti avvalenti possano essere protetti socialmente e politicamente dal connesso principio di eguaglianza sociale e da qualsiasi altra situazione.

Il detto articolo 6 denota come chi esercita la prostituzione possa essere riconosciuto legalmente per la propria pratica.

Il seguente articolo 7 rileva come i lavoratori sessuale ed/o i connessi avvalenti non possano discostarsi dai diritti di altre categorie di persone.

Infine, lo stesso articolo 20 numero 1 afferma come tutte le persone comprese quelle esercitanti il meretricio e relativi clienti abbiano il diritto di riunirsi in maniera pacifica.

Con tutto questo si può dichiarare che la prostituzione può essere benissimo tutelata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e tutti gli Stati membri di quest’ultima organizzazione che hanno ratificato tale norma internazionale devono concedere al sesso a pagamento almeno un minimo di legalità d’esercizio, sia nella relativa domanda, sia nella sua offerta.

 

 

 

Scritto il 28 febbraio 2012

 

 

 

 

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