Logo sito

 

 

PROSTITUZIONE TASSATA NELL’UNIONE EUROPEA

 

 

(English)

 

La Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo (Organo dell’Unione Europea), con la Sentenza 20 novembre 2001, causa C-268/99, ha stabilito ai rispettivi capoversi n. 33, 49, 69 e 70 che la prostituzione negli Stati membri della corrispondente Confederazione Sovranazionale deve essere tassata dove quest’attività viene riconosciuta come legale. Nel primo periodo succitato, l’Ente giudicante in merito ha spiegato che “secondo una giurisprudenza costante una prestazione subordinata o di servizi deve essere considerata come attività economica ai sensi dell’articolo 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, 2 CE ed adesso articolo 3 Trattato sull’UE (TUE) ed articolo 119 Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), introdotti dal Trattato di Lisbona), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali ed accessorie”. Nel secondo punto, è stato affermato che la prostituzione rientra nelle prestazioni economiche rivelate nel paragrafo precedente. Nel terzo, la Corte di Giustizia Europea ha espresso che “è pacifico che l'attività di prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo” e quindi, lo stesso Organo Giudicante ha avvalorato l’esistenza del meretricio svolto da soggetti adulti e consenzienti. Nel quarto ed ultimo periodo, è stato spiegato che spetta al giudice nazionale inquadrare la prostituzione come lavoro a libera professione a seconda dei casi rilevati e riscontrati nel corrispondente svolgimento della relativa erogazione di servizi.

Con tutto questo, si può osservare come la medesima Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo ha affermato la necessità di considerare la prostituzione come un lavoro a tutti gli effetti dove questa pratica non è proibita in maniera totale. Su tale ultimo punto bisogna fare una certa riflessione su una certa questione, concentrata sul fattore che alcuni Stati membri dell’Unione Europea considerano ed altrettanto non considerano illegale la pratica del meretricio, proibendo non l’offerta di questi servizi, bensì solo la relativa avvalenza. In tale ultima situazione (paradossale per la ragione di logica del diritto) il soggetto che si prostituisce dovrebbe essere considerato come un lavoratore a tutti gli effetti, soprattutto nella condizione della libera professione. Purtroppo, la connessa fiscalizzazione nel rispetto della Sentenza e dei trattati sopracitati non potrebbe essere applicabile, visto che la relativa clientela non viene riconosciuta. Di conseguenza, questa situazione, non certo degna di un corretto sistema del diritto, con persino presente una netta discriminazione sociale tra i soggetti che comprano il sesso a pagamento, tanto da violare i principi democratici, garantiti anche dalla Convenzione dei Diritti dell’Uomo al rispettivo articolo 14, non sarebbe congrua con i dettami della tassazione della prostituzione come chiarificato in precedenza e quindi si potrebbe benissimo ricorrere all’Organo Giudicante suddetto dell’Unione Europea, al fine di far cessare tale condizione di divieto di acquisto delle prestazioni sessuali a pagamento.

Si elencano di seguito i periodi citati della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo e le branche legislative in questione.

 

 

 

Sentenza Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo 20 novembre 2001, causa C-268/99

(omissis)

 

33 Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie (v., in particolare, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punti 53 e 54).

(omissis)

 

49 Pertanto la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita la quale, come emerge dal punto 33 della presente sentenza, rientra nella nozione di «attività economiche».

(omissis)

 

69 Inoltre la detta equiparazione di principio del rapporto di assoggettamento tra talune persone che esercitano un'attività di prostituzione ed i loro prosseneti al lavoro subordinato, quand'anche fondata in diritto nazionale, si risolverebbe nel sottrarre completamente un'attività economica al regime della libertà di stabilimento introdotto dagli accordi di associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca, mentre è pacifico che l'attività di prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo. Orbene, come risulta dal punto 39 della presente sentenza, un tale risultato non sarebbe conforme alla volontà delle parti contraenti di tali accordi.

 

70 Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente.

(omissis)

 

Trattato Unione Europea

(omissis)

Article 3 (Ex Article 2 TUE e TCE)

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilita dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta e l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

(omissis)

 

Trattato Funzionamento dell’Unione Europea

(omissis)

Art. 119 (Ex Art. 4 TCE)

1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che e fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilita dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.

(omissis)

 

 

 

 

 

Scritto il 19 novembre 2013

 

 

 

 

 

 

Back