PROSTITUZIONE TASSATA NELL’UNIONE EUROPEA
La Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo
(Organo dell’Unione Europea), con la Sentenza
20 novembre 2001, causa C-268/99, ha stabilito ai rispettivi capoversi n. 33, 49, 69 e 70 che la prostituzione
negli Stati membri della corrispondente Confederazione Sovranazionale deve
essere tassata dove quest’attività viene riconosciuta come legale. Nel primo
periodo succitato, l’Ente giudicante
in merito ha spiegato che “secondo una giurisprudenza costante una prestazione
subordinata o di servizi deve essere considerata come attività economica ai
sensi dell’articolo 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, 2 CE ed
adesso articolo 3 Trattato sull’UE (TUE)
ed articolo 119 Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE), introdotti dal
Trattato di Lisbona), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e
non tali da presentarsi come puramente marginali ed accessorie”. Nel secondo
punto, è stato affermato che la prostituzione rientra nelle prestazioni
economiche rivelate nel paragrafo precedente. Nel terzo, la Corte di Giustizia Europea ha espresso
che “è pacifico che l'attività di
prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi prossenetismo” e quindi,
lo stesso Organo Giudicante ha avvalorato l’esistenza del meretricio svolto da
soggetti adulti e consenzienti. Nel quarto ed ultimo periodo, è stato spiegato
che spetta al giudice nazionale inquadrare la prostituzione come lavoro a
libera professione a seconda dei casi rilevati e riscontrati nel corrispondente
svolgimento della relativa erogazione di servizi.
Con tutto questo, si
può osservare come la medesima Corte di
Giustizia Europea del Lussemburgo ha affermato la necessità di considerare
la prostituzione come un lavoro a tutti gli effetti dove questa pratica non è
proibita in maniera totale. Su tale ultimo punto bisogna fare una certa
riflessione su una certa questione, concentrata sul fattore che alcuni Stati
membri dell’Unione Europea considerano ed altrettanto non considerano illegale
la pratica del meretricio, proibendo non l’offerta di questi servizi, bensì
solo la relativa avvalenza. In tale ultima situazione (paradossale per la
ragione di logica del diritto) il soggetto che si prostituisce dovrebbe essere
considerato come un lavoratore a tutti gli effetti, soprattutto nella
condizione della libera professione. Purtroppo, la connessa fiscalizzazione nel
rispetto della Sentenza e dei trattati sopracitati non potrebbe essere
applicabile, visto che la relativa clientela non viene riconosciuta. Di
conseguenza, questa situazione, non certo degna di un corretto sistema del
diritto, con persino presente una netta discriminazione sociale tra i soggetti
che comprano il sesso a pagamento, tanto da violare i principi democratici,
garantiti anche dalla Convenzione dei Diritti
dell’Uomo al rispettivo articolo 14, non sarebbe congrua con i
dettami della tassazione della prostituzione come chiarificato in
precedenza e quindi si potrebbe benissimo ricorrere all’Organo Giudicante suddetto dell’Unione Europea, al fine di far
cessare tale condizione di divieto di acquisto delle prestazioni sessuali a
pagamento.
Si elencano di
seguito i periodi citati della Sentenza
della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo e le branche legislative
in questione.
Sentenza
Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo 20 novembre 2001, causa C-268/99
(omissis)
33 Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza
costante, una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi
retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2
del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE), purché le
attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi come
puramente marginali e accessorie (v., in particolare, sentenza 11 aprile
2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège,
Racc. pag. I-2549, punti 53 e 54).
(omissis)
49 Pertanto la prostituzione costituisce una
prestazione di servizi retribuita la quale, come emerge dal punto 33 della
presente sentenza, rientra nella nozione di «attività economiche».
(omissis)
69 Inoltre la detta equiparazione di principio del
rapporto di assoggettamento tra talune persone che esercitano un'attività di
prostituzione ed i loro prosseneti al lavoro subordinato, quand'anche fondata
in diritto nazionale, si risolverebbe nel sottrarre completamente un'attività
economica al regime della libertà di stabilimento introdotto dagli accordi di
associazione Comunità/Polonia e Comunità/Repubblica ceca, mentre è pacifico
che l'attività di prostituzione può svolgersi al di fuori di qualsiasi
prossenetismo. Orbene, come risulta dal punto 39 della presente sentenza,
un tale risultato non sarebbe conforme alla volontà delle parti contraenti di
tali accordi.
70 Spetta al giudice nazionale accertare in ciascun
caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le
condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come
lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto
riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive,
sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia
pagata integralmente e direttamente.
(omissis)
Trattato Unione Europea
(omissis)
Article 3 (Ex Article 2 TUE e TCE)
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere
dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione
delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e
la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo
sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilita dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva,
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello
di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il
progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e
le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità
tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti
del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua
diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo
del patrimonio culturale europeo.
4. L'Unione
istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta e l'euro.
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i
suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra,
alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed
equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in
particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo
del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite.
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione
delle competenze che le sono attribuite nei trattati.
(omissis)
Trattato Funzionamento dell’Unione Europea
(omissis)
Art. 119 (Ex Art. 4 TCE)
1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,
l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende, alle condizioni
previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che e fondata
sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul
mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente
al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai
trattati, questa azione comprende una moneta unica, l'euro, nonché la
definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del
cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilita dei
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche
generali nell'Unione conformemente al principio di un'economia di mercato
aperta e in libera concorrenza.
3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei
seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni
monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.
(omissis)
Scritto il 19 novembre 2013