Logo sito

 

 

ORDINANZE SINDACALI NUOVE

 

 

Dopo la Sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale che ha modificato il comma 4 dell’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, dando l’obbligo ai Sindaci di emettere Ordinanze sull’ordine pubblico e sulla sicurezza urbana solo in maniera contingibile ed urgente, alcuni borgomastri hanno prontamente cambiato i relativi provvedimenti. Però, in molti di quest’ultimi, i detti amministratori comunali, a differenza dei precedenti Decreti, hanno pensato solamente di inserire una semplice data di scadenza, lasciando il divieto delle corrispondenti Ordinanze in maniera vasta ed indeterminata, con oltretutto l’eventuale applicazione aggiuntiva delle norme nazionali, che sono addirittura espresse nel testo del medesimo provvedimento. Quest’ultimo punto genera una condizione non extra ordinem del relativo documento come chiarito dalle Sentenze n. 2109/2007 del Consiglio di Stato e n. 97/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.

Inoltre, certe problematiche generate direttamente ed unicamente da alcuni comportamenti, come la prostituzione su strada o l’accattonaggio molesto, non possono essere disciplinate dai citati provvedimenti, siccome tali situazioni non hanno per nulla un carattere temporaneo ed occasionale, ma permanente ed ordinario.

In questo modo, i detti Decreti sindacali potrebbero essere impugnati nuovamente per uno sviamento di potere della funzione pubblica.

 

 

 

 

 

 

Scritto il 9 maggio 2011 e modificato il 30 luglio 2013

 

 

 

 

 

 

 

Back