ORDINANZE
SINDACALI NUOVE
Dopo la Sentenza n. 115/2011 della
Corte Costituzionale che ha modificato il comma 4 dell’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, dando l’obbligo ai
Sindaci di emettere Ordinanze sull’ordine pubblico
e sulla sicurezza urbana solo in maniera contingibile ed
urgente, alcuni borgomastri hanno prontamente cambiato i relativi
provvedimenti. Però, in molti di quest’ultimi, i detti amministratori comunali,
a differenza dei precedenti Decreti, hanno pensato solamente di inserire una
semplice data di scadenza, lasciando il divieto delle corrispondenti Ordinanze
in maniera vasta ed indeterminata, con oltretutto l’eventuale applicazione
aggiuntiva delle norme nazionali, che sono addirittura espresse nel testo del
medesimo provvedimento. Quest’ultimo punto genera una condizione non extra ordinem
del relativo documento come chiarito dalle Sentenze n. 2109/2007 del
Consiglio di Stato e n. 97/2007 del Consiglio di
Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia.
Inoltre, certe problematiche generate direttamente ed
unicamente da alcuni comportamenti, come la prostituzione su strada o
l’accattonaggio molesto, non possono essere disciplinate dai citati
provvedimenti, siccome tali situazioni non hanno per nulla un carattere
temporaneo ed occasionale, ma permanente ed ordinario.
In questo modo, i detti Decreti sindacali potrebbero
essere impugnati nuovamente per uno sviamento di potere della funzione
pubblica.
Scritto il 9 maggio 2011 e modificato il 30 luglio 2013